Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10147 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10147 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sabato Donata Maria, elett.te dom.to in Roma, alla piazza della Balduina 59/A, presso lo
studio dell’avv. Giuseppe Nicola Solimando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in
atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, in persona del legale
rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
47/1/2013, depositata il 18/2/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sabato Donata Maria

contro l’Agenzia delle Entrate ha

ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per irpef 2001.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23577/13

32e

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente
contro la sentenza della CTP di Potenza n. 387/3/2007 che ne aveva respinto il ricorso.
Il ricorso per cassazione si articola in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Con primo motivo — recante l’intestazione violazione e falsa applicazione di norme ex art.
360 , I comma n. 3 c.p.c. .-

la ricorrente assume che la CTR “non ha tenuto conto

dell’applicazione dell’art. 38 DPR 600/73..”; Dopo avere enunciato rilievi in ordine alla
pronuncia della CTP, deduce ” appare per tabulas che il giudice d’appello limitandosi ad
affermare che non può parlarsi di ultrapetizione…riconosce che il giudice di primo grado
ha errato nell’interpretazione della legge applicabile… “In ogni caso il giudice d’appello si
limita a rigettare sic et simpliciter l’eccezione senza pronunciarsi sul punto”.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16038 del
26/06/2013). Tale carenza non può essere integrata attraverso le ulteriori deduzioni formulate con la memoria.
Con secondo motivo la ricorrente assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La CTR avrebbe omesso la valutazione delle molteplici prove prodotte dalla contribuente.
La censura è inammissibile. La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta
con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al
minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per
cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta
in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23577/13

Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze
processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”,
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (SS.UU. n. 8053/2014).
in quanto la CTR che ha rigettato l’appello proposto ritenendo non dimostrata la maggiore
capacità contributiva ” anche tenendo degli atti di compravendita intervenuti..”, nonché
della vetustà delle autovetture.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si
liquidano in complessivi €3.000,00, oltre quelle prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E 3.000,00, oltre quelle prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 conuna 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 22/4/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Alla luce di tali principi, va esclusa l’ammissibilità della censura proposta dalla ricorrente

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