Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10143 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25745/2019 proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

CAROTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1886/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.E. la sentenza n. 1886/2019 della Corte di Appello di Venezia.

Il ricorso è fondato su tre motivi ed resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle varie forme.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo, con ordinanza in data 16 giugno 2017, respingeva l’impugnazione. Avverso tale ordinanza veniva, quindi, interposto appello, rigettato – sul presupposto della ritenuta manifesta infondatezza del gravame, dalla Corte territoriale con la sentenza oggetto del ricorso oggi in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

Parte ricorrente eccepisce, in sostanza, la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e omesso esame circa un lato decisivo “il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, la violazione di varie norme di legge, eccependo la nullità della sentenza per motivazione apparente inesistente.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di varie norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il motivo è incentrato, in particolare, sulla questione della valutazione della vulnerabilità del richiedente protezione.

4.- Il Collegio ritiene di dover procedere all’esame congiunto del primo e del secondo motivo. Attinenti alla mancata concessione della protezione (Ndr: testo originale non comprensibile); infondati alla luce della completa motivazione (Ndr: testo originale non comprensibile).

5. Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che effettivamente risulta del tutto assente ogni adeguata e specifica motivazione in ordine alla situazione di vulnerabilità del richiedente protezione.

In particolare la Corte territoriale non risulta aver dedicato nella sua motivazione il dovuto spazio alla mancanza di elementi tali da giustificare l’insussistenza della vulnerabilità di cui si richiedeva il riconoscimento.

E’, pertanto, fondata – allo stato – la svolta censura sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo, in punto, va dunque accolto.

5.- Gli altri precedenti motivi vanno, invece, rigettati.

6.- Consegue l’accoglimento, in relazione al motivo accolto, del ricorso, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione, anche per le spese, al Giudice del rinvio in dispositivo indicato che provvederà a decidere la controversia.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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