Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10143 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10143 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20848-2012 proposto da:
FERRARO SALVATORE, MALETTA GIUSEPPE elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARITI PIERO BENITO, rappresentati e difesi
dall’avvocato DE MARCO FRANCESCA giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN

Data pubblicazione: 09/05/2014

SERGIO, GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA,
CALIULO LUIGI giusta procura speciale in calce al controricoso;

– controricorrente sul ricorso 20921-2012 proposto da:

SEDE del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato COSCARELLA GIOVANNI
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN
SERGIO, CALIULO LUIGI, PATTERI ANTONELLA,
GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

controricorrente avverso la sentenza n. 287/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 26/01/2012, depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Ardizzi Alessandro (delega De Marco) difensore dei
ricorrenti che si riporta agli scritti;

Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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BIANCO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la

udito l’Avvocato Coscarella Sergio difensore del ricorrente Bianco
Angelo che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto e diritto

Catanzaro resa nei confronti dell’INPS e di più lavoratori sono stati
proposti separati ricorsi, riuniti all’odierna udienza. Sono state quindi
depositate dal Consigliere relatore due relazioni.
In relazione al ricorso iscritto al n. RG 20848 /2012, è stata depositata
la seguente relazione : La

Corte di appello di Catanzaro confermava la

decisione di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale gli odierni
ricorrenti, unitamente ad altri lavoratori, avevano chiesto accertarsi il loro diritto al
beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, I— n. 257 del
1992 . Riteneva il giudice di appello che non era stata offerta la prova del
superamento della cosiddetta “doppia soglia” e cioè durata ultradecennale
dell’esposizione e intensità della stessa Rilevava a riguardo la inidoneità della
prova per testi – non ammessa in prime cure – in quanto del tutto generica ,
formulata senza articolazione di capitoli e indicazione dei testi.. Osservava che la
prova orale, per come riproposta nel ricorso in appello risultava supefflua in quanto
intesa a dimostrare circostanze incontestate e che la concentrazione di amianto nel
luogo di lavoro non poteva comunque essere dimostrata mediante prova testimoniale
Rilevava ancora che in considerazione della inadeguatezza dei mezzi istruttori
articolati dai ricorrenti aveva chiesto all’INAIL la documentazione in possesso
relativa all’esposizione all’amianto dei lavoratori e che l’INAIL aveva inviato un
parere espresso dalla CONTARP regionale che deponeva nel senso che
l’esposizione non aveva superato i limiti di legge.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso affidato a due motivi
Salvatore Ferraro e Giuseppe Ma/ella

.

Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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Si premette che avverso la medesima sentenza della Corte di appello di

L’INPS ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo gli odierni ricorrenti , deducono omessa e insufficiente
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio nonché incongruenza e
illogicità della motivazione con particolare riférimento al disposto degli articoli 421,
116 e 437 cod. proc. civ. . Sostengono che la Corte territoriale, nel ritenere

circostanze incontestate”, ha riconosciuto come pacifiche tutte le circostanze addotte
ed articolate nelle richieste istruttorie e quindi le modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa prestata presso lo stabilimento della Legnochimica s.p.a.
all’interno di un capannone la cui struttura esterna ed il tetto erano rivestiti in
eternit, nonché il contatto diretto con l’amianto e l’utilizzazione di strumenti essi
stessi realizzati in metallo . In conseguenza doveva ritenersi provato il primo dei
prescritti requisiti rappresentato dalla esposizione ultradecennale all’amianto. In
merito alla prova della e.sposizione alle polveri di amianto in concentrazione
superiore alla misura di legge censurano la decisione per non avere disposto
consulenza tecnica d’ufficio all’interno del luogo di lavoro, così come richiesto. In
questa prospettiva denunziano la omessa considerazione della relazione peritale
disposta in altro giudizio che asseriscono idonea ad offrire elementi concreti al fine di
valutare il superamento o meno dei prescritti limiti con riferimento al medesimo
ambiente di lavoro nel quale essi avevano lavorato.
Con il secondo motivo deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia relativamente al fatto che il rigetto delle
istanze dei ricorrenti è ancorato essenzialmente alle risultanze delle mere richieste di
informazioni all’INAIL ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ. Osservano che in
un ambito così delicato che, al di là degli aspetti pensionistici, involge tematiche
quali quelle della salute dell’individuo non è sufficiente la richiesta di informazioni
alla P.A„- in concreto deducono la genericità del parere CONTARP ed il fatto
che esso non può sostituire le certificazioni INAIL

Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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superflua la prova orale formulata in appello, “in quanto tesa a dimostrare

Il primo motivo di ricorso è privo di autosu zczenza. Invero parte ricorrente omette
di trascrivere non solo il ricorso di primo grado ma anche le richieste istruttorie
formulate, indispensabili al fine di stabilire quali erano le circostanze oggetto di
prova che il giudice di appello aveva ritenuto incontestate. Parimenti è a dirsi
quanto alla relazione del consulente d’ufficio nominato in altro giudizio che viene

Questa Corte ha affermato, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ. il
seguente principio: `V ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla
valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di
indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento
trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro
trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività
dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il pincipio
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la 5. C. deve essere in grado di
compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
consentito sopperire con indagini integrative.” ( Cass. ord. n-17915 del 2010)
Il secondo motivo muove da un presupposto errato e cioè che il rigetto delle istanze
istruttorie proposte dai ricorrenti è stato determinato dal parere CONTARP
acquisito in esito a informazioni richieste all’INAIL laddove è stata invece la
ritenuta inadeguatezza della prova orale articolata dai ricorrenti a indurre il
giudice di appello alla richiesta di informazioni presso l’istituto assicuratore
nazionale. In ogni caso anche questo motivo difetta di autosufficienza atteso che i
ricorrenti omettono, in violazione del principio sopranchiamato, di specificare le
circostanze oggetto di prova .
Il ricorso è quindi manifestamente infondato . Si chiede che il presidente voglia
fissare l’adunanza per la camera di consiglio
Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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soltanto evocata senza che ne venga riprodotto il contenuto.

In relazione al ricorso iscritto al n. RG 20921 /2012 è stata depositata
la seguente relazione: La Corte di appello di Catanzaro confermava la

decisione di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale l’odierno
ricorrente, unitamente ad altri lavoratori, avevano chiesto accertarsi il suo diritto al
beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, L. n. 257 del

superamento della cosiddetta “doppia soglia” e cioè durata ultradecennale
dell’esposizione e intensità della stessa Rilevava a riguardo la inidoneità della
prova per testi – non ammessa in prime cure – in quanto del tutto generica,
formulata senza articolazione di capitoli e indicazione dei testi.. Osservava che la
prova orale, per come riproposta nel ricorso in appello, risultava supefflua in quanto
intesa a dimostrare circostanze incontestate e che la concentrazione di amianto nel
luogo di lavoro non poteva comunque essere dimostrata mediante prova testimoniale
Rilevava ancora che in considerazione della inadeguatezza dei mezzi istruttori
articolati dai ricorrenti aveva chiesto all’INAIL la documentazione in possesso
relativa all’esposizione all’amianto dei lavoratori e che l’INAIL aveva inviato un
parere espresso dalla CONTARP regionale che deponeva nel senso che
l’esposizione non aveva superato i limiti di legge.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a sette motivi Angelo
Bianco. LINPS ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo l’odierno ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione nonché violazione degli art. 115, 420 e 421 cod. proc. civ.
Rileva in primo luogo che la mancata ammissione della prova orale contrasta con lo
spirito informatore del rito del lavoro ed in questa prospettiva deduce che la omessa
enunciazione della generalità delle presone da interrogare non determina decadenza
dalla relativa istanza istruttoria ma concreta una mera irregolarità; analogamente,
con riferimento alla mancata articolazione per capitoli della prova orale, dovendo il
requisito di .specificazione ritenersi assolto dalla esposizione dei fatti rilevanti nei
loro elementi essenziali nella narrativa del ricorso di primo grado. Censura infine la
Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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1992 . Riteneva il giudice di appello che non era stata offerta la prova del

valutazione di supeOità della prova orale richiesta sul rilievo che dalla stessa
avrebbero potuto trarsi elementi dai quali desumere in via presuntiva livelli di
amianto superiori ai limiti di legge.
Con il secondo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8 L n.
257 del 1992 d. lgs sul rilievo che il giudizio di fatto, contrario ad una massima

1954).
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 420, 421 e 437 cod proc. civ.
censurando la decisione per mancata attivazione dei poteri d’ufficio e per mancata
ammissione della prova orale che assume indispensabile ai sensi dell’art. 437 cod.
proc. civ.
Con il quarto motivo denunziando vizio di motivazione censura la decisione in
quanto fondata sul parere CONTARP , accertamento che si assume incompleto in
quanto non riferito all’intero periodo di esposizione di esso Bianco, e comunque
incompletoCon il quinto motivo deduce la violazione dell’ad. 445 cod. proc. civ. per non avere
disposto consulenza tecnica d’ufficio.
Con il sesto motivo deduce omessa motivazione di un punto decisivo della
controversia per avere il giudice di appello omessa la valutazione della relazione
peritale prodotta all’udienza dell’il marzo 2010 dalla quale risultava che, nello
stabilimento della Legnochimica, i lavoratori erano esposti a concentrazioni di
amianto superiori alla soglia di legge.
Con il settimo motivo deduce violazione degli arti. 3 e 11 Cosi. per avere la Corte
di appello affidato la decisione in ordine alla sussistenza o meno della esposizione
all’amianto, sul parere di un organo privo del carattere della necessari autonomia e
indOendenza.
Il primo, il teqo, il quinto e il sesto motivo possono esaminarsi congiuntamente in
quanto tutti attinenti al corretto esercizio dei poteri istruttori da parte de/giudice di
appello. Si premette che la mancata ammissione della prova orale è scaturita oltre
Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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di esperienza si risolve in una falsa applicazione di legge ( Cass. n. 2136 del

che da profili formali — mancata indicazione dei testi e mancata articolazione per
capitolo specifici – dalla valutazione di genericità e supeffluità della stessa. Questi
ultimi aspetti non risultano validamente censurati; in particolare, parte ricorrente
nel prospettare che dagli esiti della prova orale si sarebbero potuti trarre elementi
sulla cui base dedurre in via presuntiva, eventualmente anche mediante ctu, che

legge, non rappresenta alcuna evidente illogicità o contraddittorietà del
ragionamento decisorio del giudice di appello, limitandosi a contrapporre a questi
la propria convinzione in ordine al possibile significato probatorio degli elementi in
ipotesi acquisibili attraverso la prova orale . Questa Corte ha ripetutamente
affermato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo
logico e valutarne la rioondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto
che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi
tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o
meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento
diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta
illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che
la sola mancata valutazione di un elemento indiziali° possa dare luogo al vkio di
omesso esame di un punto decisivo ( v. tra le altre Cass .n. 8023 del 2009)
In ordine poi alla mancata attivazione dei poteri di ufficio ed in particolare al
mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio si premette che questa Corte ha
chiarito che nel rito del lavoro, l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del
contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità,
involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente
discrqionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio
di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora
la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la
Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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esso Bianco era stato esposto alle polveri di amianto in misura superiore ai limiti di

richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se
esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.( Cass. n.
12717 del 2010) . E’ stato inoltre precisato che il mancato esercizio dei poteri
istruttori del giudice (previsti, nel rito de/lavoro, dall’art. 421 cod. proc. civ.), anche
in &fitto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità

attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errore in

procedendo, impedendo al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti, impone al
ricorrente che muova alla sentenza impugnata sbratta censura di riportare
testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in
considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle
condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente
deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l’esistenza di una
‘Pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le
sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto
esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di
mento), e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e
specificamente richiesto l’intervento officioso, posto che, onde non sovrapporre la
volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il
fimite obbligato della terzietà, è necessario che /’esplicazione dei poteri istruttori del
giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una
integrazione probatoria qualificata. ( Cass. n. 7119 del 2002). Parte ricorrente
si è sottratto a tali prescrizioni posto che nel censurare la mancata attivazione dei
poteri istruttori d’ufficio non ha specificato, con l-Ori-mento agli elementi ricostruitivi
desumibili dagli atti, quale di questi erano idonei ad integrare, con carattere di
decisività, la esistenza di una “pista probatoria” qualificata rispetto alla quale
doveva ritenersi doverosa un’integrazione istruttoria mediante l’esercizio dei poteri
officiosi. Invero le deduzioni del ricorrente a tal fine risultano incentrate
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se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa

essenzialmente sui possibili esiti della prova orale in relazione alla quale, per le
ragioni sopra evidenziate, è stata ritenuto non censurabile il rigetto della relativa
istanza istruttoria da parte del giudice di appello.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza . Parte ricorrente si

decisione è fondata su un presupposto di fatto contrario ad una regola di comune
esperienza. Non indica tuttavia quale sia il presupposto di fatto né chiarisce perché
esso confligga con una nozione di comune esperienza e soprattutto non specifica in
che termini la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
Il quarto e settimo motivo possono esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi
attinenti all’utilizzo del parere CONTARP nell’ambito della decisione. La
sentenza impugnata sul punto si sottrae dalla censure svolte. La decisione di rigetto
non è stata fondata, come assume parte ricorrente, sul detto parere ; il giudice di
appello infatti si è limitato, in corretta applicazione della regola di cui all’art. 2967
cod. civ. che pone a carico della parte attrice la prova dei fatti costitutivi della
pretesa, a respingere la domanda ritenendo non offerta la prova del superamento
della cosiddetta “doppia soglia” e cioè durata ultradecennale dell’esposizione e
intensità della stessa. Il riferimento al parere CONTARP non
assume,nelfeconomia della motivazione, carattere decisivo ma è utilizzato in
funzione meramente confermativa dell’assenza delle condizioni per il riconoscimento
del beneficio.
Alla luce di quanto ora rilevato anche il quarto e settimo motivo vanno respinti
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, valuterà se il ricorso sia
manifèstamente infondato.
L’INPS ha depositato, in relazione ad entrambi i ricorsi, memoria con
la quale ha aderito alla proposta del Relatore
Ric. 2012 n. 20848 sez. ML – ud. 25-03-2014
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limita a dedurre, mediante rifèrimento ad una sentenza di questa Corte, che la

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi , ai sensi dell’art.
335 cod. proc. civ. .
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore in
entrambe le relazioni sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla
ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni

per la definizione camerale. .Conseguentemente i ricorsi vanno
respinti.
Le obiettive difficoltà ricostruttiva della disciplina di riferimento
giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Compensa le spese.

Roma, 25 marzo 2014

Il Funzionario Giudiziario
7-7—
ARICO
Rar,15A1

10„.e_Z•=
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
….. .
Roma, ……………….

…..

..

evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. ,

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