Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10142 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24006/2019 proposto da:

S.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giorgio Scalia, 12, presso lo

studio dell’avvocato Valerio Gallo, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Lidia Bianco Speroni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3733/2019 del Tribunale di Brescia, depositato

il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.S., cittadino del (OMISSIS) ha impugnato per cassazione il decreto che ha respinto il ricorso che aveva presentato avverso il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed il mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disposti dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno delle domande di protezione il richiedente ha dichiarato di avere studiato per 7-8 anni di avere lavorato in ambito agricolo; ha riferito inoltre di avere una famiglia composta dai genitori e da tre sorelle e di avere lasciato il Bangladesh a causa delle persecuzioni subite per motivi di natura politica; egli ha precisato, in particolare, di avere svolto attività di pulizia nei locali dove si riuniva il gruppo politico del (OMISSIS) e che nell'(OMISSIS) vi era stato a una rissa tra i propri amici, membri del suddetto partito e una persona membro del partito antagonista (OMISSIS) che era poi deceduta a seguito delle percosse subite; egli era stato denunciato alla polizia insieme ad altra persone e, pur non avendo nemmeno assistito alla rissa, era ricercato, forse per avere rifiutato in passato di aderire all'(OMISSIS);

– il tribunale aveva ritenuto poco attendibile ed inverosimile la vicenda come riferita dal richiedente asilo e ritenendo non provata l’appartenenza politica, negava lo status di rifugiato così come la protezione sussidiaria e quella umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità da parte del tribunale della vicenda personale narrata con riguardo all’art. 1, lettera A, 2) della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, in relazione al rigetto della domanda proposta in via principale per il riconoscimento dello status di rifugiato; a tal proposito il ricorrente evidenziava come pur non facendo parte del partito politico era comunque considerato dall’esterno come un membro dello stesso e che in tal senso andava inteso il fatto che egli non fosse in grado di spiegare le differenze tra i partiti di maggioranza e gli obiettivi politici del gruppo (OMISSIS);

– la censura appare inammissibile poichè il giudizio di non credibilità svolto dal tribunale appare correttamente formulato applicando i criteri di al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare, legittimamente argomentando il carattere non circostanziato del racconto e l’ingiustificata mancata conoscenza delle idee e degli obiettivi politici del gruppo (OMISSIS) posto che lo stesso richiedente ha riferito di avere studiato per 7/8 anni e di lavorare e trascorrere molte ore con i membri più attivi dello stesso;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione nonchè il vizio di motivazione apparente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere valutato la domanda di protezione sussidiaria in base alle generiche informazioni sulla situazione interna del Bangladesh, senza considerare le prove disponibili e senza un corretto esercizio dei poteri ufficiosi;

– la censura riguarda la valutazione del tribunale là dove è fondata sulla esclusione aprioristica dei presupposti per la protezione sussidiaria, senza dare conto della verifica eseguita al fine di appurare, attraverso le fonti informative, la sussistenza o meno della violenza indiscriminata nel paese di provenienza del richiedente;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale riconosciuto l’esistenza della protezione umanitaria nella minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dalla situazione di violenza per motivi politici;

– ritiene il Collegio che il secondo motivo del ricorso sia fondato la dove attinge la motivazione con cui il Tribunale di Brescia ha negato la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); sostiene infatti il decreto impugnato che “la proposizione del ricorso nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio”;

– in applicazione di tale statuizione il tribunale non ha proceduto ad alcuna verifica officiosa delle condizioni sociopolitiche del paese di provenienza;

– tale statuizione non è conforme ai consolidati principi interpretativi che con riguardo alla protezione sussidiaria nella fattispecie descritta dell’art. 14 citato, lett. c), prevedono la domanda è esaminata alla luce di informazioni precise aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo (…) elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, del Ministero degli affari esteri anche con la con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale o comunque acquisite dalla Commissione stessa;

– ciò posto, è infatti stato sancito l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio; ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (cfr. Cass. 19716/2018; id. 14283/2019; 19224/2020);

– poichè nel caso di specie le notizie generali sulla situazione socio-politica del paese di origine sono state evidenziate dal ricorrente quale fondamento della domanda di protezione internazionale (cfr. pag. 2 del decreto, secondo capoverso), la mancata attivazione del dovere di cooperazione ufficiosa appare conseguenza di un’interpretazione illegittima dei criteri di valutazione delle domande di protezione;

– la fondatezza del secondo motivo comporta l’accoglimento del ricorso e l’assorbimento del terzo motivo nonchè il rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, perchè esamini la domanda di protezione internazionale alla luce del richiamato principio di diritto e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità;

– si dà, infine, atto che il ricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, istanza in questa sede inammissibile (cfr. sul punto Cass. 11677/2020).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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