Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10142 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10829/2015 R.G. proposto da

AUTOPIU’ 2 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Attilio Doria (PEC attiliodoria.avvocatinapoli.legalmail.it) con

domicilio eletto in Roma, alla via Caroncini n. 6 presso l’avv.

Gennaro Contardi

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD s.p.a.) in persona

del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa

giusta dall’avv. Antonio Melillo

(antoniomelillo.avvocatinapoli.legalmail.it)

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 9168/48/14 depositata il 24/10/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

18/12/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRES, IVA ed IRAP 2008;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a tre motivi; resistono con controricorso l’Amministrazione Finanziaria e il Riscossore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dal riscossore, in ordine al mancato deposito della sentenza notificata;

– invero, in ricorso non si assume che la pronuncia della CTR sia stata notificata; pertanto l’onere per il ricorrente in cassazione di produrne in giudizio copia munita di prova della notifica è in concreto insussistente;

– può quindi procedersi all’esame dei motivi di ricorso;

– con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 ed 8, e si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la CTR ritenuto non presentata la dichiarazione mod. Unico per l’anno 2008 e quindi escluso la rilevanza in compensazione del credito IVA ivi indicato in forza della mancata compilazione dei quadri IVA non risultando sufficiente la sola indicazione dell’importo IVA a credito;

– inoltre, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sostitutiva della precedente la dichiarazione integrativa presentata in seguito (in data 20 gennaio 2009), dichiarazione comunque inidonea a sanare la precedente omissione, in quanto presentata con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto;

– il motivo è fondato;

– la CTR ha chiaramene accertato la situazione in fatto nella parte dedicata allo svolgimento del processo e alle allegazioni delle parti: nella dichiarazione mod. Unico 2008, relativa a Iva e imposte sui redditi per il 2007, tempestivamente presentata in data 30 settembre 2008, la società “aveva omesso di compilare i quadri IVA indicando un importo IVA a credito” (pag. 2 righe n. 20 e 21);

– la circostanza è ulteriormente ribadita in sentenza nella parte motiva: “la contribuente, pur avendo presentato in data 30 settembre 2008 il Modello Unico 2008, aveva omesso la compilazione dei quadri IVA (indicando però un credito Iva pari a Euro 374.616,00)”;

– ebbene, a fronte della situazione di fatto così ben ricostruita, la CTR ha nondimeno effettivamente commesso l’errore di diritto denunciato in ricorso;

– va premesso che – questa Corte anche di recente ha ritenuto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17151 del 28/06/2018) che in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l’esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile;

– precedentemente, in altra pronuncia, si era già statuito, con preciso riferimento anche alla decadenza invocata dall’Erario, come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017) in tema d’IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione, che negava il rimborso invocando il termine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione dell’anno 2001, non contestata dall’Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo);

– ancora, in ulteriore e ancora più risalente sentenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016) questa Corte aveva già chiarito come in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce – era sin da questa pronuncia chiaramente ritenuto – solo un mero presupposto per l’esigibilità del credito;

– e ancora in precedenza, esaminando i casi in cui l’istanza era stata o meno correttamente presentata e le relazioni della procedura di rimborso con il diritto Eurounitario (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19682 del 01/10/2015), si è ritenuto che la domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia d’imposte dirette ed in linea con la Sesta Direttiva CEE; il riferimento anche formale, quindi, è al quadro sostanzialmente riepilogativo nel quale viene indicato il credito chiesto a rimborso, non ai singoli quadri indicati nella parte di dichiarazione dedicata all’Iva;

– in forza delle previsioni superiori del diritto dell’Unione, come è noto il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità;

– ne consegue evidentemente che una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta il diritto al rimborso è legittimamente sorto e la dichiarazione, sia ai fini della richiesta di restituzione delle somme a credito, sia ad ogni altro effetto che debba prodursi nelle relazioni tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, è regolarmente presentata ove contenga gli elementi essenziali ex lege previsti, fermo ovviamente restando il potere di controllo dell’Ufficio;

– dal punto di vista sistematico l’impostazione qui scelta è indubbiamente ben coerente non solo con il dato legislativo, ma anche con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, proprio il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039);

– l’interpretazione qui seguita è, altresì, coerente con la disciplina unionale, come ha già ritenuto la precedente giurisprudenza di questa Corte alla quale in questa sede si intende dare continuità e adesione, secondo la quale le misure adottate dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonchè per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA (cfr. Corte Giust. 8 maggio 2008, Ecotrade);

– è peraltro nondimeno chiaro e coerente con i principi del diritto Unionale che a fronte di una dichiarazione incompleta l’Amministrazione potrà e dovrà esercitare appropriatamente il potere di controllo, onde verificare, come è per essa doveroso ed è secondo le forme e nei termini di legge altrettanto consentito, la sussistenza effettiva di tal credito;

– nel presenta caso, invero, risulta che la sola ragione in forza della quale si è proceduto all’emissione della cartella impugnata con la quale si è disconosciuto il credito è stata proprio quella relativa alla ritenuta omessa presentazione della dichiarazione IVA che lo indicava nel suo complesso, omettendo tal dichiarazione le indicazioni analitiche delle cifre in forza delle quali esso risultava;

– è chiaro quindi come il contribuente non abbia omesso la dichiarazione, ma al più abbia omesso la sua completa regolare compilazione;

– a fronte di tal situazione, va detto, ben poteva l’Ufficio, ovviamente, compiere il controllo non sul piano meramente formale, ma attivarsi per sottoporre a controllo sostanziale anche solo documentale il contribuente, in tal modo anche sanzionando le violazioni formali oltre che disconoscendo il credito se fosse risultato inesistente o comunque non spettante;

– e in ogni caso, in forza della giurisprudenza massimamente nomofilattica di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016) proprio la sopra citata neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto – fondamento insopprimibile del sistema IVA – comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, vada riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;

– sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

– nel presente caso, non risulta alcuna contestazione sul punto da parte dell’Ufficio;

– per le sopra esposte ragioni, il primo motivo di ricorso è accolto;

i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo di cui si è detto, in quanto divenuti irrilevanti ai fini della decisione;

– la sentenza è quindi cassata; non sussistendo la necessità di accertamenti ulteriori in fatto (poichè l’Erario e il Riscossore non hanno in alcun modo contestato il credito dal punto di vista del merito della domanda del medesimo), la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente;

– la soccombenza regola le spese del giudizio; (N.D.R. testo non leggibile).

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente; liquida le spese in Euro 10.000,00 oltre al 15% per spese generali, Cpa ed Iva di legge che pone a carico delle parti soccombenti in solido tra loro.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA