Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10143 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.21/04/2017), n. 10143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8601-2016 proposto da:
S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ALFONSO FOLLIERI;
– ricorrente-
contro
COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO, difeso dall’avv. GIOVANNI SQUARCELLA e
domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1871/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che S.M.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari depositata il 19.11.2015 con cui – nell’ambito di un giudizio di regolamento di confini, rilascio, e pagamento di somme da essa promosso contro una pluralità di confinanti e contro il Comune di San Giovanni Rotondo – aveva, per quanto ancora interessa in questa sede, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla S. nei confronti dell’ente, pronunciato condanna di quest’ultimo al pagamento Euro 2.500,00 a titolo di danni da occupazione illegittima di una porzione di suolo;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso la S. deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. nonchè l’errore in procedendo e iudicando (art. 360, nn. 4 e 5) dolendosi della mancata condanna del Comune anche al rilascio della porzione di fondo illecitamente occupata;
rilevato che il relatore ha proposto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato perchè, come si evince dagli atti di causa (alla cui consultazione la Corte di Cassazione è abilitata in considerazione del vizio procedurale dedotto (Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015 Rv. 636503 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8069 del 21/04/2016 Rv. 639483-01) la S. lamentò nei confronti del Comune non uno sconfinamento con domanda di rilascio (che invece aveva avanzato contro i proprietari confinanti), ma unicamente una occupazione appropriativa di mq 91 della p.lla (OMISSIS) in conseguenza dell’ampliamento di (OMISSIS) a seguito di decreto di occupazione di urgenza e quindi si rivela corretta e coerente la pronuncia della Corte d’Appello nel ritenere proposta nei confronti dell’ente solo una domanda risarcitoria derivante da occupazione appropriativa;
che pertanto il vizio dedotto non sussiste, essendosi la Corte di merito attenuta a quanto espressamente domandato;
ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;
considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01).
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017