Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10147 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10147

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Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA I.C. FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEMERARO GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

CICIRIELLO SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore e Amm.re Unico C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 268/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ciciriello s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, S.D., per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 26.427.927, quale residuo prezzo d’acquisto di materiali igienico-sanitari che il S. aveva acquistato per un immobile di sua proprietà, ma destinato ad abitazione della figlia e del genero, R.G., che con lui aveva sottoscritto la commissione d’acquisto. Precisava che, versato un primo acconto dal S., i successivi effetti cambiari ceduti in pagamento dal R. non erano andati a buon fine.

Il convenuto resisteva alla domanda contestando di aver stipulato il contratto con la società attrice.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 268 del 2.5.2005 rigettava il gravame opposto dal S..

Riteneva il giudice di secondo grado, sulla base del deposto testimoniale, che il S. aveva partecipato alle trattative insieme con il genero; che aveva sottoscritto la copia della commissione (il che rendeva irrilevante stabilire se la tardività del disconoscimento di tale scrittura, prodotta dalla società attrice, fosse rilevabile d’ufficio o su eccezione di parte); e che egli aveva assunto un ruolo decisivo ai fini della conclusione del contratto, atteso che la società venditrice in tanto si era risolta a consegnare la merce, senza ricevere immediatamente il saldo prezzo, in quanto il S. ne aveva garantito il pagamento. In sostanza, concludeva la Corte salentina, l’acquisto era stato effettuato congiuntamente dal R. e dal S., che si erano obbligati in solido al pagamento, e che, da un lato, il S., essendo proprietario dell’immobile ove dovevano essere installati i sanitari, aveva interesse a scegliere gli oggetti più idonei, e, dall’altro, era logico che egli si facesse carico del relativo costo, trattandosi di beni destinati a rimanere stabilmente nel suo appartamento.

Interesse, quest’ultimo, ulteriormente confermato dalla circostanza (riferita da un teste) che il S. era presente nell’immobile al momento della consegna dei beni acquistati.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre S.D., con tre motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti, per aver la sentenza impugnata considerato S. D. ad un tempo come garante e come contitolare passivo del rapporto, insieme con R.G., nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver condannato il convenuto, quale coobbligato solidale, al pagamento del prezzo d’acquisto, ancorchè la domanda fosse stata diretta all’accertamento dell’esclusiva responsabilità di lui, indicato come unico contraente con la società attrice.

Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata, oltre ad affermare contraddittoriamente che il S. ora sia stato parte del contratto di vendita, ora garante, mentre vendita e fideiussione sono fra loro incompatibili, ha anche violato l’art. 112 c.p.c., in quanto la società attrice con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto che il S. fosse ritenuto unico contraente con la venditrice e che in tale qualità fosse condannato al pagamento del prezzo. Mentre il Tribunale, sia pure errando, aveva accolto la domanda in tali termini, la Corte d’appello ha invece indicato il S. come obbligato in solido con il R. e in tale diversa qualità l’ha condannato al pagamento del residuo prezzo.

1.1. – Il motivo è infondato sotto entrambe le censure prospettate.

1.1.1. – La motivazione della sentenza impugnata non appare in parte qua contraddittoria. Sebbene sia esatto che l’obbligazione di garanzia non sia compatibile, per il suo carattere succedaneo, con quella derivante dal contratto di vendita, l’una non essendo logicamente cumulabile all’altra, va rilevato che ai fini della decisione la Corte territoriale ha inteso impiegare la nozione di “garanzia” in maniera chiaramente atecnica, come si ricava dalla precisazione immediatamente successiva, la quale chiarisce il senso e la portata della decisione affermando che l’acquisto dei sanitari era stato effettuato “congiuntamente” dal S. e dal R.. Ne consegue che la sentenza d’appello, configurando come soggettivamente complessa la parte acquirente, neppure incorre nel prospettato vizio di extrapetizione, posto che, per l’appunto, il S. è stato ritenuto non già garante, ma parte, insieme con il genero, del medesimo rapporto obbligatorio.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e dell’art. 2722 c.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’obbligazione dedotta in giudizio sia stata contratta dal S. insieme con il R..

Lamenta, in particolare, che la Corte d’appello abbia ritenuto provata l’assunzione dell’obbligazione da parte del S. sulla base della conferma testimoniale della sottoscrizione della commissione da parte di quest’ultimo, con ciò ritenendo irrilevante stabilire se la tardività del disconoscimento della relativa scrittura, effettuato dal convenuto, fosse rilevabile d’ufficio o su eccezione di parte. In tal modo, però, il giudice di secondo grado non ha considerato che una volta effettato il disconoscimento della scrittura e chiesta la relativa verificazione, la quale, a sua volta è incompatibile con la volontà di eccepire la tardività del disconoscimento stesso, è precluso al giudice utilizzare il documento ai fini della formazione del proprio convincimento.

2.1. – Il motivo è, nei termini che seguono, fondato.

Premesso che, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, la quale soltanto ha interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, e che, ove quest’ultima sia stata disconosciuta, l’istanza di verificazione è logicamente incompatibile con il proposito di eccepire la tardività del disconoscimento stesso, costituendo implicita rinuncia ali”eccezione stessa (cfr. Cass. n. 9994/03); ed atteso che il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, avendo natura e finalità di carattere istruttorio, è preordinato all’utilizzazione della prova documentale, sicchè il giudice non è tenuto a disporre la verificazione qualora ritenga la scrittura ininfluente ai fini del decidere (Cass. n. 1549/04); va osservato che, formulata in corso di causa l’istanza di verificazione, non è dato al giudice di merito, il quale ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo subprocedimento, per esserne l’esito, in un senso o nell’altro, desumibile aliunde in base ad altre prove. Una cosa, infatti, è la possibilità che il giudice formi il proprio convincimento sulla provenienza della scrittura attingendo ad ogni elemento di prova, anche se esterno ai mezzi istruttori specificamente disposti ai fini propri della verificazione, non essendovi vincolo di graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. n. 9523/07;

conforme, Cass. n. 3009/02); altra, invece, è l’aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che assegnino o non alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta, al di fuori della verificazione stessa. In tal modo, entrambe le parti sono pregiudizialmente espropriate del potere processuale di dedurre e provare in merito all’oggetto della verificazione, che costituendo una procedura di controllo necessitata per dimostrare la provenienza estrinseca del documento, attiene all’attività preliminare di selezione del materiale istruttorio nel contraddittorio delle parti sulle tecniche di indagine seguite per verificare la provenienza della scrittura. Il carattere improprio di tale soppressione del momento di raccolta a vantaggio di quello, logicamente successivo, di valutazione delle prove, è poi particolarmente evidente nel caso in cui il contenuto narrativo di una prova testimoniale si sovrapponga a una scrittura accreditandone ex se l’autografia, poichè in tal modo è la stessa prova indiretta a trainare la prova diretta senza che quest’ultima sia sottoposta ad un autonomo vaglio critico, di guisa che non essendovi comparazione, non può neppure esservi conferma, integrazione o confutazione dell’una rispetto all’altra.

2.1.2. – Nella specie, la Corte territoriale, pur considerando rilevante la commissione scritta di acquisto, tanto da ritenerne provata, in forza di un’apposita testimonianza, la sottoscrizione ad opera del S., e da fondare su tale prova la decisione della causa, ha tralasciato di risolvere, nel senso che si è sopra premesso, la preliminare questione insorta circa la tempestività dell’eccezione di disconoscimento, e di procedere alla verificazione richiesta, stimando superflua l’una e l’altra attività.

In tal modo, però, il giudice di secondo grado ha violato l’art. 216 c.p.c. che per le ragioni anzi dette non consente di prescindere dal procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, se non nel caso in cui quest’ultima sia ritenuta irrilevante ai fini della decisione.

3. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame della terza censura, con la quale è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1937 e 1938 c.c. anche in relazione all’art. 37 Legge Cambiaria, per aver il giudice d’appello ritenuto che l’obbligazione in oggetto fosse garantita dal S., senza considerare che la fideiussione richiede una manifestazione della volontà espressa, e che i sensi dell’art. 1938 c.c. doveva essere previsto l’importo massimo garantito.

4. – Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che deciderà la controversia attenendosi ai seguenti principi di diritto: a) l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, la quale soltanto ha interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, ed è, pertanto, logicamente incompatibile con l’istanza di verificazione, che ne costituisce implicita rinuncia; b) “formulata in corso di causa l”istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta, non è dato al giudice di merito, il quale ritenga il documento rilevante ai fini della decisione, di non dare corso al subprocedimento previsto dagli artt. 216 e ss. c.p.c., per esserne l’esito, in un senso o nell’altro, desumibile aliunde in base ad altre prove. Una cosa, infatti, è la possibilità che il giudice formi il proprio convincimento sulla provenienza della scrittura attingendo ad ogni elemento di prova, anche se esterno ai mezzi istruttori specificamente disposti ai fini propri della verificazione, non essendovi vincolo di graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità; altra, invece, è l’aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che prima della, e a prescindere dalla verificazione, assegnino o non alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta”.

4.1. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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