Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10144 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE TILLA MAURIZIO;

– ricorrente –

e contro

S.G., COND VIA

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 22684-2005 proposto da:

COND VIA (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato GAVA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

S.G., G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 965/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato BRANCADORO Mario, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GAVA Gabriele, difensore del resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso previa riunione: rigetto del ricorso

principale ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1857/2001 il Tribunale di Torre Annunziata condannava in via tra loro solidale S.G., titolare dell’impresa Euroedil e il Condominio di via (OMISSIS) al risarcimento dei danni patiti dall’attrice G.R. derivanti dalle lesioni dalla medesima riportate a seguito della caduta provocata da un elemento del ponteggio eretto dalla predetta impresa che effettuava lavori edili nel fabbricato condominiale; peraltro, era riconosciuto il concorso di colpa dell’attrice nella misura del 25%.

Proposto appello principale dal Condominio e incidentale dalla G., con sentenza dep. il 5 aprile 2005, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva la concorrente e solidale responsabilità del Condominio e riconosceva a favore dell’attrice l’ulteriore somma di Euro 2.217,60 dovuta dallo S.; confermava la statuizione relativa al concorso di colpa a carico delle G.. Secondo i Giudici di appello per quel che interessa nella presente sede, la responsabilità del Condominio doveva essere esclusa, atteso che l’appaltatore è tenuto a rispondere dei danni a terzi, salvo le ipotesi – che non ricorrevano nella specie – che egli abbia agito in esecuzione delle direttive impartitegli dal committente nella ragionevole opinione che dalla osservanza di esse non sarebbe derivato alcun danno ovvero che l’appalto sia stato affidato a impresa non idonea o ancora che l’appaltatore abbia agito quale nudus minister, a nulla rilevando la nomina del direttore dei lavori che non fa venir meno l’autonomia dell’appaltatore; d’altra parte, con la lettera del 2-3-1993 l’impresa aveva assunto l’obbligo di adottate tutte le cautele necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

La statuizione circa il concorso di colpa dell’attrice era confermata sul rilievo che la medesima, la quale abitava nell’immobile de quo, era a conoscenza dell’effettuazione dei lavori che ivi si stavano svolgendo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.R. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Condominio di via (OMISSIS), proponendo ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2043, 2049, 2051 e 2055 cod. civ. nonchè insufficiente illogica e contraddittoria motivazione, censura la decisione gravata che aveva escluso la corresponsabilità del Condominio, quando invece questi è tenuto, in solido con l’appaltatore, a rispondere dei danni a terzi in virtù del principio del neminem laedere.

Qualora il fatto illecito sia causalmente addebitabile alle condotte, anche autonome e non identiche, di più soggetti costoro ne rispondono ex art. 2055, a titolo solidale atteso il principio di causalità materiale secondo cui tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa di esso. L’appaltatore e il committente Condominio dovevano essere ritenuti coautori dei danni e condannati in solido. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2043, 2049, 2051 e 2055 cod. civ. nonchè insufficiente illogica e contraddittoria motivazione, censura la decisione gravata che aveva escluso la corresponsabilità del Condominio, quando questi doveva essere ritenuto responsabile per omesso esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sui beni in custodia: nella veste di custode il committente risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. atteso che, secondo l’orientamento della S.C., nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla cosa non viene meno il dovere di custodia; il trasferimento dei poteri di custodia non si verifica quando il bene resti in potere del committente, come nel caso di servizio di manutenzione e periodico di cose: il che si era verificato nella specie, in cui il Condominio non aveva trasferito il potere di fatto sui beni, rimanendo quindi custode e responsabile ex art. 2051 cod. civ..

La sentenza, che si era posta in contrasto con i principi elaborati dalla Cassazione, era a affetta dal vizio di motivazione, non avendo indicato il criterio logico in base al quale si era discostata dal convincimento del primo giudice.

Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre ricordare che l’appaltatore è di regola l’unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione delle opere appaltate in considerazione dell’autonomia gestionale del rischio con riferimento all’assetto organizzativo dell’impresa, alla scelta ed all’utilizzo dei mezzi ritenuti necessari ed alle modalità di esecuzione dell’opera commissionata. L’autonomia e la libertà di gestione dell’appaltatore – che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera – comportano che il rischio inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate si sposta dal committente all’assuntore dell’esecuzione dell'”opus”, con inapplicabilità della responsabilità del committente ex articolo 2049 cod. civ.. Ne consegue che, durante tutto il tempo dell’esecuzione dell’opera e fino alla consegna all’appaltante, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa da consegnare passa dal committente all’appaltatore il quale è tenuto sia a impedire che la cosa sia distrutta o si deteriori, sia a rispettare il principio del “neminem laedere”, ossia evitare di arrecare danni a terzi a causa dell’esecuzione dell’opera commissionata. Di regola, è da escludere, in relazione ai danni arrecati a terzi nel corso ed a causa dell’esecuzione dei lavori, una responsabilità anche del committente non potendo questi controllare le modalità dell’organizzazione che si è data l’impresa appaltatrice. Il potere di vigilanza e controllo che, all’interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall’esecuzione delle opere commissionate. In realtà, a carico del committente è configurabile la corresponsabilità in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 cod. civ. ovvero in caso di una riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” del committente medesimo attuandone specifiche direttive, ovvero ancora quando il committente si sia fattualmente ingerito nell’esecuzione del lavoro materialmente cooperando con l’impresa appaltatrice palesemente priva delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici, indispensabili per eseguire la prestazione, senza il pericolo di arrecare danni a terzi.

Pertanto, la corresponsabilità del committente verso i terzi non può essere fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell’attività dell’appaltatore ovvero dalla mancata verifica dell’idoneità delle misure adottate dall’appaltatore a tutela dei terzi: il committente intanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà in quanto, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza – come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore – sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi. Ciò posto, alla stregua degli accertamenti compiuti dal Giudice di merito nell’ambito dell’indagine di fatto al medesimo riservata, sono stato ritenuti correttamente insussistenti gli stessi presupposti per configurare la responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ. (per violazione del neminem laedere) o di quella di cui all’art. 2051 cod. civ. che postula la custodia del danneggiante. Ed invero, correttamente applicando alla specie i principi summenzionati, la sentenza ha ritenuto che responsabile unico dei danni subiti dall’attrice doveva essere l’appaltatore, così negando la corresponsabilità del committente, sul rilievo che il primo era dotato di autonomia nella gestione del cantiere, di conseguenza escludendo che fosse configurabile un potere di ingerenza, controllo o di sorveglianza da parte del committente in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, tanto è vero che, con la scrittura del 2-3- 1993 intercorsa fra la parti, l’appaltatore aveva assunto l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità: dunque, è stato escluso che l’appaltatore agisse in base alla direttive del committente o quale nudus minister o ancora che la impresa fosse risultata i inidonea, essendo stato al riguardo sottolineato come nella specie si fosse verificata una banale inosservanza di elementari cautele, sicchè anche un imprenditore di modeste dimensioni sarebbe stato in grado di rendersi conto del pericolo all’incolumità.

I precedenti di legittimità citati dalla ricorrente sono inconferenti, perchè avevano ad oggetto fattispecie diverse da quella in oggetto. In effetti il ricorso, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, formula doglianze che si risolvono nel prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella posta a base della decisione, dovendo qui ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre il vizio di falsa applicazione delle legge riguarda la sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa: viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione che nella specie è insussistente e che peraltro non è stato dedotto secondo il paradigma di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi della norma citata deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice, che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire:

in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Ne consegue che correttamente i Giudici hanno escluso la corresponsabilità solidale del Condominio, al quale non era possibile muovere alcun addebito ritenendo esclusivo responsabile l’appaltatore.

Con il terzo secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2043, 2049, 2051 e 2055 cod. civ. nonchè insufficiente illogica e contraddittoria motivazione, deduce che il Condominio doveva rispondere per culpa in vigilando sulla base delle pattuizioni di cui alla scrittura del 2 marzo 1993, con cui era stato designato il direttore dei lavori ed erano state stabilite in modo dettagliato le modalità di esecuzione delle opere e del ponteggio: il Condominio aveva omesso di controllare e imporre le necessarie cautele.

Il motivo va disatteso.

In primo luogo, il mezzo difetta di autosufficienza non essendo stato riprodotto il testo integrale della citata scrittura, dovendo ricordarsi che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di trascrivere nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006;

12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa. D’altra parte, la designazione da parte del committente del direttore dei lavori ha la funzione di controllare, nell’interesse del medesimo, la regolarità dell’esecuzione tecnica dei lavori secondo quanto previsto in contratto e in conformità delle regole dell’arte, e non potrebbe di per sè fare ipotizzare una responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., del committente.

Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1655, 2043, 2051 e 2697 cod. civ. nonchè insufficiente illogica e contraddittoria motivazione, censura la sentenza laddove aveva ritenuto il concorso di colpa dell’attrice, quando il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di una situazione qualificabile come insidia, la cui presenza escludeva di per sè la possibilità di valutare la concorrente responsabilità del soggetto danneggiato.

Il motivo è infondato.

Occorre chiarire che la presenza di un situazione configurabile come insidia non esclude affatto il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione causale dell’evento. (Cass. 18713/2010;

390/2008; 17152/2002).

La sentenza ha quindi, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, perchè immune da vizi logici o giuridici, ravvisato il concorso di colpa dell’attrice nel non avere avvistato ed evitato la situazione di pericolo sul rilievo che la medesima, abitando nell’immobile de quo, era a conoscenza dell’esistenza del cantiere: in realtà anche qui la doglianza sollecita un inammissibile riesame nel merito, formulando una ricostruzione del fatto difforme da quella accolta in sentenza.

Il ricorso va rigettato.

Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi rigetta quello principale assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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