Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10142 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10142 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 16971-2012 proposto da:

CLou- J i

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce
al ricorso, in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, presso lo studio dei
propri difensori e procuratori avvocati Gustavo Visentini e Alfonso
Papa Malatesta;
-ricorrentecontro
s.r.l. ICMA;
-intimataavverso la sentenza n. 3/19/12 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 19, depositata in data 16 gennaio
2

01 9 ;
5

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelina-Maria
Perrino nella pubblica udienza del 4 marzo 2015;

4

Data pubblicazione: 18/05/2015

constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l’avv. Alfonso
Papa Malatesta
Fatto.
La società Irene Castellano ha impugnato la
comunicazione di avvenuta iscrizione d’ipoteca scaturente da

rifiuti, imposta sul valore aggiunto e diritto annuale d’iscrizione
nei registri tenuti dalla competente Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato.
Il ricorso è stato respinto dalla Commissione tributaria
provinciale, mentre quella regionale ha parzialmente accolto
l’appello della contribuente, dichiarando la giurisdizione del
giudice ordinario in relazione alla cartella concernente i diritti
camerali e annullando nel resto l’iscrizione ipotecaria, perché non
preceduta dall’intimazione prevista dall’art. 50 del d.p.r. n. 602
del 1973.
Avverso detta sentenza, l’agente per la riscossione propone
ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale non v’è
replica.
Diritto.
1.- Fondato e con rilievo assorbente del secondo, è il primo
motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 4 e n. 3, c.p.c., col
quale Equitalia Nord s.p.a. lamenta la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 56 del d.leg.
546/92, là dove la Commissione tributaria regionale, facendo leva
sull’applicabilità dell’art. 50 del d.p.r. n. 602/73 all’iscrizione
ipotecaria, si è pronunciata su un profilo non dedotto in appello.

Ric. 2012 n. 16971 sez. MT – ud. 4.3.2015
2-

cinque cartelle di pagamento relative a tassa di smaltimento

I. /.-L’esame degli atti, difatti, e segnatamente di quello
d’appello, evidenzia che la società, pur riferendo di aver proposto la
questione in esame in primo grado, non l’ha riprodotta come
motivo di gravame sentenza.
1.2.41 che comporta la violazione, ad opera della sentenza,

eccezioni non accolte nella sentenza della commissione
provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello,
s’intendono rinunciate>>.
2.-Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza
impugnata, col rigetto dell’appello proposto dalla società.
2. /.-La particolarità della vicenda, peraltro, anche alla luce
del recente orientamento di legittimità in ordine all’art. 50 del d.p.r.
n. 602 del 1973, oggetto del secondo motivo di ricorso, comporta la
compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
la Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’appello
proposto dalla società. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 201.

dell’art. 56 del d.leg. 546/92, a norma del quale <

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