Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10144 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4392-2016

contro

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario in carica

pro tempore,

avverso la sentenza n. 858/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso del 9/3/2009, AB propose opposizione avverso il verbale di accertamento col quale le fu contestata la violazione dell’art. 80 C.d.S.;

– il Giudice di Pace di Roma accolse l’opposizione e condannò la convenuta Roma Capitale al rimborso delle spese di lite nella misura di Euro 200,00;

– contro tale sentenza la AB. propose appello, lamentando l’esiguità della liquidazione delle spese;

– il Tribunale di Roma accolse in parte l’appello e rideterminò in Euro 277,88 le spese di lite del giudizio di primo grado, compensando per un terzo le spese del giudizio di gravame;

– avverso la sentenza di appello AB. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

– Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado) è inammissibile, poichè la ricorrente ha omesso di specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito – che, nella specie, ha dichiarato di riconoscere le voci richieste – sarebbe incorso in errore (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, n. 24635 del 19 novembre 2014; Cass., Sez. 1, n. 18086 del 7 agosto 2009), ed ha lamentato non una violazione dei minimi tariffari, indicandone la misura, ma solo la circostanza che le sue prestazioni professionali non siano state adeguatamente valutate (Cass., Sez. 1, n. 20289 del 9 ottobre 2015), dovendosi ribadire il principio costante nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurare la complessiva quantificazione delle spese operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore. (Cass., Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla compensazione parziale delle spese del giudizio di appello) è inammissibile, giacchè il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nel caso di soccombenza reciproca ovvero nel concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013), dovendosi peraltro considerare che – nel caso di specie – il Tribunale ha giustificato la parziale compensazione delle spese del giudizio di gravame sottolineando come l’appello sia stato accolto in misura molto limitata, con motivazione puntuale ed esente da vizi logici e giuridici;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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