Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10145 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUSL/(OMISSIS) P. IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 291/A, presso lo studio dell’avvocato DI GIACOMO GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOCCI ANGELO;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato CHESSA GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo emesso in Nuoro il 31 marzo 2003 il Collegio arbitrale rigettava la domanda con cui l’ing. C.F., premesso di avere regolarmente eseguito l’incarico affidatogli dall’Azienda USL n. (OMISSIS) di redigere il progetto esecutivo del cablaggio strutturato degli edifici aziendali e il progetto di massima del sistema delle comunicazioni, aveva chiesto la condanna della predetta al pagamento del compenso relativo nonchè al risarcimento dei danni ovvero all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ..

Secondo gli arbitri, a stregua dell’art. 5 della convenzione intercorsa fra le parti, la P.A. aveva indicato come investimento la somma presunta di L. 700.000.000 per i lavori di cablaggio e quella di L. 1.500.000.000 per il sistema delle telecomunicazioni: poichè la previsione di spesa delle opere oggetto dei progetti costituiva elemento essenziale della convenzione, sia per il tenore letterale del regolamento pattizio sia perchè l’impegno di spesa è condizione di efficacia dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione e dei contratti che su di essi vengono posti in essere, era stato legittimo il rifiuto opposto dalla convenuta alla richiesta di pagamento, atteso che il professionista aveva presentato progetti rispettivamente per L. 2.099.631.000 e di L. 1.950.000.000; per la sproporzione fra l’opera progettata e quella prevista in convenzione, doveva ritenersi la assoluta difformità fra la prestazione resa dall’attore e quella dedotta in contratto, versandosi nell’ipotesi di di aliud pro alio.

Con sentenza dep. il 21 marzo 2005 la Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’attore, dichiarava la nullità del lodo e accoglieva per quanto di ragione la domanda, liquidando il compenso in base al valore dell’opera indicato nella convenzione.

Secondo i Giudici di appello doveva ritenersi erronea l’interpretazione della clausola di cui all’art. 5 della convenzione data dal Collegio arbitrale, posto che l’importo presunto dei lavori al quale in essa si faceva riferimento non tendeva alla determinazione dell’ammontare dei costi dell’opera da realizzare in attuazione della progettazione dell’ing. C. ma aveva come scopo solo quello di disciplinare i compensi del professionista; in realtà, per quanto riguardava i costi dell’opera, le parti non avevano fissato alcun limite di spesa nella convenzione, non essendo questa la finalità della citata clausola: il termine presunto, usato a proposito dell’importo dei lavori, non poteva essere interpretato come fisso, certo ovvero non superabile.

Tenuto conto che il professionista aveva adempiuto alla prestazione che non poteva considerarsi sproporzionata alle esigenze dell’ente convenuto, il compenso era liquidato considerando il valore non delle opere progettate ma di quello indicato al riguardo nella convenzione.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Azienda USL n. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’intimato che ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione del contratto e in particolare dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè difetto ed erroneità della motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censura la decisione gravata laddove, anzichè dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. l’impugnazione del lodo arbitrale proposta dall’attore – tenuto conto della natura e dei limiti di tale rimedio – aveva erroneamente ritenuto che l’interpretazione degli arbitri si fosse incentrata sulla clausola di cui all’art. 5 della convenzione, atteso che i predetti non si erano limitati al tenore letterale delle citata clausola ma avevano considerato anche il carattere indispensabile della previsione dell’impegno di spesa, quale requisito di efficacia e di legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. e dei contratti che, sulla base di essi, vengono posti in essere.

L’interpretazione data dagli arbitri era l’unica che consentisse di salvaguardare l’esistenza del contratto.

D’altra parte l’attore, nell’impugnare il lodo arbitrale, non era mai giunto ad affermare che l’ammontare degli onorari fosse stato dalle parti consensualmente determinato su un importo forfettario di progettazione pari a L. 700.000.000 per i lavori di cablaggio e di L. 1.500.000.000 per il sistema di telecomunicazioni: la sentenza aveva pronunciato ultrapetita, avendo l’attore chiesto che l’importo delle sue competenze venisse liquidato sulla base della tariffa professionale e aveva sostenuto che gli incarichi non prevedessero alcun limite di spesa.

Il motivo va disatteso.

In primo luogo va osservato che la sentenza impugnata ha accolto la censura con cui l’attore, nell’impugnare il lodo arbitrale, aveva denunciato la violazione da parte degli arbitri dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss cod. civ. in materia di interpretazione del contratto: tale violazione rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 829 cod. proc. civ., u.c., che disciplina i casi in cui è esperibile l’impugnazione del lodo arbitrale.

Ciò posto, la Corte di appello – nel ritenere erroneo il procedimento interpretativo degli arbitri- ha ritenuto che l’indicazione dell’importo presunto dei lavori, al quale le parti avevano fatto riferimento nella clausola (art. 5) della convenzione intercorsa fra le parti, era stata effettuata allo scopo di determinare il parametro entro il quale sarebbe stato stabilito l’onorario del professionista, così escludendo che la stessa potesse avere avuto ad oggetto il limite di spesa entro il quale la progettazione doveva essere compiuta ovvero l’oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto: di conseguenza, la prestazione effettuata dall’attore non poteva considerarsi difforme da quella pattuita nè era risultato che l’opera si fosse rivelata sproporzionata alla esigenze della convenuta.

Orbene, l’interpretazione che i Giudici hanno dato della clausola citata è conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. perchè si basa sul tenore letterale della pattuizione e non è affatto illogica, tenuto conto che, come si è detto, la indicazione dell’importo presunto dei lavori era effettuata proprio in sede di previsione dell’onorario che le parti – nel contratto intercorso fra il professionista e l’Azienda sanitaria e avente a oggetto il conferimento dell’incarico professionale – avevano avuto cura di stabilire.

Quella formulata dalla Corte era una delle possibili interpretazioni che il testo consentiva, non avendo la ricorrente dimostrato che, alla stregua della interpretazione del testo contrattuale, si sarebbe dovuto con certezza pervenire esclusivamente a un risultato interpretativo diverso; in realtà, essa ricorrente formula una ricostruzione della volontà contrattuale difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata.

Al riguardo, occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione che, come si è detto, nella specie non sussiste o per violazione delle regole ermeneutiche, che nelle specie non è stata neppure specificamente dedotta, atteso che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di un testo contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra ; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

D’altra parte, la ricorrente non potrebbe ragionevolmente censurare l’interpretazione della clausola contrattuale accolta dalla sentenza, facendo riferimento a quanto indicato nelle richieste formulate dall’attore, perchè tali richieste non avrebbero potuto influire sul procedimento interpretativo che la Corte era chiamata ad effettuare, mentre legittimato ad invocare l’eventuale ultrapetizione sarebbe stato l’attore.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA