Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10141 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Pistoia in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso per procura a margine dei ricorso dall’Avvocato Chierroni

Vittorio elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez in

Roma Lungotevere Flaminio n. 46. pal. 4^, SC. B;

– ricorrente –

contro

S.F., rappresentata e difesa per procura a margine del

controricorso dagli Avvocati Zaccagnini Emilio e Battezzati

Alessandro, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in

Roma, via S. Tommaso d’Aquino n. 90;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il 11.3.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

febbraio 2010, dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi:

Viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. DE NUNZIO Vladimiro, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12.7.2005, il comune di Pistoia ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 19 del 11.3.2005 della (Commissione tributaria regionale della Toscana, notificata il 27.5.2005, che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva accollo il ricorso proposto da S.F. per l’annullamento di tre avvisi di liquidazione dell’ici relativa agli anni dal 1997 ai 1999 reputando il giudice di secondo grado che, essendo stata l’atto di modifica della rendita adottato nel 1994 ma notificato alla contribuente soltanto nel giugno 2003 e non avendo il comune adottato, alla data del 31.12.1999 alcun atto impositivo. L’ente avrebbe potuto, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 – secondo cui le rendite catastali determinate a partire dal 1.1.2000 hanno efficacia dalla loro notifica all’interessato – chiedere il maggior tributo soltanto per le annualità successive alla notifica, non già per quelle precedenti.

S.F. resiste con controricorso.

Il comune ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia “Erroneità della decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto essenziale della controversia. Violazione e/o falsa applicazione L. 22 novembre 2000, n. 342, art. 47; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1” assumendo che la decisione impugnata ha erroneamente applicato alla fattispecie concreta la disposizione di cui all’art. 74 citato, comma 1 che prevede, a partire dal 1 gennaio 2000. che l’efficacia della nuova rendita decorra dalla sua notificazione all’interessato, tenuto conto che nel caso concreto, essendo stata la rendita attribuita nel 1994, doveva trovare applicazione il comma 3 dell’articolo citato che per le rendite attribuite entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepite in alti impositivi, consentiva all’Amministrazione di provvedere alla liquidazione dell’imposta entro i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla legge, precisando altresì che “I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli affetti anche atti di notificazione della predetta rendita”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Costituisce un dato pacifico della presente controversia, riportato dalla stessa sentenza impugnata, che l’atto attributivo della rendita agli immobili della contribuente è stato adottato nel 1994, mentre gli atti impositivi sono del 2003. Ciò posto, la decisione della Commissione regionale ha fondato la propria statuizione di conferma dell’annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati sull’unica argomentazione che nel caso di specie, essendo stata la rendita notificata solo nel 2003, il Comune non avrebbe potuto fondare su di essa la propria pretesa relativa alle annualità dal 1997 al 1999 tenuto conto del principio, sancito dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 dell’irretroattività delle rendite e della loro efficacia dalla data della loro notifica, principio ritenuto applicabile anche agli atti attributivi della rendita adottati fino al 31.12.1999 e non ancora recepiti in atti impositivi.

Questa motivazione non può essere condivisa, apparendo errata sotto un duplice profilo.

In primo luogo perchè si basa su una non corretta interpretazione della prescrizione, contenuta nel comma 1 dell’articolo citato, che subordina l’efficacia dell’atto di attribuzione della rendita alla sua notifica agli interessati, la quale, come questa Corte ha già chiarito, va intesa nel senso che la notifica della nuova rendita segna la condizione in presenza della quale l’Ufficio può chiedere la maggiore imposta, ma non comprime il potere di accertamento per le annualità precedenti, che pertanto, sia pure da tale momento e salva l’applicazione dei termini di prescrizione o di decadenza, potranno essere legittimamente richieste (Cass. n. 20775 del 2005; Cass. n. 9203 del 2007; Cass. n. 25390 del 2008; Cass. n. 23627 del 2008).

In secondo luogo … e si tratta di una ragione chiaramente assorbente in quanto, come espressamente disposto dal comma 1 dell’articolo citato, l’obbligo di notifica degli atti attributivi della rendita catastale è stato espressamente previsto soltanto per gli atti adottati a partire al 1 gennaio 2000. sicchè è evidente che, essendo stata qui la rendita attribuita nel 1994 tale disposizione non poteva trovare applicazione nel caso di specie. Ne consegue, per quanto qui interessa, che la notifica della rendita catastale non costituiva condizione della sua efficacia e quindi che essa, nonostante la sua mancata notifica, era stata legittimamente presa in considerazione dal comune ai fini della determinazione dell’imposta.

Tale conclusione risulta confermata dalla previsione contenuta nella L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 – che contempla appunto la fattispecie, coincidente con quella dedotta in giudizio, in cui l’atto di attribuzione della rendita sia stato adottato entro il 31.12.1999 ma a tale data non sia stato emanato ancora l’atto impositivo – la quale facoltizza l’Amministrazione a provvedere alla liquidazione dell’imposta sulla base della nuova rendita entro i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla legge, precisando che gli stessi atti imposiltvi costituiscono, a tutti gli affetti, anche atti di notificazione della predetta rendita.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che provvederci anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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