Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10145 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10145 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Chiesa Rossa s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Germanico 146, presso lo studio dell’avv. Ernesto Mocci, rapp.to e difeso dall’avv.
Gianluca Boccalatte, unitamente all’avv. Eugenio Briguglio, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
97/38/13 depositata 1’8/5/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Chiesa Rossa s.p.a.

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad

oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. T9D030402999 /2010 per Ires e Irap

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23323/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

2005. Con la decisione in epigrafe, la CTR, per quanto rileva ai fini del presente giudizio,
ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata dall’Ufficio sul rilievo che
“il secondo atto di appello, immune da vizi e destinato a sostituire il primo, è stato notificato nei termini e nel frattempo non è stata emessa alcuna declaratoria di inammissibilità.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società.
di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.lgs. 546/92 e 358
c.p.c., in relazione all’art. 360 , I comma n. 4 c.p.c., laddove la CTR non ha rilevato
l’intempestività del secondo atto di appello in quanto notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica del primo atto di appello.
La censura è fondata. Questa Suprema Corte ha più volte ribadito che “il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del
precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva,
dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non
in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di
proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante” (Cass. n. 9569/2000). La proposizione della prima impugnazione equivale infatti alla conoscenza legale, con lo stesso grado di certezza formale, della
sentenza da parte dell’impugnante (Cass. 12238 5548, 1162 e 5548/1998; 5573 e 1441/1997;
11176/1993).
Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche al contenzioso tributario (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11762 del 11/07/2012; Cass. 11994/2006), posto che la lettera del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 60, riproduce quella dell’omologo art. 358 c.p.c. (“l’appello dichiarato inammissibile …”), così come la norma di cui all’art. 50 del d.lgs. 546/92 (“il termine è di sessanta giorni decorrente dalla sua notificazione..”) ha contenuto analogo a quella dell’art. 326
c.p.c. (“i termini.., decorrono dalla notificazione della sentenza” ) . Nè si riscontrano specificità del contenzioso tributario tali da indurre, sul punto, ad una diversa soluzione. Non si
ritiene, in proposito che alcun rilievo possa conferirsi alla circostanza che nel giudizio tri-

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Ordinanza pag. 2

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera

butario la difesa tecnica possa essere svolta anche da “altre categorie professionali”; e ciò
in quanto l’applicabilità delle norme di rito, secondo l’interpretazione fornita da questa Corte, conforme peraltro ai principi del giusto processo, non può ritenersi subordinata alla conoscenza che della stessa abbia il professionista abilitato liberamente scelto dal contribuente. Le ulteriori argomentazioni della controricorrente circa la scusabilità dell’errore e la

della CTR, che la società abbia formulato analoghe deduzioni in sede di merito.
Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità sollevata con riferimento
all’art. 3 Cost.: l’assunta disparità di trattamento è infatti dalla parte ricollegata non a situazioni simili, bensì ad una presunta ignoranza del professionista circa le norme di rito e
l’interpretazione delle stesse fornita da questa Corte.
Egualmente infondata è la questione con riferimento all’art. 111 Cost. non evincendosi
dalla enunciazione del motivo le ragioni per le quali la conoscenza legale della sentenza da
parte dell’impugnante, manifestata con la proposizione dell’appello- ed alla quale viene ricollegata la decorrenza del termine breve per l’impugnazione- costituirebbe violazione della
norma citata.
All’esito del giudizio consegue la condanna della Chiesa Rossa s.p.a. alla rifusione, in
favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi E 6.000,00, oltre quelle prenotate a debito, compensando tra le parti
quelle del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello;
condanna la Chiesa Rossa s.p.a. alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi E 6.000,00, oltre quelle prenotate a debito, compensando tra le parti le spese del merito.
Così deciso in Roma, 22/4/2015 Il Pr s’

-2,ALarp115AVP., i

rimessione in termini sono irrilevanti non risultando né dal controricorso, né dalla sentenza

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