Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10141 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25628/2015 proposto da:

I.A. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato OSWALD PERATHONER, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

KASSEROLER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 3, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFAN THURIN, giusta procura in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA, difensore della resistente, che

ha chiesto di riportarsi agli atti insistendo per l’accoglimento del

ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato in data 16.11.2009, la I.A. s.n.c. conveniva innanzi al Tribunale di Bolzano la Kasseroler s.r.l. chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta in relazione al contratto dell’8.03.2006 e la condanna della medesima al risarcimento dei danni.

1.1 La I.A. s.n.c. esponeva che, a seguito di una collaborazione con la Kasseroler s.r.l. – unica società ad avere il Know-How per la realizzazione di un pantografo innovativo con trasmissione 1:6 – aveva acquistato dalla stessa due pantografi con le medesime caratteristiche. A seguito dell’acquisto del secondo pantografo, le due società avevano stipulato, in data 8.03.2006, un accordo scritto in forza del quale la Kasseroler s.r.l. si impegnava, fino ad otto anni dopo la consegna del pantografo 1:6, a non vendere alcun pantografo fra 1:5,6 e 1:6,5, senza il consenso della I.A. s.n.c., titolare altresì di un diritto di prelazione. La I.A. s.n.c. deduceva che la Kasseroler s.r.l., violando le disposizioni dell’accordo, avesse venduto un pantografo, con le medesime caratteristiche alla ditta di P.E..

1.2 La Kasseroler s.r.l. si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda; eccepiva di aver ceduto alla ditta P. soltanto delle parti di ricambio per l’attivazione delle fresatrici.

2. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza N. 32/2013, rigettava la domanda e condannava la società attrice alle spese di lite.

3. La Corte d’Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sent. 60/2015, rigettava l’appello proposto dalla I.A. s.n.c., confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado.

3.1 La corte territoriale riteneva che la prestazione della Kasseroler s.r.l., sorta a seguito della stipulazione dell’accordo, consisteva nell’impegno a non vendere – il pantografo a terzi. A seguito dell’istruttoria, era, invece, emerso che la Kasseroler s.r.l. aveva aggirato il divieto di cessione attraverso la partecipazione alla produzione del pantografo da parte della ditta IC Tec, la quale avrebbe venduto il macchinario alla ditta P..

3.2 La Corte d’Appello rilevava, inoltre, che la I.A. s.n.c. non aveva neanche dato prova del danno, dimostrando il nesso causale tra la violazione del contratto e la perdita della clientela lamentata a seguito dell’inadempimento della Kasseroler s.r.l..

4. Per la cassazione della sentenza, la I.A. s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

4.1 La Kasseroler s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

4.3. Con ordinanza interlocutoria del 27.9.2019, il collegio ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza e, in data 12.9.2020, la I. snc ha depositato altra memoria illustrativa.

4.4. All’udienza di discussione del 13.10.2020, il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Alessandro Cimmino ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, art. 163 c.p.c. e dell’art. 113 c.p.c., in quanto sia nell’atto di citazione che nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, parte attrice avrebbe fatto riferimento alla vendita della fresatrice ad un terzo in violazione dell’accordo dell’8.3.2006, sicchè i fatti costitutivi dell’adempimento sarebbero stati descritti con sufficiente chiarezza. La circostanza, non dedotta in citazione, secondo cui la Kasseroler s.r.l. avrebbe aggirato il divieto di cessione attraverso la partecipazione alla produzione del macchinario da parte di altra ditta che, in qualità di venditrice simulata, aveva eseguito la cessione a terzi, rileverebbe soltanto ai fini della qualificazione giuridica della domanda.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Nelle azioni relative a diritti eterodeterminati, l’attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l’insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L’onere dell’attore di specificare i fatti costitutivi e l’obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio; e in quest’ultimo caso l’allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinchè possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.

1.3. Con particolare riferimento all’azione di inadempimento contrattuale, questa Corte ha affermato che l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione. (ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6618).

1.4. Nel corso del giudizio, è consentita la precisazione e la modifica della domanda nei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., riguardo al petitum ed alla causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n. 4322.

1.5. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli hanno ampliato la possibilità delle parti di modificare la domanda, ma sempre tenendo presente la complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado.

1.6. Va quindi condiviso il principio secondo cui, nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma – comportando l’introduzione di un nuovo tema di indagine – si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Cassazione civile sez. I, 28/01/2015, n. 1611).

1.7. Nel caso di specie, non è contestato che le parti avessero previsto l’impegno della Kasseroler s.r.l. di non vendere fresatrici a terzi ma solamente alla I.A. snc, che era quindi titolare di un diritto di prelazione.

1.8. Su tali fatti, la convenuta aveva incentrato la sua difesa ed articolato le prove, sicchè l’aggiramento del divieto di cessione attraverso la partecipazione della Kasseroler s.r.l. alla produzione della macchina da parte dell’IC TEC costituisce un fatto nuovo non dedotto in citazione nè nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c..

1.9. La circostanza che la Kasseroler s.r.l. avesse partecipato alla produzione della macchina effettuata dalla IC TEC, che ava poi venduto il bene ad un terzo non risulta dalla narrazione dei fatti, nè è stato oggetto di precisazione della domanda ma è emerso a seguito dell’istruttoria svolta. Si tratta quindi di un fatto nuovo, incidente sulle modalità dell’inadempimento, che introduce un diverso tema di indagine.

1.10. La corte di merito si è conformata ai principi delineati da questa Corte, sicchè il ricorso deve essere rigettato.

2. E’ assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 240 c.p.c. e dell’art. 1453 c.c., in relazione alla prova sul danno.

2.1. E’ altresì assorbito il ricorso incidentale, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA