Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10144 del 18/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10144 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
Ricorrente
Contro
Cagnetta Francesco, Cagnetta Anna e De Nicolo Filomena, nella qualità di eredi di CagnetIntimati
ta Giuseppe
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Bologna n.
1067/2012/2 depositata il 25/5/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cagnetta Giuseppe
contro l’Agenzia delle Entrate,
relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio del Registro di
Bologna, con il quale era stato rideterminato il valore della cessione di due appezzamenti di
terreno è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’annullamento dell’avviso per
difetto di motivazione. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività
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Data pubblicazione: 18/05/2015
difensiva hanno svolto i contribuenti. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata
fissata l’udienza del 22/4/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente assume la nullità della decisione per violazione dell’art. 3
comma 2 bis del d.l. 40/2010,
in relazione all’art. 360 , I comma n. 4 c.p.c.: la CTC,
La censura è fondata. In tema di condono fiscale, l’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo
2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede la
per le quali risulti soccombente l’Ammini-
automatica definizione delle controversie
strazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.
Dagli atti risulta che la sentenza della Commissione tributaria di I grado accolse parzialmente il ricorso del contribuente e che la Commissione di 11 grado di Bologna, con sentenza
n. 70/5/95, rigettò l’appello dell’Ufficio. Orbene la circostanza che la sentenza della Commissione di II grado di Bologna avesse
esaminato e ritenuto infondate le ragioni
dell’Amministrazione per motivi già presi in considerazione dalla sentenza di I grado, comporta che sul punto, oggetto della controversia
pendente davanti alla CTC,
l’Amministrazione sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.
A riguardo va ulteriormente osservato che l’art. 29 comma 16-decies del di. 29/12/2011,
n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per i giudizi pendenti
dinanzi alla Commissione tributaria Centrale, con riferimento all’art. 3, comma 2-bis, lettera a), dispone: “la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento
alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni
previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione “.
Consegue da quanto sopra la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 3 cit..
La natura della controversia, i pregressi contrasti giurisprudenziali e i mutamenti normativi
giustificano la compensazione delle spese del merito e la dichiarazione di irripetibilità di
quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
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erroneamente, non avrebbe preso atto della definizione automatica della controversia.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio ai
sensi dell’art. 3 del d.l. 40/2010; compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle
del giudizio di cassazione.
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Così deciso in Roma, 22/4/2015