Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10142 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. e T.G., residenti a

(OMISSIS) rappresentati e difesi per procura in calce al

ricorso

dall’Avvocato Betoni Alfredo, elettivamente domiciliati presso il suo

studio in Roma, via Barberini 29;

– ricorrenti –

contro

Comune di Albaredo d’Adige, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dagli

Avvocati Sala Giovanni e Luigi Manzi, elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, via F. Gonfalonieri n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/21/04 della Commissione tributaria

regionale del Veneto Sezione distaccata di Verona, depositata il

20.7.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. DE NUNZIO Vladimiro, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1.9.2005, M.G. e T. G. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 25/21/04 del 20.7.2004 con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto. Sezione distaccata di Verona, aveva rigettato il loro ricorso per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal comune di Albaredo d’Adige per il pagamento dell’ici relativa alle annualità 1996 e 1997 per un loro immobile in comproprietà, ritenendo il giudice di secondo grado, per quanto qui interessa, la regolarità della notifica dell’atto di appello del comune ai contribuenti, così disattendendo l’eccezione del M., unica parte costituita nel giudizio di appello, di inesistenza e nullità della notifica per essere essa avvenuta mediante consegna di una sola copia alla T. in luogo diverso dal domicilio eletto. Il comune di Albaredo d’Adige resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia “Nullità della sentenza e del procedimento Ex art. 360 c.p.c., n. 4, per inesistenza e nullità della notifica dell’atto di appello, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento” assumendo l’erroneità della decisione impugnata per non avere dichiarato, anche d’ufficio, l’inesistenza della notifica dell’atto di appello al M. in quanto effettuata mediante consegna di una sola copia alla T..

Il secondo motivo di ricorso denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 16 e 17, e artt. 137, 160, 170, 180, 291, 330, 331 e 350 c.p.c.” lamentando che il giudice di appello abbia richiamato, a sostegno della propria statuizione, precedenti pronunce giurisprudenziali non pertinenti e rappresentando che nel caso concreto la notifica dell’atto di appello era stata fatta solo nei confronti della T., sicchè la notifica nei confronti del M. era inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente richiamato la relata di notifica dell’atto di appello, riferendo di “copie ricevute in luogo di un’unica” copia, per non avere distinto tra l’ipotesi di nullità e quella di inesistenza della notificazione, trascurando di rilevare che i M. non aveva mai ricevuto al notifica dell’atto di appello, per avere ritenuto la validità del contraddittorio anche nei confronti della T. nonostante la nullità della notifica nei suoi confronti, e per avere omesso di motivare sul rigetto implicito dell’eccezione secondo cui la notifica alla T. doveva considerarsi nulla in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte nel giudizio di primi” grado presso il suo difensore.

I tre motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione obiettiva, sono tutti infondati.

In particolare, la censura che lamenta la mancata rilevazione dell’inesistenza ovvero della nullità della notificazione dell’atto di appello per essere stata consegnata una sola copia di esso appare smentita dall’esame degli atti di causa consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dei vizi denunziati – da cui risulta che la relata di notifica dell’atto di appello indicava come destinatari tanto la T. quanto il M. e che, come rilevato dallo stesso giudice di secondo grado, alla T. vennero consegnate, con distinti atti di notificazione, due copie dell’atto.

La doglianza in ordine alla dedotta nullità della notifica dell’atto di appello alla T. in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto con il ricorso introduttivo è infondata, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 considera comunque valida la notifica eseguita a mani proprie.

L’analoga causa di nullità, effettivamente riscontrabile nei riguardi del M. – a cui l’atto non è stato consegnato personalmente – deve invece ritenersi sanata per effetto della sua costituzione in giudizio, trovando anche nel processo tributario applicazione l’art. 160 cod. proc. civ. che mediante richiamo al precedente art. 156 c.p.c., considera sanata la nullità della notifica dell’atto introduttivo nel caso in cui il destinatario della stessa si sia comunque costituito in giudizio, anche al solo fine di eccepire al nullità (Cass. n. 10119 del 2006: Cass. n. 1184 del 2001).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 1.000, di cui Euro 800 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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