Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10140 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11077/2012 R.G. proposto da:

D.L.M. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Rodolfo Ludovici con domicilio eletto in Roma, alla Piazza

dei Prati degli Strozzi n. 26 presso l’avv. Fabrizio Moriconi e con

indirizzo PEC rodolfo.ludovici.pecordineavvocatilaciuila.it

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 17/01/11 depositata l’11/03/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

18/12/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio e sancito la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di IRPEF ed IRAP 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

Considerato che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per insufficiente, contraddittoria motivazione tra motivazione in fatto e motivazione in diritto della sentenza circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR da un lato espressamente dichiarato di avere esattamente individuato la circostanza di fatto da accertare, e cioè se il credito IRPEF scaturente dalla dichiarazione non inviata dall’intermediario sia pari a Euro 7.643,00 o sia invece pari a Euro 405,00, e una volta accertata tal circostanza ritenuto invece dirimente quanto risultante dal seguente atto di adesione in forza del quale a carico del contribuente si è determinato un maggior debito IRPEF di Euro 30.000,00, superiore all’importo del credito di cui si è detto;

– il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR deciso la controversia su fatti costitutivi differenti da quelli dedotti dalle parti;

– preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 17 dicembre 2019 il contribuente ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in oggetto;

– tale atto è sottoscritto personalmente dal D.L.M. con sottoscrizione autenticata dal procuratore avv. Rodolfo Ludovici, ma non risulta notificato ed accettato alla parte avversaria, Amministrazione Finanziaria;

– invero, in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 – 01; Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 – 01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 – 01;), per contro, il rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c., è condizione sufficiente per dichiarare la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1, (secondo cui “i/processo si estingue per rinuncia agli atti delgiudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (Civile Sent. Sez. 5 Num. 28538 Anno 2019). La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23840, Rv. 604627 – 01; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015 n. 3971, Rv. 634622 – 01). Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poichè l’applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall’iniziativa di quest’ultima e rinunciata solo in prossimità dell’udienza, anzi per l’esattezza il giorno prima. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 01).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 1.100 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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