Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10140 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15147-2014 proposto da:

MECCANICA E ATTREZZATURE SNC, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA

MACHIRELLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20C, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COGIATTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CECILIA GHITTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2133/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da Meccanica & Attrezzature s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, accogliendo la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2 avanzata dal curatore del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, per complessive Lire 201.712.211, eseguiti dalla società poi fallita, nel c.d. periodo sospetto, in favore dell’appellante, condannando quest’ultima alla restituzione dell’equivalente in euro della somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

2) La corte del merito, rilevato che non era in discussione il presupposto oggettivo dell’azione, ha ritenuto che la prova della scientia decoctionis di Meccanica & Attrezzature fosse ricavabile, in via presuntiva, dal complesso degli elementi documentali allegati dal Fallimento, alcuni strettamente inerenti al rapporto commerciale instaurato fra l’appellante e la fallita (rateizzazione e dilazione sino a sei mesi dei pagamenti, in precedenza del tutto regolari; concessione di due ulteriori proroghe; approvazione di un piano di rientro; mancato rispetto da parte della debitrice delle nuove scadenze concordate) ed altri a carattere generale (grave crisi economico-finanziaria del gruppo Mossetti, cui (OMISSIS) apparteneva; ipoteca giudiziale iscritta a carico della società).

3) La sentenza, pubblicata il 31.5.013, è stata impugnata da Meccanica & Attrezzature s.n.c. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

4) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. art. 380 bis c.p.c.

5) Il Fallimento ha depositato memoria.

6) La ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione della L. Fall., art. 67, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, dall’istruttoria espletata in primo grado era emersa la prova della sua inscientia decoctionis, atteso che la debitrice aveva puntualmente onorato i pagamenti per circa un anno, aveva iniziato a chiedere di poterli dilazionare – peraltro per un periodo contenuto – solo a partire dal maggio del 1996, ed aveva ottenuto le ulteriori due dilazioni solo dopo aver saldato le rate in precedenza scadute.

7) Il motivo, che si risolve nella deduzione di un vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile. La ricorrente, infatti, non contesta le circostanze di fatto sulla base delle quali la corte del merito ha fondato la decisione, ma si limita a richiederne un diverso apprezzamento, senza neppure indicare, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato (applicabile ratione temporis) il fatto decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti, non valutato dal giudice a quo e che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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