Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10143 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 09/05/2011), n.10143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18068/2005 proposto da:

STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA DEL LAVORO ANSIDERI ANNIBALE, STEFANO

&

CARLONI MARCO, C.F. (OMISSIS), in persona dell’associato e del

legale rappresentante A.S., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRANGELI

FABRIZIO D.;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO HEMMOND S.P.A., C.F.(OMISSIS), in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO, 92, presso lo STUDIO Avv. NARDONE LORENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COVINO ALESSANDRO, giusta procura speciale

notarile Rep. n. 223021 dell’11/01/2006 per Dr. MARIO BRIGANTI notaio

in BASTIA UMBRA;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MASTRANGELI FABRIZIO D. difensore del ricorrente che

ha chiesto si riporta agli atti;

udito l’Avvocato COVINO ALESSANDRO difensore della resistente che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 7.2.2005 il giudice delegato al fallimento della Hemmond s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Perugia, liquidava in favore dello Studio associato di consulenza del lavoro Ansideri Annibale, Stefano e Carloni Marco, il compenso di Euro 12.406,68, per la cura di pratiche riferite al personale della società fallita, a fronte di una richiesta formulata per la maggior somma di Euro 52.131.58.

Reclamava, ai sensi della L. Fall., art. 26, l’anzi detto Studio, deducendo che tale liquidazione, immotivata e illegittima, non era assolutamente corrispondente al volume dell’attività svolta, concretizzatasi nella predisposizione di numerosi prospetti paga e nello svolgimento di altre, rilevanti incombenze, così come descritte in un’apposita relazione, datata 28.6.2004; che il compenso richiesto non era stato neppure quantificato nella misura massima prevista dalla tariffa professionale, ancorchè quest’ultima fosse risalente nel tempo e non più adeguata al valore effettivo delle prestazioni; e che, pertanto, il compenso per l’opera prestata doveva essere liquidato nella misura richiesta, ovvero, in subordine, in diversa misura comunque superiore a quanto liquidato dal giudice delegato.

Con ordinanza del 10.5.2005 il Tribunale di Perugia premesso che il provvedimento reclamato aveva liquidato il compenso allo Studio associato quale “coadiutore”, rigettava il reclamo, osservando che il giudice delegato aveva ritenuto di dover applicare i minimi tariffari motivando tale sua determinazione sia per l’episodicità e la natura delle prestazioni, sia tenendo conto della natura del soggetto richiedente, e che tale liquidazione doveva ritenersi corretta e condivisibile; che l’estrema genericità dell’unico motivo di censura posto a sostegno del reclamo non autorizzava a procedere ad una disamina dettagliata delle singole voci così come esposte nella relazione riepilogativa del 28.6.2004; e che, in ogni caso, avuto riguardo alle varie attività per come esposte nella ridetta relazione, l’importo liquidato appariva congruo e pienamente remunerativo.

Per la cassazione di quest’ultimo provvedimento ricorre A. S., quale contitolare del prefato Studio professionale, con unico motivo, illustrato da memoria.

La parte intimata ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con separata procura speciale autenticata da notaio, ma non ha proposto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla curatela fallimentare intimata, in quanto non preceduta dalla notifica di controricorso (cfr., sull’inammissibilità del deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., nella fattispecie, consimile, in cui questa segua ad un controricorso tardivamente notificato, Cass. nn. 9396/06 e 9897/07).

Conseguentemente, non può tenersene conto ai fini della decisione.

2. – Con unico motivo di censura, articolato in due punti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della tariffa professionale di cui al D.M. 15 luglio 1992, n. 430, Ministero della Giustizia, e degli artt. 2233 e 1375 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Premesso che non è stato mai contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della domanda di remunerazione, il ricorrente sostiene che non risponde al vero che la somma liquidata dal giudice delegato sia pari ai minimi tariffali, e che non è comprensibile come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione. Deduce, quindi, che i minimi tariffari, aventi carattere vincolante, ammontano per le prestazioni svolte a Euro 36.313,73, somma che non si discosta molto sia dall’importo liquidato dall’ordine professionale, sia dalla notula presentata dal ricorrente.

Quanto al profilo dell’insufficienza motivazionale, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Perugia non ha fornito la benchè minima indicazione in ordine al criterio seguito nello stabilire che il compenso liquidato dal giudice delegato fosse appropriato all’attività svolta, nonostante il reclamante avesse descritto in maniera analitica e circostanziata ogni singola voce. Nè è corretta l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale perugino, secondo cui l’unico motivo di reclamo sarebbe stato estremamente generico, atteso che altrettanto generico, e dunque non meglio censurabile, era il decreto emesso dal giudice delegato.

3. – Il motivo è infondato quanto alla prima e inammissibile relativamente alla seconda delle due articolazioni di cui consta.

3.1. – Premesso che è costante e indiscusso l’orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa, ha carattere decisorio (incidendo direttamente su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto a ulteriore impugnazione), e come tale è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 15941/07), si rileva che dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava che il giudice delegato, prima, e il Tribunale fallimentare, poi, hanno qualificato come attività di “coadiutore” quella svolta dallo Studio associato e oggetto della domanda di liquidazione.

Premessa tale qualificazione, non censurata – nè del resto censurabile, sotto il profilo dei parametri di sufficienza e di logicità della motivazione, per le ragioni di cui al paragrafo 3.2 – deve ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il coadiutore, la cui figura è prevista dalla L. Fall., art. 32, comma 2, integrando l’attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest’ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr. Cass. n. 1568/05).

Ciò in quanto il coadiutore svolge un’attività di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, lì dove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorchè il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un’attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta.

3.1.1. – La circostanza che, nella specie, la quantificazione del compenso allo Studio Ansideri sia stata effettuata con applicazione – dunque erronea – della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, di cui al D.M. 15 luglio 1992, n. 4305, non rileva, tuttavia, ai fini del presente giudizio di legittimità, atteso che la relativa violazione avrebbe potuto incidere solo se ed in quanto dedotta con specifica allegazione di un’incidenza di tipo pregiudizievole, nel senso che la parte ricorrente avrebbe dovuto affermare, con idonee argomentazioni di sostegno, che nel caso particolare, applicando la tariffa giudiziale per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, l’esito della liquidazione sarebbe stato più favorevole.

3.2. – La censura relativa al vizio della motivazione svolta per giustificare la disposta applicazione del minimo tariffario, poi, non è ammissibile in ragione dei limiti interni del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in raccordo con l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo ante D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso in esame.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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