Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10146 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25195-2004 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 20 presso lo studio dell’Avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ROSA LAURA giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende

ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 19/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA, depositata il 07/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALERLA D’ILIO, per delega

Avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato ALESSANDRO DE STEFANO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Il sig. C.P. ha impugnato cinque avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio finanziario, sulla base degli esiti di una verifica generale effettuata dalla guardia di finanza, recuperava, ai fini IVA compensi non dichiarati derivanti dall’esercizio della attività di intermediazione immobiliare, in relazione agli esercizi 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.

I recuperi avvenivano utilizzando, in particolare, gli esiti delle indagini bancarie e della presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2.

Il contribuente eccepiva la illegittima applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55 e vizi di motivazione degli avvisi impugnati.

La commissione tributaria provinciale adita ha accolto in parte i ricorsi, riducendo, per ciascun anno, l’imponibile accertato, tenendo conto delle conclusioni di una CTU espletata nell’ambito di un parallelo giudizio penale.

La commissione tributaria regionale, investita con appello principale del contribuente ed incidentale dell’ufficio, ha confermato le decisioni di primo grado, con cinque distinte sentenze, tutte motivate allo stesso modo.

1 contribuente ricorre ora, con un’unica impugnazione, per la cassazione delle cinque sentenze indicate in epigrafe, sulla base di due motivi, illustrati anche con memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’amministrazione intimata ha partecipato all’odierna discussione.

Diritto

Il ricorso non merita accoglimento.

Preliminarmente, va chiarito che il ricorso è ammissibile, benchè sia proposto con un unico atto avverso più sentenze. Infatti, le SS.UU. di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che “In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio. in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta” (Cass. 3692/2009).

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa pronuncia (ex art. 360 c.p.c., n. 4) la difesa del contribuente eccepisce che l’ufficio ed i verbalizzanti hanno fatto ricorso alla presunzione di cui al citato art. 51, senza il preventivo necessario contraddittorio. La censura è infondata perchè secondo l’insegnamento di questa Corte “la legittimità della utilizzazione, da parte dell’amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, atteso che il citato art. 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’amministrazione tributaria, non di un obbligo” (Cass. 4601/2002, conf. 14191/00).

Peraltro, la difesa del ricorrente scrive che “i verbalizzanti, nella stesura del p.v.c., con riferimento a ciascuno degli anni esaminati, si sono limitati ad affermare apoditticamente che il C., interpellato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 per fornire notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari indicati, “non è stato in grado di produrre documentazione di supporto tale da giustificare l’estraneità delle stesse all’esercizio dell’attività esercitata” (p. 6 del ricorso). Quindi, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, non è vero che non ci sia stato una richiesta di chiarimenti sui flussi bancari nella fase amministrativa dei controlli. Nè può essere oggetto di censura il fatto che i verbalizzanti si siano limitati a constatare che il contribuente non era stato in grado di dimostrare l’estraneità delle operazioni alla sua attività. Il p.v.c. serve appunto a “constatare” quanto avviene nella fase del controllo e non si comprende cosa altro avrebbero dovuto fare i militari operanti (nè lo chiarisce il ricorrente). Il motivo contiene anche una generica, e perciò inammissibile, eccezione di omessa valutazione di documenti prodotti dalla difesa della parte privata, dei quali non si dice altro.

Infine, viene denunciata l’omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di prova della pretesa erariale (basata sull’asserito esercizio di attività di intermediazione immobiliare), con riferimento alla mancata esibizione dei questionar che sarebbero stati inviati ai clienti del C.. La censura è inammissibile perchè la ricostruzione dell’attività svolta dal contribuente, da parte della CTR, è avvenuta non sulla base dei questionari, bensì sulla base di una CTU svolta in sede penale e di una CTU disposta dalla stessa CTR che i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente e che non è oggetto di specifiche censure in questa sede (se non, in maniera inammissibile, nei limiti appresso specificati). In altri termini, l’eventuale omessa valutazione degli esiti dei questionari (che integrerebbe però un diverso vizio di legittimità e non quello denunciato dal ricorrente) è del tutto irrilevante perchè altra è la ratio decidenti sulla quale è basata, sul punto, la sentenza. A parte la considerazione che la censura è anche carente di autosufficienza, in quanto il ricorrente non spiega come e perchè la valutazione omessa avrebbe giovato alla tesi difensiva.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e vizi di motivazione, la di lesa della parte ricorrente assume che sulla base della documentazione prodotta e delle altre risultanze processuali, il C. aveva dimostrato che le operazioni bancarie esaminate dagli organi di controllo erano costituite da semplici giro- conto e non da proventi dell’attività di intermediazione. La censura è inammissibile perchè, sostanzialmente, invoca una nuova valutazione di merito della produzione probatoria, peraltro neanche analiticamente indicata. Nè è sufficiente il rinvio ad altri atti processuali, dei quali non viene neanche riprodotto il contenuto nella parte in cui, in ipotesi, assumerebbe rilevanza, impedendo quindi a questo giudice di legittimità il giudizio di rilevanza.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all’assunto che il C. avrebbe dimostrato di avere agito in forma di associazione in partecipazione con altro soggetto. Anche per i pretesi errori che sarebbero stati commessi dal CTU la censura appare carente di autosufficienza, in quanto non risulta se, come, quando e dove, tali errori sarebbero stati prospettati dinanzi al giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese vanno compensate in considerazione della particolare articolazione della materia del contendere.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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