Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10144 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10144 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 21143-2011 proposto da:
DE NOBILI BRUNO DNBBRN56D05L736X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO CECI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONET LO
AZZARINI giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
TRENITALIA S.P.A., – Società con socio unico, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, in
persona dell’Institore ex art. 2203 c.c., elettivamente domiciliata in
ROMA, C.S0 VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controrícorrente –

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2(1

Data pubblicazione: 09/05/2014

avverso la sentenza n. 38/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 26/01/2010, depositata il 23/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

SCOGNAMIGLIO) difensore della controricorrente che si riporta agli
scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con sentenza n. 38/2010, depositata in data 9 settembre 2010, la
Corte di appello di Venezia, pronunciando sull’impugnazione proposta
da Trenitalia S.p.A., a modifica delle decisioni n. 340/2006 (non
definitiva) e 765/2006 (definitiva) del Tribunale della stessa sede,
rigettava la domanda proposta da Bruno Nobili, intesa ad ottenere il
riconoscimento dell’avvenuto svolgimento, a partire dal marzo 2001, di
mansioni corrispondenti al superiore livello di Capo Gestione
Sovrintendente VIII categoria – V area -, con condanna della società
convenuto al relativo inquadramento ed al pagamento delle differenze
stipendiali. Riteneva la Corte territoriale che il De Nobili (il quale, a far
data dal 2001, si era occupato della formazione ed aggiornamento del
personale Trenitalia addetto alle biglietterie e dei venditori esterni, cioè
delle agenzie di viaggio, tenendo lezioni sulla tecnica di bigliettazione e
sulla normativa ed approntando il materiale didattico) avesse espletato
compiti pienamente riconducibili al livello di inquadramento (area IV Tecnici Qualificati -) non evincendosi dall’istruttoria svolta che lo stesso
avesse goduto di poteri di rappresentanza ovvero svolto funzioni di
sovrintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza o
gestione delle risorse tipiche del superiore livello rivendicato.

Ric. 2011 n. 21143 sez. ML – ud. 25-03-2014
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udito l’Avvocato FRANCESCO SANGERMANO (delega Avvocato

Avverso tale sentenza Bruno De Nobili ricorre per cassazione con
un unico motivo.
Resiste con controricorso Trenitalia S.p.A..
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa

VIII categoria del c.c.n.l. Ferrovie”. Si duole del giudizio di scarsa
rilevanza attribuito dalla Corte territoriale ad alcuni elementi oggettivi
caratterizzanti l’attività svolta dal De Nobili e così all’attività di ricerca,
studio, progettazione e consulenza richiedenti specifica preparazione
professionale e dell’arbitraria importanza riconosciuta alle mansioni
svolte, suffragata da una mera valutazione e non supportata da idonea
motivazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Si rileva innanzitutto un profilo di improcedibilità considerato che,
come è noto, laddove venga denunciata la violazione
o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali
di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel
testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), sussiste a norma
dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ, l’onere di depositare
l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale
contenente tali disposizioni (non solo l’estratto recante le singole
disposizioni collettive invocate nel ricorso), rispondendo tale
adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di
cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione
della contrattazione collettiva di livello nazionale e da esercitarsi a
mezzo della conoscenza del quadro della normativa collettiva
(tendenzialmente) complessivo (cfr. Cass. Sez. Un. 23 settembre 2010,
n. 20075 e numerose successive conformi).

Ric. 2011 n. 21143 sez. ML – ud. 25-03-2014
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applicazione dell’allegato 4 – Declaratoria delle Aree – Area Quadri –

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a riprodurre in ricorso il
contenuto delle declaratorie contrattuali – area IV Tecnici Qualificati ed
area V Quadri – relative alla VIII categoria ma non ha depositato il testo
integrale del c.c.n.l. né indicato ove lo stesso, laddove eventualmente già

concreto essere reperito (cfr. anche Cass. Sez. Un. 3 novembre 2011, n.
22726).
Si aggiunga che la possibilità di dedurre con ricorso per cassazione
anche la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi
collettivi nazionali di lavoro non altera la natura dell’interpretazione di
queste ultime che rimane negoziale. Soccorrono, quindi, i canoni
dell’interpretazione contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) e non già
quelli dell’interpretazione legale; e trova applicazione anche il canone
dell’art. 1363 cod. civ. secondo cui le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso
che risulta dal complesso dell’atto e, dunque, con una lettura sistematica
delle norme – parametro nel raffronto con altre disposizioni contrattuali

Orbene, il ricorrente, senza alcuna specifica indicazione dei canoni
interpretativi asseritamente violati dalla Corte territoriale nella lettura
delle disposizioni patrizie poste a base del ricorso, si limita a
contrapporre – in modo inammissibile – all’argomentazione secondo la
quale gli elementi differenziali tra le declaratorie in questione sarebbero,
da un lato, l’essenziale funzione di raccordo tra la struttura dirigenziale
ed il restante personale e, dall’altro, la sussistenza di poteri di
rappresentanza ovvero lo svolgimento di compiti di sovrintendenza,
responsabilità coordinamento, controllo, vigilanza, gestione delle risorse,
una propria lettura delle declaratorie tale da attribuire esclusiva rilevanza
ai dati testuali nelle stesse riportati (e così a quello, in ipotesi costituente
Ric. 2011 n. 21143 sez. ML – ud. 25-03-2014
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allegato al proprio fascicolo di parte nel giudizio di merito, possa in

l’unico discrimine, dello svolgimento di “attività di ricerca, studio,
progettazione e consulenza richiedenti specifica preparazione
professionale”).
Anche a voler considerare, sulla base di quanto contenuto nella

vizio motivazionale, va rilevato che la Corte territoriale, contrariamente
all’assunto del ricorrente, ha escluso con motivazione in fatto
incensurabile in Cassazione che le mansioni svolte dal De Nobili
consentissero il riconoscimento del superiore inquadramento.
Tali conclusioni sono state assunte all’esito dell’esame dell’attività in
concreto svolta dal lavoratore come emersa dall’istruttoria, tenuto conto
delle declaratorie contrattuali – area IV Tecnici Qualificati ed area V
Quadri – relative alla VIII categoria e degli elementi differenziali tra
queste come sopra evidenziati e pervenendo a ritenere che
le mansioni del De Nobili fossero riconducibili al profilo di
inquadramento, non sostanziandosi le stesse nell’espletamento di
funzioni comportanti responsabilità, coordinamento e controllo della
gestione delle risorse né integrando quel ruolo di raccordo tra la
struttura dirigenziale ed il restante personale tipico della figura di
quadro.
Trattasi, all’evidenza, di valutazioni delle risultanze probatorie
congruamente motivate e sorrette da un iter logico-argomentativo
chiaramente individuabile e che non presenta alcun profilo di manifesta
illogicità o insanabile contraddizione.
Sulla base delle considerazioni che precedono si propone il rigetto
del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto

Ric. 2011 n. 21143 sez. ML – ud. 25-03-2014
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parte argomentativa del morivo in esame, che sia lamentato (pure) un

condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.

4 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento,
in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2014.

3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

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