Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10141 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13005/2012 R.G. proposto da

MECOPLAST s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Grazia

Mazzini (PEC avv.graziamazzini.legalmail.it) con domicilio eletto in

Roma, in via Mazzini n. 146 presso l’avv. Ezio Spaziani Testa (PEC

eziospazianitesta.ordineavvocatiroma.org)

– ricorrente –

E da

G.R.P. in proprio e in qualità di ultimo legale

rappresentante di JENNER 31 s.r.l. rappresentata e difesa giusta

procura notarile in atti dagli avv. ti Gaetano Ragucci (PEC

gaetano.ragucci.milano.pecavvocati.it) e Adriana La Rocca (PEC

adrianalarocca.milano.pecavvocati.it) con domicilio eletto in Roma

presso l’avv. Rita Gradara, Largo Somalia n. 67 (PEC

ritagradara.ordineavvocatiroma.orq)

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 208/01/11 depositata il 21/11/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

18/12/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha dichiarato inammissibile l’appello di G.R.P. che aveva proposto impugnazione in primo grado contro l’avviso di accertamento per IVA e IRPEG 2003 notificato alla società JENNER 31 s.r.l., della quale si qualifica ultimo legale rappresentante prima della cancellazione della stessa da registro imprese a seguito di scissione totale;

– avverso tal sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il G.R.P., in proprio e quale legale rappresentante della società JENNER 31 s.r.l., sia – quale dante causa della già citata JENNER 31 s.r.l. – la società MECOPLAST s.r.l., quest’ultima beneficiaria della scissione della ridetta e scissa JENNER 31 s.r.l.; – il ricorso per cassazione della società MECOPLAST s.r.l. è affidato a due motivi; il ricorso per cassazione di G.R.P. si articola parimenti in due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

– sia MECOPLAST s.r.l. sia G.R.P. hanno depositato memorie ex art 378 c.p.c.; MECOPLAST conclude peraltro in memoria per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, producendo anche documentazione relativa al parziale annullamento in autotutela

dell’avviso di accertamento di cui agli atti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente notato che il ricorso di MECOPLAST risulta notificato in data 21 maggio 2012, mentre il ricorso di G.R.P. è notificato il data 4 gennaio 2013;

– conseguentemente, quest’ ultima impugnazione va qualificata come ricorso incidentale;

– con il primo motivo di ricorso MECOPLAST lamenta il vizio motivazionale della gravata sentenza per non avere la CTR ben compreso i fatti del processo, in particolare non riconoscendo al legale rappresentante della società originaria ricorrente, Jenner 31 s.r.l. l’interesse personale e preminente ad impugnare l’avviso di accertamento oggetto del processo ancorchè la società della quale era legare rappresentante fosse estinta da tempo (dal 20 settembre 2006) all’atto della notifica di tal atto impositivo (notifica perfezionatasi il 13 novembre 2008).

– il secondo motivo di ricorso di MECOPLAST articola analoga censura con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 deducendo la violazione, invero generica, di norme di diritto;

– il primo motivo di ricorso di G.R.P. denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto da JENNER 31 s.r.l., soggetto estinto;

– il secondo motivo censura nuovamente la sentenza impugnata di nullità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione, rilevabile anche d’ufficio, concernente l’inesistenza dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di un elemento essenziale, vale a dire del destinatario (società estinta);

– si pone preliminarmente, in realtà, con riguardo al ricorso incidentale di G.R.P. (e quindi va esaminata per prima) la questione processuale che ha riferimento alla legittimazione attiva del legale rappresentante di società cancellata ad agire in giudizio;

rileva la Corte che ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 10 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado; va subito chiarito, con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17);

– ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. n. 21125/2018) trattandosi di impugnazione “improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14);

– pertanto, la sentenza gravata va annullata senza rinvio;

– in questo contesto, non vi è spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, come sostengono i ricorrenti; e ciò proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17);

– quanto sopra risulta conseguente e coerente con la pronuncia di questa Corte, resa nella sua massima composizione nomofilattica (Cass. Sez. UU., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013) secondo la quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 L. Fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c.e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. Nel caso di specie, quindi, costituisce circostanza incontestata la proposizione del ricorso originario da parte del legale rappresentante della cessata società Jenner 31 s.r.l. con conseguente difetto della sua capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta;

quanto infine al D.M. 26 febbraio 1992, lo stesso risulta, in ogni caso, recare disposizioni in contrasto con il disposto del già art. 2495 c.c. cit., e pertanto va disapplicato in forza della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), il quale testualmente prevede che le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”;

– conclusivamente, questa Corte nota di aver già ha ritenuto (Cass. n. 33278/2018) proprio con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 -operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dèlla società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17);

– nel nostro caso la cancellazione della società JENNER 31 s.r.l. da registro imprese risale al 20 settembre 2006, evidentemente ben anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento impugnata, che è del 12 novembre 2008; il suo legale rappresentante, G.R.P., non poteva quindi proporre alcun ricorso in nome e per conto di un soggetto estinto avvero l’atto qui impugnato, come ha correttamente ritenuto la CTR che sul punto ha fatto esatta applicazione delle disposizioni e dei principi sopra illustrati;

– in ultimo, va comunque puntualizzato che nemmeno l’avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorchè l’ex liquidatore non avesse eventualmente impugnato il medesimo, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta e non risulta neppure dedotta responsabilità del liquidatore D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36;

– analoga sorte deve avere il ricorso per cassazione presentato da G.R.P. in proprio, steso in unico atto con l’impugnazione appena esaminata; invero non risulta dalla sentenza impugnata che questi sia stato, in tal veste, parte dei giudizi di merito;

– inoltre, autonomo ricorso per cassazione è qui presentato anche dalla diversa ed autonoma società MECOPLAST s.r.l., che risulta beneficiaria dell’atto di scissione a seguito della quale la società JENNER 31 s.r.l., sua dante causa, si è estinta e che si proclama in tal veste “interessata alla declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento” oggetto dei precedenti gradi di merito;

– diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, questa Corte ha già chiarito, valendo invero la considerazione che si espone sia per il ricorso per cassazione di Giovenale sia per il ricorso di MECOPLAST che “la legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso” (Cass. Sez. VI, n. 681/2017);

– inoltre, detta successione, come ulteriormente precisato in sede massimamente nomofilattica (Cass. SS.UU. n. 23225/2016), tal successione a titolo particolare deve intervenire nel corso del giudizio, risultando consentito solo in questo caso al soggetto che abbia qualifica di successore di partecipare al processo di fronte a questa Corte pur quando non abbia preso parte al processo nei gradi del merito;

– nel presente caso, l’estinzione della società (e pertanto ogni eventuale successione ad essa) è pacificamente intervenuta anteriormente all’inizio del processo;

– conseguentemente, il ricorso di MECOPLAST va dichiarato inammissibile, come il ricorso in proprio di G.R.P.;

– dalla declaratoria di inammissibilità discende la regolazione delle spese a carico delle parti soccombenti in solido tra di loro.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso originario di G.R.P.; pronunciando sul ricorso principale lo dichiara inammissibile; liquida le spese in Euro 20.000 oltre a spese prenotate e debito che pone a carico delle parti soccombenti in via solidale tra di loro.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA