Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10144 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23440/2019 R.G. proposto da:

D.Y., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso

dall’avvocato Maria Cristina Faedda, ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Bruno Buozzi, n. 19, presso lo studio dell’avvocato

Paola Polano.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 526/2019 della Corte d’Appello di Cagliari;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. D.Y., cittadino della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che dopo la morte dei suoi genitori, per sostenere economicamente i suoi familiari, era entrato a far parte di una banda di criminali, che successivamente aveva deciso di abbandonare; che tuttavia per tale ragione gli erano state rivolte minacce ed intimidazioni; che si era quindi determinato ad abbandonare il suo paese d’origine per sottrarsi alle ritorsioni dei componenti della banda.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 28.4.2017 il Tribunale di Cagliari respingeva il ricorso esperito da D.Y. avverso il provvedimento della commissione territoriale.

4. D.Y. proponeva appello.

Il Ministero dell’Interno non si costituiva.

5. Con sentenza n. 526/2019 la Corte di Cagliari rigettava il gravame. Evidenziava – tra l’altro – la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava che, in caso di rimpatrio, il ricorrente non si sarebbe ritrovato in condizioni di vulnerabilità; che non rivestiva valenza a tal fine la circostanza per cui l’appellante avesse intrapreso in Italia un percorso di alfabetizzazione.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.Y.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2.

Deduce che la corte d’appello, in sede di valutazione della protezione umanitaria, non ha tenuto conto, a dimostrazione della sua integrazione nel contesto socioeconomico italiano, dei documenti allegati a riscontro del contratto di lavoro, più volte prorogato, che gli assicura uno stipendio mensile superiore ad Euro 700,00.

9. Il motivo è privo di fondamento e va respinto.

10. Senza dubbio in ordine alla protezione umanitaria questa Corte spiega che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

11. E nondimeno la ragione di doglianza che il motivo di impugnazione veicola – omesso esame di documentazione – reca, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, certamente, in parte qua, la corte di merito ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente asilo.

12. Ebbene, in questi termini, si osserva quanto segue.

Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2017.

Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – previsione alla cui stregua, appunto, l’esperita censura si qualifica – la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860; cfr. altresì Cass. 22.12.2016, n. 26774).

13. Al contempo inevitabili sono i seguenti ulteriori rilievi.

14. In primo luogo l’impugnata statuizione, in punto di “umanitaria”, non reca alcun riferimento al prospettato rapporto di lavoro.

Conseguentemente il ricorrente avrebbe dovuto, in questa sede, senz’altro dedurre in forma puntuale ed “autosufficiente” di aver sollecitato la delibazione della corte distrettuale a tal specifico riguardo (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804, secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa).

15. In secondo luogo – e comunque – il motivo di ricorso difetta di specificità e di “autosufficienza” anche in relazione alla documentazione asseritamente non considerata (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966)

16. In terzo luogo – ed in ogni caso – il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. In quarto luogo questa Corte di certo non può tener conto delle prospettazioni e deduzioni difensive di cui alla memoria depositata, che non rinvengono alcun riflesso nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097, secondo cui, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica).

18. Infine devesi dar atto dell’inammissibilità, ex art. 372 c.p.c., della documentazione tutta depositata dalla ricorrente in data 6.11.2020.

Si tratta evidentemente di documentazione che non afferisce nè alla nullità della sentenza impugnata nè all’ammissibilità del ricorso.

19. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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