Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10146 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2017, (ud. 19/05/2016, dep.21/04/2017),  n. 10146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22480-2013 proposto da:

VTM VERNICIATURA TECNOLOGIA MECCANICA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO PICCONE CASA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.G., C.F. (OMISSIS), M.C. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO DRISALDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7262/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012 R.G.N. 11333/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 30/10/2012, accoglieva il gravame interposto da M.C. e D.P.G., dipendenti della IVER S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Latina con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dai medesimi, volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della procedura di messa in mobilità e del conseguente licenziamento intimato il 23/1/2009, con conseguente reintegra nel posto di lavoro presso la società cessionaria VTM S.r.l. e la condanna di quest’ultima, in solido con la IVER, al pagamento delle retribuzioni maturate sino all’effettiva reintegra oltre interessi e contributi.

Per la cassazione della sentenza ricorre la VTM S.r.l. articolando quattro motivi. Il M. e la D.P. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 (nel testo vigente nel mese di gennaio 2009), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che vi fosse un difetto di prova circa la tempestiva impugnazione del licenziamento. La società deduce, in particolare, che se, da un lato, è vero che le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’impugnazione del licenziamento effettuata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale deve intendersi tempestivamente effettuata allorchè, come nel caso di specie, la spedizione sia avvenuta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, dall’altro lato, nella fattispecie, le controparti, venendo meno al proprio preciso onere processuale, hanno soltanto provato di avere sottoscritto le impugnazioni dei rispettivi licenziamenti in data 5.3.2009, il M., ed in data 6.3.2009, la D.P., mentre non hanno provato di avere consegnato le missive all’ufficio postale per l’inoltro entro il sessantesimo giorno successivo al licenziamento.

1.1. Il motivo è sostanzialmente articolato in due censure che attengono ad una eccezione riguardo alla quale la ricorrente non specifica se sia stata riproposta dinanzi alla Corte di merito è dunque, appare nuova nel presente giudizio. Pertanto è altresì superfluo soffermarsi sul fatto che la seconda censura sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 30/10/2012.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e si lamenta che la Corte di Appello abbia accolto la domanda proposta da M. e D.P. ritenendo che la procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, presupposto dei licenziamenti, fosse illegittima poichè avviata e portata a compimento sulla base di un dato non rispondente al vero, cioè l’asserita cessazione di attività da parte della IVER S.r.l., mentre l’attività aziendale sarebbe concretamente proseguita con la cessionaria VTM S.r.l.. A tale conclusione, secondo la società ricorrente, la Corte di merito sarebbe pervenuta argomentando esclusivamente dalla circostanza che il contratto di affitto con VTM S.r.l. era stato sottoscritto il 27.1.2009, ovvero a breve distanza dal momento in cui era stata avviata la procedura di licenziamento collettivo, fondando, così, la propria decisione su una presunzione semplice, in cui il fatto noto è costituito dalla circostanza che le trattative per operazioni simili a quella intervenuta tra IVER S.r.l. e VTM S.r.l. (ovvero la stipula di un contratto di affitto di azienda) richiedano ben più di un mese, mentre il fatto ignorato, e ritenuto provato a seguito della presunzione, è costituito dalla circostanza che, all’epoca dell’avvio della procedura di mobilità, la IVER S.r.l. avesse già programmato di concedere in affitto l’azienda (e che, quindi, l’abbia volontariamente celato alle OO.SS. per sottrarsi al confronto).

2.1 Il motivo non è fondato.

Il percorso motivazionale è stato condotto dai Giudici di Appello con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine al fatto che tra le parti (IVER-VTM) sia intervenuta una vera e propria cessione in affitto di azienda. Infatti, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente declinato le fasi che devono precedere il licenziamento collettivo, con precisi riferimenti agli arresti giurisprudenziali di legittimità, ed ha spiegato i motivi per i quali la risoluzione del rapporto di lavoro del M. e della D.P. sia stato intimato illegittimamente. Invero, evidenziati tutti i complessi “passaggi” della vicenda di cui si tratta, con particolare attenzione alla successione cronologica degli eventi, la sentenza oggetto del presente giudizio censura il comportamento della IVER S.r.l. che, ancor prima di intimare il licenziamento in data 23/1/2009, avviando la procedura di messa in mobilità con il verbale del 12/1/2009, si impegnava (poichè “in considerazione dell’impatto sociale determinato dalla cessazione della IVER S.r.l. le OO.SS. hanno chiesto un forte impegno a ricercare tutte le soluzioni possibili finalizzate a limitare l’impatto sociale della medesima”) “a favorire una soluzione” che prevedesse “l’individuazione di un nuovo imprenditore disponibile ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in grado di assicurare una prospettiva occupazionale ai lavoratori”, individuando tale imprenditore nella società VTM S.r.l.. Per la qual cosa, la Corte di merito ha rettamente reputato che i tre giorni di chiusura per il passaggio di consegne – dal 24/1/2009 al 27/1/2009 -costituisse un tempo insufficiente per l’avvio di una nuova attività. Ed infatti, con il contratto di affitto del 12/1/2009 le parti stipulavano, sottoscrivendo, che tale contratto avrebbe avuto la durata di quattro anni, con decorrenza dal 28/1/2009 al 27/1/2013. Peraltro, come sottolineato dalla Corte di Appello, l’azienda ceduta in affitto, così come specificato nel contratto, era composta da “immobili industriali e uffici…, impianti, macchinari, utensileria, arredi, autoveicoli e macchine ufficio…per l’esercizio dell’attività” di verniciatura, assemblaggi e cablaggi in genere; la stessa attività, cioè, svolta dalla cessionaria. Da tutti questi elementi, la Corte di merito è motivatamente pervenuta alla conclusione che, nella fattispecie, non fosse realmente stato posto in essere un semplice “affitto dello stabilimento e dei beni di una società in liquidazione, ma una vera e propria cessione in affitto di azienda. La Corte ha altresì sottolineato che a tale conclusione conduce la lettura integrale dell’accordo intitolato, non casualmente, “contratto di affitto di azienda”. Inoltre, a distanza di pochi giorni dall’intervenuta cessione, la VTM ha assunto trenta operai scelti tra quelli inseriti nelle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 8 con contratto a tempo determinato. Al riguardo, la Corte di merito, menzionando la costante giurisprudenza della Corte di legittimità nella materia, ha pure sottolineato che in tema di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, rappresenta una cadenza essenziale per la proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore è legittimato a fare valere l’incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento e che il successivo raggiungimento di un accordo sindacale, pur essendo rilevante ai fini del giudizio retrospettivo sull’inadeguatezza della comunicazione, non sana ex se il deficit informativo, atteso che il giudice di merito può accertare che il sindacato partecipò alla trattativa, sfociata nell’intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto (cfr, tra le molte, Cass. n. 5582/2012). E, secondo quanto motivatamente ricostruito dalla Corte di Appello, sulla scorta dei dati documentali e fattuali acquisiti agli atti di causa, ciò è quanto si è verificato nella fattispecie, posto che nella comunicazione preventiva con cui è stato dato inizio alla procedura di mobilità la IVER S.r.l. non ha correttamente e compiutamente adempiuto all’obbligo di fornire le informazioni di cui alla citata L. n. 223, art. 4, comma 3, finalizzate a favorire la gestione contrattata della crisi. E la successione temporale dei fatti, analiticamente e compiutamente ricostruita dai Giudici di seconda istanza, dimostra altresì in modo inequivocabile che la detta comunicazione non avesse reso noto il fatto fondamentale che l’azienda stava per essere interamente concessa in affitto; circostanza, questa, di importantissimo rilievo, che avrebbe reso palese la manovra che la IVER, d’accordo con la VTM, aveva posto in essere. In questo senso – ed in questo contesto – la Corte di Appello ha correttamente fatto l’osservazione, oggetto della presente censura, che, stante il brevissimo lasso di tempo, inferiore ad un mese, tra l’avvio della procedura di mobilità (22/12/2008) e la stipula del contratto di affitto (27/1/2009), all’epoca della comunicazione alle OO.SS., la IVER S.r.l. avesse già programmato di concedere in affitto l’azienda – in quanto simili operazioni richiedono, all’evidenza, più di un mese per essere portate a compimento -, e l’abbia volontariamente celato alle OO.SS. per sottrarsi al confronto con queste ultime, riuscendo in tal modo a portare a compimento, senza ostacoli, il progetto di consegnare alla cessionaria l’azienda priva del peso costituito dai dipendenti, licenziandoli tutti.

Quanto sin qui osservato vale anche a dimostrare la non fondatezza della censura articolata con il secondo mezzo di impugnazione, posto che, come già messo innanzi in rilievo, la Corte territoriale ha operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in indicando che la parte ricorrente lamenta.

3. Con il terzo motivo, allegando, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso ogni motivazione circa la ragione per cui ha ritenuto che la trattativa per la concessione in affitto dell’azienda dovesse richiedere più di un mese ed abbia, comunque, valutato in modo non corretto le prove fornite dalla parte datoriale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle prove relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr. Cass. n. 6023 del 2009). La qual cosa, nella fattispecie, non è avvenuta.

Inoltre, la società ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e, più specificamente, dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14541/2014), ha omesso di riportare le clausole del contratto di affitto nella loro completezza, concentrandosi, anche con questo mezzo di impugnazione, su una censura alla sentenza impugnata di cui si è analiticamente detto sub 2.1.

Nel caso di specie, inoltre, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla non corretta valutazione dei mezzi di prova senza che neppure gli stessi siano stati trascritti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (Cass. n. 6023 del 2009, cit.), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che neppure il terzo mezzo di impugnazione è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito.

4. Con il quarto motivo, viene denunciata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c., e si lamenta che la Corte di Appello abbia tratto il convincimento della cessazione dell’attività aziendale dal fatto che sia stato stipulato un contratto di affitto di azienda che proverebbe appunto che quella attività non era cessata, senza considerare che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., è necessario che esista una effettiva e concreta attività aziendale, mentre in giudizio non esisterebbe alcuna prova che, al momento della stipula del contratto di affitto di azienda, quest’ultima fosse concretamente funzionante.

4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto, ancora una volta, censura in modo del tutto generico la non corretta valutazione delle prove da parte della Corte territoriale che, invece, attraverso un iter motivazionale ineccepibile, basato, come innanzi rilevato, sulla sequenza temporale dei fatti e sulla documentazione posta a sostegno della motivazione, ha operato la corretta sussunzione di tali fatti nella norma da applicare, facendo altresì costante e corretto riferimento ai consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. nn. 5582/12; 1664/2012), alla stregua dei quali, in tema dei diritti dei lavoratori nel trasferimento di azienda, perchè possano ravvisarsi i presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 c.c., che comporta la continuazione dei rapporti di lavoro tra la cedente e la subentrante, il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti, l’oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti, che permette di ravvisare il detto trasferimento, restando invece esclusa l’applicazione della norma, nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, della medesima attività produttiva, senza alienazione del complesso dei beni. Ed al riguardo la sentenza impugnata, come già detto, mette bene in evidenza tutti i passaggi (per i quali si rimanda a quanto riferito sub 2.1) dai quali si evince che l’attività della IVER non fosse affatto cessata, ma fosse proseguita con la cessionaria. Con la conseguenza che quel mutamento di titolarità non può in alcun modo legittimare l’intimato licenziamento collettivo, dal momento che, se si fosse correttamente operato, i lavoratori avrebbero dovuto continuare a prestare la propria opera con la VTM, secondo le prescrizioni dell’art. 2112 c.c..

Alla stregua di quanto esposto il ricorso va quindi respinto.

Le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dei controricorrenti, avv. Benedetto Guglielmo, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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