Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10142 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10142 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

sul ricorso 19576-2012 proposto da:
BOTTONE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato DI GENIO
GIANCARLO, presso il CENTRO CAF, rappresentata e difesa
dall’avvocato AMATO FELICE giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore Centrale
Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO giusta procura in calce al ricorso notificato;

Data pubblicazione: 09/05/2014

- resistente –

avverso la sentenza n. 672/2011 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 13/07/2011, depositata il 31/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETTA;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. : “Anna Bottone adiva il giudice del lavoro
chiedendo, riconosciuta la sussistenza e validità del rapporto di lavoro
agricolo subordinato intercorso con l’azienda agricola ” La Speranza”
disconosciuto dall’INPS, la condanna dell’ente previdenziale a
reiscriverla nell’elenco dei lavoratori agricoli dell’anno 2006 .e a
pagarle il trattamento ridotto di disoccupazione agricola e l’assegno al
nucleo familiare; con successivo ricorso chiedeva l’accertamento del
suo diritto al pagamento dell’indennità di malattia per il periodo
dedotto e la condanna dell’INPS alla relativa erogazione . Riuniti i
ricorsi il giudice di primo grado accoglieva entrambe le domande e
condannava l’INPS al pagamento delle spese del giudizio , che
liquidava in € 865,00 di cui €457,00 per onorario.
Avverso tale decisione proponeva appello la originaria ricorrente
censurando la statuizione sulle spese per violazione dei minimi edittali,
per non avere proceduto a separata liquidazione in relazione ai diritti
relativi ai due giudizi e per non avere liquidato gli onorari per intero

Ric. 2012 n. 19576 sez. ML – ud. 25-03-2014
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25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

per ciascun giudizio sino alla riunione . Chiedeva, pertanto, la
riliquidazione delle spese.
Si costituiva l’INPS che proponeva appello incidentale chiedendo la
compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La Corte di appello di Salerno respinto l’appello incidentale in parziale

decisione condannava l’INPS al rimborso alla controparte delle spese
del giudizio di primo grado così determinate : a) prima della disposta
riunione rispettivamente in globali C1200.00 di cui C 700,00 per diritti
ed C 500,00 per onorari ; disposta la riunione in C 600,00 di cui C
400,00 per diritti oltre maggiorazione forfettaria, IVA e CAP sulle
intere spese.
Compensava le spese del giudizio di secondo grado
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Anna Bottone
sulla base di tre motivi.
Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91
cod. proc. civ. , della legge n. 794 del 1942 e succ. modif. ,
dell’articolo unico della L n. 1501 del 1957 , della tariffa nazionale
adottata con delibera del Consiglio Nazionale forense ed approvata
con DM n. 127 del 2004 e Tabella B, paragrafo I, colonna 14 , nonché
violazione e falsa applicazione di legge e del principio del rispetto e
inderogabilità dei diritti ; ha dedotto inoltre il vizio di motivazione in
ordine a un fatto controverso e decisivo.
Ha censurato la decisione per avere ritenuto di ridurre l’ammontare
dei diritti relativi ai giudizi riuniti in primo grado da complessivi
C2..092 ad C 1100,00 sull’assunto che non erano dovute le voci relative
ad attività non ancora espletate al momento della spedizione della lite
in decisione, senza indicare quali sarebbero state le attività indicate
nella nota spese in relazione alle quali non potevano essere riconosciuti
Ric. 2012 n. 19576 sez. ML – ud. 25-03-2014
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accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della

i relativi diritti . Ciò in violazione della costante giurisprudenza di
legittimità che impone al giudicante di dare adeguata motivazione
dell’eliminazione e riduzione delle voci riportate nella nota spese ( ex
plurirnis Cass. n. 4404/ 2009), e che imponeva di ricomprendere fra le
spese di lite anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ. , della legge n. 794 del 1942 e succ. modif. ,
dell’articolo unico della L n. 1501 del 1957 , della tariffa nazionale
adottata con delibera del Consiglio Nazionale forense ed approvata
con DM n. 127 del 2004 e Tabella A, paragrafo II, colonna 1 e colonna
11 e tabella B, paragrafo I, colonne 1 e 14 , nonché violazione e falsa
applicazione dell’art. 5, comma 4 DM n. 127 del 2004 e del principio
del rispetto e inderogabilità dei diritti ; ha dedotto inoltre il vizio di
motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo .Ha censurato
la decisione per avere ridotto l’ammontare dei diritti e dell’onorario
relativo ai giudizi riuniti da complessivi € 1417,00 ad € 700,00 senza
indicare le ragioni della riduzione.
Con il terzo motivo ( per evidente errore materiale indicato come
quarto), denunziando violazione e falsa applicazione degli arti. 91 e 92
cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in ordine a fatto
controverso e decisivo, ha censurato la statuizione di compensazione
delle spese di secondo grado sul rilievo della illogicità e
contraddittorietà della relativa motivazione.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
I primi due motivi sono fondati risultandone assorbito il terzo.
Si premette che il giudice di appello ha ritenuto di dover procedere a
separata determinazione delle spese di primo grado avuto riguardo al
periodo antecedente alla riunione ed al periodo successivo alla
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giudizio ( Cass. n. 3991/69, 3220/1981, n. 7156 /1987 , 344 /2011 ).

disposta riunione dei due giudizi. Le spese sono state indicate nel loro
importo complessivo e cioè riferito ad entrambi giudizi di cui ai ricorsi
successivamente riuniti , distinguendosi solo fra diritti ed onorari . Lo
scostamento dalla nota spese relativa al giudizio di primo grado, nota
spese inserita nel corpo dell’atto di appello, in relazione alla quale la

scaglione tariffario di riferimento, non è stata sorretta da alcuna
argomentazione.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di liquidazione
delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica
prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale
determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in
misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata
motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.”
( v. exp/urimis: Cass. ord. n. 7293/011 , n. 4404/2009, n. 9947 /2001).
Sussiste pertanto il vizio di motivazione denunziato con il primo
motivo di ricorso risultandone assorbita la censura avente ad oggetto il
mancato riconoscimento delle spese di lite in relazione alle attività
conseguenti alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto, stante la
mancata esplicitazione delle ragioni della riduzione operata in ordine ai
diritti e agli onorari, non è dato imputare tale riduzione alla
eliminazione delle voci relative a quelle attività conseguenti alla
pronuncia di primo grado.
Per le medesime ragioni e cioè carenza di motivazione destinata a
giustificare la riduzione operata con riferimento alle spese relative alla
fase successiva alla riunione dei giudizi va affermata la fondatezza del
secondo motivo di ricorso.
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Corte territoriale ha dato espressamente atto della correttezza dello

Il Collegio, riunito in camera di consiglio valuterà se i primi due
motivi di ricorso siano manifestamente fondati con effetto di
assorbimento del terzo motivo .”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata

dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente vanno accolti il primo ed il secondo
motivo, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va pertanto cassata in
relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Salerno, in diversa composizione.

Roma 25 marzo 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

M.”
Il Funzionario Giudiziario

giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto

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