Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10140 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10140 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 21277-2011 proposto da:
FERRARA

GIUSEPPE

ANTONIO

FRRGPP41S13I610N,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI
4, presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO ANTONINO
SARNO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
514

contro

LISTA MADDALENA LSTMDL73M49I610Y;
– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 18/05/2015

di

POTENZA,

depositata

il

23/06/2011;,

R.G.N.

462/2009
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Ric.n. 21277/11 rg. Ud. del 25 febbraio 2015
Svolgimento del giudizio.

Nel giugno 2006 Giuseppe Antonio Ferrara conveniva in giudizio
Maddalena Lista, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
da quest’ultima cagionati all’immobile ad uso commerciale da lui
locatole.

condannava quest’ultima al pagamento a favore del Ferrara della
somma di euro 3604,80, oltre accessori e spese.
Proposto appello dalla Lista, veniva emessa sentenza n. 119/11
con la quale la corte di appello di Potenza – respinta l’eccezione .
del Ferrara di tardività del gravame – dichiarava la nullità della
notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
e, conseguentemente, della sentenza appellata; – rimetteva quindi
la causa dinanzi al tribunale di Lagonegro ex articolo 354
cod.proc.civ..
Avverso questa sentenza viene dal Ferrara proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi. La Lista non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione.
1.1

Con il primo motivo

art.360,

di ricorso il Ferrara lamenta – ex

lA co. n. 3 cod.proc.civ.

violazione e falsa

applicazione degli articoli 327 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ.,
per avere la corte di appello ritenuto tempestivo l’appello
proposto il 26 novembre 2009 avverso una sentenza di primo grado
che la stessa Lista aveva più volte dichiarato esserle stata
notificata il 12 dicembre 2008. Nel superare la dichiarazione così
3

Nella contumacia della Lista, l’adito tribunale di Lagonegro

Ric.n. 21277/11 rg. – Ud. del 25 febbraio 2015

resa dalla Lista

rilevando d’ufficio la nullità della

notificazione della sentenza di primo grado, in quanto avvenuta a
mezzo posta senza che l’agente postale avesse dato atto di aver
previamente accertato sia la temporanea assenza del destinatario,
sia la mancanza o assenza di altre persone abilitate a ricevere il

allegazione (non avendo tenuto conto della data di notificazione
riferita dalla stessa parte appellante), quanto quello dell’onere
della prova (avendo posto a carico di esso appellato la prova di
un fatto, insito nella regolarità della notificazione della_
sentenza di primo grado alla suddetta data del 12 dicembre ’08,
già ammesso dalla controparte).
§

1!2Il

motivo è infondato.

Va premesso che la censura non contesta l’effettiva nullità
della notificazione alla Lista della sentenza di primo grado ex
articolo 292 u.c. cpc, in quanto avvenuta a mezzo posta senza che
l’ufficiale postale avesse dato atto di aver previamente accertato
sia la temporanea assenza del destinatario, sia la mancanza o
assenza di altre persone abilitate a ricevere il plico (in

plico – la corte territoriale aveva violato tanto il principio di

effetti, nel senso della radicale nullità di siffatta modalità di
esecuzione ai sensi dell’art.8 1.890/82: Cass. n. 25031 del
10/10/2008; Cass. n. 10998 del 19/05/2011); essa contesta invece

14
la rileva-bilità d’ufficio di tale nullità, a fronte della’
dichiarazione della Lista di aver ricevuto tale

notificazione in

una data (12 dicembre 2008) di per sé ammissiva della perenzione

4

Ric.n. 21277/11 rg. Ud. del 25 febbraio 2015

del termine breve di impugnazione, vertendosi di appello proposto
soltanto il 26 novembre 2009.
Su tale presupposto, e diversamente da quanto così opinato, va
invece qui affermato il principio per cui la verifica di
tempestivi_tà del gravame è attività sottratta alla disponibilità

Ne consegue che, al pari dell’inammissibilità, anche il vaglio di
ammissibilità del gravame sotto il profilo del momento della sua
proposizione prescinde dalle eccezioni e dichiarazioni delle
parti; dovendo essere reso pur in assenza di , eccezioni in
proposito, ovvero anche sulla base di argomentazioni diverse da
quelle dedotte dalle parti, senza che – con ciò – il giudice
incorra in vizio di extra o ultrapetizione (Cass. n. 19865 del
22/Q9/2014).
Nel cast di specie la corte di appello, ricostruendo in maniera
analitica l’iter della notificazione a mezzo posta in questione, è
giunta alla conclusione per cui doveva ritenersi
impossibile”

“materialmente

(sent. pag.4) che la notifica della sentenza si fosse

effettivamente perfezionata nella data dichiarata dalla Lista;
atteso il deposito del plico presso l’ufficio postale in data 13
11-

dicembre 2008, nonché l’attestazione della compiuta giacenza,
entro i 10 giorni, in data 24 dicembre 2008.
La corte territoriale si è fatta carico delle dichiarazioni
rese dalla Lista circa la notificazione in data 12 dicembre 2008,
ma ne ha – correttamente – sminuito la portata in ragione non
soltanto del suddetto principio di diritto comportante la verifica
5

delle parti, rientrando tra i poteri-doveri d’ufficio del giudice.

-

Ric.n. 21277/11 rg. – Ud. del 25 febbraio 2015

d’ufficio della tempestività del gravame, ma anche dello stesso
comportamento processuale dell’appellante la quale, pur avendo

reso

quelle

dichiarazioni,

aveva

tuttavia

al

contempo

contraddittoriamente dichiarato che la sentenza del tribunale non
le era stata notificata; e che, in ogni caso, era sua intenzione

unicamente in copia recante la data di pubblicazione del 16
ottobre 2008 (data che rendeva l’appello, in applicazione del
termine ‘lungo’ ex articolo 327 cpc, tempestivo). La corte
territoriale ha pertanto individuato nella Lista la volontà
indipendentemente dalle contraddittorie dichiarazioni sulla data

della notificazione della sentenza – di avvalersi del termine
‘lungo’, così come evincibile dalla copia della sentenza allegata
all’atto di appello.
Sotto

quest’ultimo

profilo,

esatta

è

stata

dunque

l’apfplicazione da parte della corte di appello del principio di
diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, se è vero che è
onere dell’impugnante dare la prova della tempestività
dell’impugnazione, tuttavia, a norma dell’art. 2697 cod. civ., la
parte che nell’impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del
termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. ha solo
l’onere di dimostrare

attraverso la produzione della sentenza

munita della certificazione della sua pubblicazione – che questa è
avvenuta entro l’anno precedente l’atto impugnatorio, e non anch4
che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa
impossibile, non prevedendo il sistema processuale l’annotazione,
6

proporre appello avverso una sentenza che veniva da lei prodotta

Ric.n. 21277/11 rg.

Ud. dei 25 febbraio 2015

sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo
all’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. – della sua eventuale
impugnazione). Sicchè incombe alla parte cui sia stato notificato
un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all’art.
327

cod.

proc.

civ.,

qualora

eccepisca

la

necessità

medesimo, provarne il momento di decorrenza (Cass. n. 7761 del
05/04/2011).
Orbene, nel caso in esame il Ferrara si è limitato ad eccepire
la violazione dell’articolo 112 cpc da parte della corte di
appello, ma non ha assolto l’onere suo proprio (v.Cass. n.19750
del 19/09/2014) di fornire la prova, certamente rientrante nella
sua disponibilità, dell’effettivo perfezionamento della
notificazione in data tale da dimostrare l’inutile consumazione
del termine breve (chè, anzi, egli nulla ha opposto in ordine alla
rilevata invalidità della notificazione per come materialmente
eseguita).
In assenza di ciò

dell’articolo 115 cpc

ed esclusa altresì la violazione

il termine di riferimento per valutare

l’ammissibilità dell’appello non poteva che essere quello di cui
all’articolo 327 cpc; qui rispettato.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso – formulato in subordine al ;

mancato accoglimento del primo mezzo – il Ferrara deduce erronea é
falsa applicazione degli articoli 327.2 cpc e 2697 cod.civ., per
avere la corte di appello ritenuto la nullità della notificazione
del ricorso introduttivo del primo grado (così da rimettere le
7

dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del

Ric.n. 21277/11 rg. – Ud. del 25 febbraio 2015

parti avanti al primo giudice ex articolo 354 cpc), nonostante che
la Lista , rimasta contumace avanti al tribunale, non avesse
dimostrato, indipendentemente dalla nullità della notifica, di non
avere avuto conoscenza del processo; elemento integrante il
presupposto soggettivo di ammissibilità dell’impugnazione tardiva

5. 2.2 La doglianza è infondata.

Il ricorrente invoca in proposito il principio per cui la parte
contumace che intenda proporre impugnazione tardiva ex articolo
327, secondo comma, cod.proc.civ. è tenuta a dimostrare non
soltanto il presupposto oggettivo consistente nella nullità della
notificazione della sentenza, ma anche il presupposto soggettivo
costituito dalla mancata conoscenza del processo a causa della
nullità (da ultimo: Cass. n. 24763 del 05/11/2013).
Si tratta però di principio tanto consolidato quanto qui
inconferente, atteso che la Lista non si avvalse di impugnazione
tardiva ai sensi del secondo comma dell’articolo 327 cpc, bensì di

impugnazione tempestiva nell’osservanza del termine ‘lungo’ di cui
al primo comma di tale disposizione.
Né la dichiarazione della sua contumacia variava i termini
della situazione, atteso che:
l’impugnazione della

sentenza, decorrente dalla data

deposito, trova applicazione
contumaci,

“il termine annuale per

anche nei confronti

qualora non ricorrano le

condizioni

portata inequívoca

di

questa
8

delle part’

ostative di cui

all’art. 327, secondo coma, cod proc. civ., senza
della

del suo

che, a fronte

ultima disposizione, possa

del contumace ai sensi del secondo comma dell’articolo 327 cit..

Ric.n. 21277/11 rg.- Ud. del 25 febbraio 2015

darsi all’art. 292, quarto comma, cod. proc. civ., valore diverso
da quello di semplice indicazione delle modalità di esecuzione
(“alla parte personalmente”) della notificazione della sentenza
nei confronti della parte contumace”

(Cass.SSUU 5 febbraio 1999 n.

26).

appello di limitarsi a considerare il solo presupposto oggettivo
di ammissibilità del gravame insito nel rispetto del termine di
impugnazione qui decorrente dalla data di deposito della sentenza;
non risultando che quest’ultima fosse stata validamente notificata
all’appellante.
Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si dispone sulle spese,
non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa
sede.
Pqm

La Corte
rigetta il ricorso;
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione
civile in data 25 febbraio 2015.

Ne consegue che esatta è stata la decisione della corte di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA