Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10143 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10143 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Giorgi Francesco, elett.te dom.to in Roma, al Viale Santi Pietro e Paolo n. 50, presso lo
studio dell’avv. Vincenzo Mauro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
408/40/12 depositata il 29/6/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Giorgi Francesco

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad

oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. RC101T301595/2007 per irpef 2003.
La CTR del Lazio, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal con-

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

tribuente

contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 235/4/2009 che ne aveva respin-

to l’impugnazione. Il ricorso per cassazione si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata
l’udienza del 22/4/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
controverso rappresentato, nel caso di specie dalla contestata presenza nel patrimonio del
contribuente del bene autovettura Porche Boxer e dalla contestata disponibilità
dell’autovettura HP 28 BMW M3. La sentenza, secondo il ricorrente, sarebbe affetta da errori di fatto e di diritto per aver erroneamente ritenuto che il contribuente nell’anno di imposta
avesse la proprietà delle due autovetture.
La censura è inammissibile sia alla luce delle modifiche apportate all’art. 360 n. 5 c.p.c.
dall’art. 54 c. 1 lett. b) del d.l. 83/2012, applicabile al caso in esame, sia per difetto di autosufficienza. Sotto il primo profilo va rilevato che la riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod.
proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ.,
come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio
di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo
quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del
difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” ( SS.UU. 8053/2014).
Sotto il secondo profilo va rilevato che la CTR ha motivato la propria decisione affermando
che “l’appellante…non produce elementi probatori, come accertato anche dal giudice di
primo grado, per far ritenere illegittimo l’operato dell’A.F.”. Orbene, in ossequio al principio dell’autosufficienza, sarebbe stato onere del Giorgi trascrivere nel ricorso per cassazione

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Ordinanza pag. 2

Assume il ricorrente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto

i capi dell’appello relativamente ai quali assume il vizio motivazionale della decisione impugnata.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna dellk ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si
liquidano in complessivi E 4.500.00, oltre quelle prenotate a debito.

2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna

ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi €4.500,00, oltre quelle prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 22/4/2015

li Funsioacrie

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

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