Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10143 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8601-2016 proposto da:

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ALFONSO FOLLIERI;

– ricorrente-

contro

COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO, difeso dall’avv. GIOVANNI SQUARCELLA e

domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1871/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che S.M.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari depositata il 19.11.2015 con cui – nell’ambito di un giudizio di regolamento di confini, rilascio, e pagamento di somme da essa promosso contro una pluralità di confinanti e contro il Comune di San Giovanni Rotondo – aveva, per quanto ancora interessa in questa sede, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla S. nei confronti dell’ente, pronunciato condanna di quest’ultimo al pagamento Euro 2.500,00 a titolo di danni da occupazione illegittima di una porzione di suolo;

rilevato che con l’unico motivo di ricorso la S. deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. nonchè l’errore in procedendo e iudicando (art. 360, nn. 4 e 5) dolendosi della mancata condanna del Comune anche al rilascio della porzione di fondo illecitamente occupata;

rilevato che il relatore ha proposto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso;

ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato perchè, come si evince dagli atti di causa (alla cui consultazione la Corte di Cassazione è abilitata in considerazione del vizio procedurale dedotto (Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015 Rv. 636503 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8069 del 21/04/2016 Rv. 639483-01) la S. lamentò nei confronti del Comune non uno sconfinamento con domanda di rilascio (che invece aveva avanzato contro i proprietari confinanti), ma unicamente una occupazione appropriativa di mq 91 della p.lla (OMISSIS) in conseguenza dell’ampliamento di (OMISSIS) a seguito di decreto di occupazione di urgenza e quindi si rivela corretta e coerente la pronuncia della Corte d’Appello nel ritenere proposta nei confronti dell’ente solo una domanda risarcitoria derivante da occupazione appropriativa;

che pertanto il vizio dedotto non sussiste, essendosi la Corte di merito attenuta a quanto espressamente domandato;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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