Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10144 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B.M., rappresentata e difesa per procura a

margine del ricorso dagli Avvocati prof. Comba Andrea, Mario E. Comba

e Giovanni Puoti, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Panama n. 68;

– ricorrente –

contro

Comune di Pinerolo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso per procura in calce al controricorso dagli Avvocati

ROMANELLI Guido Francesco e Maurizio Rigagnolo, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria n. 5

int. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/14/04 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 21.12.2004;

uditi la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.2.2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15. IO. 2005, C.B.M. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 23/14/04 del 21.12.2004 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione degli atti di appello ed in totale riforma delle pronunce di primo grado, rigettò tre suoi ricorsi proposti, i primi due, per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi da comune di Pinerolo che, in relazione ad un suo terreno e sul presupposto che esso fosse divenuto edificabile in quanto inserito nel piano regolatore generale, le intimavano il pagamento dell’ICI per le annualità 2000 e 2001 e, il terzo, avverso il diniego di rimborso della medesima imposta per l’anno 2002. In particolare, il giudice di secondo grado respinse tutte le censure svolte dalla contribuente rilevando che gli atti impositivi erano sufficientemente motivati, indicando sia la partita catastale di identificazione del terreno che il valore venale dello stesso, che, ai fini della imponibilità dei terreni, presupposto sufficiente: è che l’area sia classificata edificabile in base ad uno strumento urbanistico generale, non essendo anche necessaria l’emanazione di piani attuativi e quindi la concreta ed effettiva facoltà di costruire e che, infine, la contribuente non poteva beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti dalla legge per i terreni edificabili destinati ad uso agricolo, tenuto conto che il terreno in questione non veniva coltivato direttamente ma era dato in affitto. L’intimato comune di Pinerolo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento opposti, laddove invece, per quanto concerne il profilo della determinazione del valore venale dei terreno, essi non davano minimamente conto della particolare qualificazione dello stesso quale area classificata dal solo P.R.G.C., come zona di futura edificabilità, ancora priva di insediamenti edili. Il controllo sulla motivazione degli atti impositivi condotto dal giudice a qua, ad avviso della ricorrente, è stato del tutto superficiale ed incompleto, non essendo stato effettuato alcun penetrante sindacato sul profilo motivazionale dei singoli atti, con particolare riguardo all’indicazione puntuale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della valutazione del valore venale del terreno. Il motivo è inammissibile.

Tale pronuncia si impone in quanto il mezzo non precisa esattamente, riproducendone il testo, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, la censura di difetto di motivazione degli avvisi impugnati che si assume sollevata fin dal ricorso introduttivo, limitandosi ad un riferimento generico, nè il testo dei medesimi avvisi, che costituiscono elementi conoscitivi indispensabili per consentire al Collegio di verificare la fondatezza e decisività della censura, con riguardo in particolare alla ritenuta mancanza negli stessi dell’indicazione dello strumento urbanistico idoneo a qualificare il terreno come edificabile.

Costituisce diritto vivente di questa Corte infatti il principio che il ricorso per Cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Sotto altro profilo, merita aggiungere che il motivo, per come formulato, investe direttamente il risultato della valutazione compiuta dal giudice di appello in ordine alla ricorrenza del requisito della sufficienza della motivazione degli atti impositivi, giudizio che si risolve in un apprezzamento di fatto demandato dalla legge al giudice di merito e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della sufficienza e congruità della motivazione, profilo che non risulta sollevato dal motivo.

Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, periodo 1, censura l’affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui, ai fini dell’imponibilità, sarebbe sufficiente la classificazione dell’area come edificabile in base ad uno strumento urbanistico generale, anche in mancanza del piano attuativo richiesto per il rilascio della concessione edilizia e quindi per la concreta edificazione, richiamando in contrario la sentenza di questa Corte n. 21644 del 2004, secondo la quale il requisito della edificabilità richiesto dal D.Lgs. citato, art. 2 deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., nel senso che vanno assoggettale ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell’imposizione fiscale. Il mezzo è infondato.

La controversa questione in ordine alla nozione di area fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b risulta definitivamente risolta da questa Corte con la sentenza a Sezioni unite n. 25506 del 2006, che. risolvendo un contrasto interno alla Sezione, ha disatteso a tesi, sostenuta dalla ricorrente, che, ai fini della sussistenza del requisito di edificabilità, siano necessari anche gli strumenti urbanistici attuativi, in grado di consentire la possibilità concreta ed effettiva di edificare.

In particolare, la menzionata decisione, che il Collegio pienamente condivide, ha affermato il principio secondo cui in tema di ici, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondalo sul valore venale. dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

la soluzione sul punto accolta dalla sentenza impugnata, che ha l’atto propria la tesi poi ribadita dalla decisione sopra richiamata delle Sezioni unite di questa Corte, merita pertanto di essere integralmente confermata.

Il terzo motivo di ricorso denunzia falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, secondo periodo, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che, in difetto del presupposto della coltivazione diretta del fondo da parte della contribuente, il valore del terreno, pur avendo esso destinazione agricola, dovesse calcolarsi seguendo il criterio de valore venale, senza considerare che il D.Lgs. cit., art. 2, lett. c qualifica terreno agricolo, per il quale si applica, con riguardo al valore, un criterio di calcolo diverso, il terreno adibiti) all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. senza richiedere ulteriori condizioni. Anche quest’ultimo mezzo è infondato.

Dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b e c emerge infatti chiaramente che la prima di esse si riferisce alle aree edificabile nel cui ambito disciplina, ponendo particolari condizioni per l’applicazione de regime previsto per i terreni agricoli, la situazione dei terreni edificabili sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo – pastorale, mentre la seconda ha esclusivo riguardo ai terreni utilizzati per le attività agricole. Ne deriva che, disciplinando la disposizione di cui alla lett. b) i terreni edificabile utilizzati per l’esercizio dell’agricoltura, per sottrazione costituiscono terreni agricoli di cui alla lett. c) soltanto le aree diverse da quelle edificabili su cui vengono esercitate le attività agricole.

Corretta, pertanto, appare la soluzione adottata dal giudice di merito, che, una volta accertato il requisito di edificabilità dell’area, ha ritenuto che ai fini della quali locazione della stessa come terreno agricolo non bastasse la stia desti nazione agricola, ma fossero anche necessarie le ulteriori condizioni richieste a tal fine dalla previsione di cui alla lett. b), tra cui la conduzione diretta de fondo da parte del contribuente.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da C.B.M. e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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