Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10146 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10146 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Pannone Giovanni

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
234/12/33

depositata il 9/10/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Paimone Giovanni contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
contro la sentenza della CTP di Napoli n. 836/30/9 che aveva parzialmente accolto il
ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef versata dal sostituto
d’imposta sulla somma percepita una tantum dal Fondo di Previdenza complementare del
Banco di Napoli. La CTR riteneva applicabile l’aliquota del 12,5%. Il ricorso proposto si
articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23345/13

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la falsa applicazione degli artt. 16 e 17, dpr 917/86,
laddove la CTR ha ritenuto applicabile l’aliquota del 4% al netto dei contributi versati dal
lavoratore.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il
Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli) effettui forfetariamente, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni
rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi
dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al
medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito
da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai
sensi dell’art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile “ratione
temnporis”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
La natura della controversia, i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto da Pannone Giovanni avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso
irpef 2005, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 22/4/2015
DEPOSITATO IN C.ANDELLERIA

Il

17535 del 12/10/2012) secondo cui, in tema di IRPEF, il pagamento di un capitale che un

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