Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10146 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

CLAUDIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE;

– intimato –

per la revocazione dell’ordinanza n. 22357/2008 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/09/2308;

udita ‘a relazione della causa svolta nella camera di consiglio Gel

03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

è presente il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA

Aurelio che condivide la relazione esposta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La signora V.S. propose innanzi al Giudice di pace di.

Roma opposizione avverso cartella esattoriale basata su verbale di accertamento di violazione del codice della strada, sostenendo ai avere già proposto ricorso in sede amministrativa senza che il Prefetto si pronunziasse, e deducendo la illegittima formazione della cartella per mancanza della sua previa audizione in sede di ricorso amministrativo.

Il Giudice di pace adito, con sentenza n. 30410 del 6 luglio 2005, respinse la opposizione, ritenendo che l’opponente non avesse provate la tempestiva proposizione del ricorso in sede amministrativa, avendo prodotto solo la ricevuta in data 5 maggio 2003 di una raccomandala, senza ricevuta di ritorno, mentre l’illecito era stato accertato il 6 dicembre 2002.

Avverso tale decisione la signora V. propose ricorso per cassazione, deducendone il vizio di motivazione sul rilievo che il giudice di pace aveva erroneamente preso in considerazione, ai fini della valutazione della tempestività della proposizione del ricorso in sede amministrativa, la data dell’accertamento della violazione (6 dicembre 2002), invece che quella della notificazione del verbale 06 aprile 2003), in relazione alla quale ultima data il ricorso, proposto il. 5 maggio 2003, era da considerare tempestivo.

Con ordinanza n. 22357 del 2008, emessa in camera di consiglio e depositata il 5 settembre 2008, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’opposizione alla cartella esattoriale emessa per a riscossione di sanzioni pecuniarie può essere proposta L. n. 689 del 1981, ex art. 22 (ovvero ex art. 20 bis C.d.S.) solo ove si denunci, in primis, la mancata notificazione del verbale, assumendo, in tal caso, detta opposizione funzione recuperatoria del diritto di difesa che non si sia potuto esercitare in relazione alla contestazione della violazione per non avere avuto il contravventore alcuna cognizione della contestazione stessa a causa della mancata notificazione del ricorso. Invece, in caso di regolare notifica del verbale, la opposizione alla cartella è inammissibile in base alle norme richiamate, essendo la stessa ammissibile sole ove con essa si contesti, ex art. 615 cod. proc. civ., il diritto dell’Ente impositore a procedere ad esecuzione forzata, ovvero: si facciano valere, ex art. 617 cod. proc. civ., vizi della procedura esecutiva.

Nella specie – ha osservato questa Corte – la V. non ha dedotto la mancata notificazione del verbale, avendo, anzi, sostenuto di averlo impugnato in sede amministrativa, sicchè, dovendo intendersi accollo il ricorso in sede amministrativa per effetto della mancata pronunzia del Prefetto, in forza della previsione dell’art. 204 bis C.d.S., l’opposizione doveva .intendersi proposta quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., con essa essendosi dedotta la illegittima formazione del titolo esecutivo, per mancala audizione dell’interessata, e l’insussistenza del titolo stesso, in quanto caducato dall’accoglimento implicito del ricorso amministrativo.

Questa Corte, alla stregua di tali rilievi, ha concluso che, in assenza di alcuna qualificazione dell’azione da parte del giudice a quo, la impugnazione avverso la sentenza in esame, in quanto resa in sede di opposizione alla esecuzione non ancora iniziata, si sarebbe dovuta proporre mediante appello, non essendo ancora applicabile la riforma introdotta con la L. n. 52 del 2006, il cui art. 14 ha introdotto il nuovo testo dell’art. 616 cod. proc. civ., che ha sostituito il precedente regime dell’appellabilità con quello della non impugnabilità di tali sentenze: donde la inammissibilità del ricorso.

La signora V. ha proposto ricorso per la revocazione di tale ordinanza.

Il ricorso si fonda sulla deduzione di un errore di fatto risultante dagli atti della causa, e costituente punto non controverso oggetto di pronuncia. L’ordinanza in questione sarebbe fondata suLla supposta inesistenza di un fatto – segnatamente, la qualificazione dell’azione da parte del giudice a quo, sostenuta dalla Corte – che, al contrario, sarebbe incontrovertibile. Risulterebbe, infatti, dagli atti del procedimento di primo grado, e, in particolare, dal decreto con il quale il giudice di pace fissò la data della udienza di comparizione, come lo stesso giudice avesse, invece, espressamente qualificato l’azione in termini di ricorso L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e segg.. Detto decreto fa riferimento espresso alle citate norme, e osserva il disposto della predetta L. n. 689 del 1981, art. 23, in tal modo qualificando, secondo la ricorrente, l’azione portata alla cognizione del giudice. Inoltre – si rileva ancora nel ricorso per revocazione – la sentenza del giudice di pace specifica che “il ricorso appare tempestivamente proposto, con chiaro ed univoco riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 22 che, al comma 1, prevede un termine perentorio per la proposizione del ricorso, laddove l’art. 615 cod. proc. civ., comma 1, non contempla alcun termine. Sarebbe, dunque, evidente la falsa percezione della realtà da parte della Corte.

E’ stata redatta relazione ai, sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. Il relatore designato, nella relazione depositata il 22 novembre 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione: “Il ricorso risulta manifestamente infondato”.

Si e osservato al riguardo nella relazione che “la ordinanza della quale si chiede la revocazione muove dal richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili lo seguenti azioni: 1) l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1991, ex art. 23, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica del l’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori: ciò avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui. conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 cod. proc. civ., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni, dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per Cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi – rispettivamente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 e del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e art. 618 cod. proc. civ., u.c., – mentre nella ipotesi di opposizione all’esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell’appello (cfr., tra le altre, Cass., S.U., sent. n. 16997 del 2006; Cass., sentt. n. 6170 del 2007, n. 13831 e n. 70007 del 2006).

Ciò posto, la ordinanza ritiene che nella specie, in difetto di alcuna qualificazione, da parte del giudice a quo, della azione proposta innanzi allo stesso dalla V. – la quale aveva dedotto di avere impugnato il verbale di accertamento di violazione al codice della strada in sode amministrativa, rimanendo, con ciò, esclusa la configurabilità di una ipotesi di mancata notificazione del verbale medesimo -, la impugnazione dovesse essere proposta con appello, alla stregua del riferito indirizzo giurisprudenziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

L’affermazione della Corte circa la assenza di qualificazione dell’azione da parte dei giudice di pace non è contraddetta dal richiamo, contenuto nel decreto di fissazione della udienza di comparizione, alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, poichè detta qualificazione, che, in applicazione dei principio dell’apparenza, da luogo alla identificazione del mezzo di impugnazione, deve emergere in modo univoco dalla sentenza, e non già da atti ad essa comunque estranei, quale, nella specie, il decreto invocato dalla attuale ricorrente. E, avuto riguardo al richiamato carattere necessariamente univoco che deve possedere la qualificazione dell’azione operata in sentenza dal giudice per assurgere ad elemento di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la medesima sentenza, non può ritenersi che tale carattere rivesta l’affermazione, in essa contenuta, circa la tempestività dei ricorso, che, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe pacificamente riferibile al rispetto del termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, e non contemplato, invece, dall’art. 615 cod. proc. civ.. Ne consegue che all’evidenza non risulta, nella specie, integrato l’orrore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, in quanto non si versa nella ipotesi di errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezze e di semplice e concreta rilevabilità”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato siccome manifestamente infondato.

Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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