Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10140 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3886/2019 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO

OLIVO, ROBERTO CRAVEIA, e GIANLUCA SICCHIERO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI SIRACUSA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.

SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DANOVI,

MATTEO GOZZI;

– controricorrente –

PROCURA GENERLE DELLA REPUBBLICA C/OCORTE APPELLO PALERMO;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

uditi l’avv. Craveia, per il ricorrente e l’avv. Gozzi, per il

controricorrente.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Nella seduta del 4 luglio 2017, fissata innanzi alla Commissione regionale di disciplina della Sicilia per la trattazione del procedimento disciplinare n. 7 del 2017 nei confronti del notaio C.G. (poi definito con applicazione di sanzione con decisione del 3 ottobre 2017), la stessa Commissione disponeva la revoca della sospensione cautelare, applicata nei confronti del notaio in relazione ai procedimenti n. 8 del 2016 e n. 1 del 2017, e la sostituiva “con la misura cautelare atipica dell’obbligo di trasmettere al Consiglio notarile di Siracusa ogni mese, entro i termini per la presentazione degli estratti repertoriali, degli atti ricevuti e/o autenticati dallo stesso, certificata copia originale”.

Nei confronti del medesimo notaio erano poi avviati i procedimenti disciplinari n. 1 e 2 del 2018, posti in Delib. nella seduta 20 marzo 2018. Nell’ambito di tale procedimento era applicata al notaio la sospensione cautelare con provvedimento del 27 marzo 2018, poi sospeso dalla Corte d’appello. Nella medesima seduta del 20 marzo 2018, il notaio chiedeva la revoca della misura cautelare atipica disposta nella seduta del 4 luglio 2017 con riferimento ai procedimenti disciplinari n. 8 del 2016 e n. 1 del 2017.

L’istanza del notaio era rigettata con decisione dell’11 aprile 2018.

Contro il provvedimento di rigetto il notaio proponeva reclamo, che era rigettato dalla Corte d’appello di Palermo con la decisione oggetto del presente ricorso, proposto dal notaio sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Il Consiglio notarile ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la misura cautelare è stata applicata in carenza dei presupposti di legge, che sono identificati dalla norma dell’art. 158-sexies, comma 1, della Legge notarile, nella incompatibilità con l’esercizio della funzione notarile e con la necessità di inibire comportamenti illeciti. Si sottolinea che la misura cautelare atipica, disposta dalla Commissione in sostituzione della sospensione originariamente applicata, da un lato, presuppone l’esercizio della funzione, dall’altro, concretandosi in una verifica ex post dell’attività del notaio, non è idonea a inibire ulteriori comportamenti illeciti. Del resto, il controllo sugli atti del notaio è consentito dalla Legge notarile in via generale nell’esercizio della normale attività ispettiva e di vigilanza, senza che occorra a tal fine disporre una misura cautelare. Si deve poi considerare che nelle more del procedimento, il notaio ricorrente è stato trasferito in un Comune rientrante in un diverso distretto di Corte d’appello (Milano in luogo di Catania).

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la misura cautelare atipica, diversamente dalla sospensione cautelare, non è computabile ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione, risultando più afflittiva della misura tipica, in violazione del principio di parità di trattamento e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost..

Il ricorso è inammissibile.

La corte d’appello, una volta riassunti i fatti, ha rilevato in primo luogo che contro il provvedimento applicativo della misura cautelare atipica, assunto dalla Commissione nella seduta del 4 luglio 2017, non è stato proposto reclamo, per poi proseguire con il rilievo che il notaio “non ha affatto dedotto circostanze che consentano di ritenere eliso il pericolo di reiterazione delle condotte addebitate, ravvisate nel predetto originario provvedimento del 4 luglio 2017” (pag. 3 della sentenza).

La corte d’appello ha proseguito l’analisi ponendo in luce la perdurante attualità della misura, posto che l’ulteriore sospensione cautelare, applicata in altro procedimento disciplinare, era stata sospesa in sede giurisdizionale, non essendo quindi vigente altra misura idonea a inibire comportamenti illeciti. Si sottolinea ancora nel provvedimento impugnato in questa sede che la norma dell’art. 158-sexies della Legge notarile contempla, accanto alla sospensione cautelare dell’incolpato, “ogni altra opportuna misura cautelare”, ferma restando la durata massima di cinque anni prevista espressamente per la misura più afflittiva della sospensione cautelare, ex art. 158- sexies, cit. comma 9.

Ebbene, emerge dall’analisi della decisione, che la corte d’appello, in coerenza con la natura del provvedimento oggetto del reclamo (diniego di revoca della misura in precedenza applicata), ha speso una pluralità di argomenti tesi a suffragare la attualità della misura cautelare, in assenza di fatti nuovi. Sul piano dei principi la decisione si esaurisce nel rilievo che l’art. 158-sexies consente di applicare misure cautelarti diverse dalla sospensione.

In ordine alla supposta incompatibilità della misura con il trasferimento del notaio in altra sede, a decorrere dal 25 settembre 2018, trattasi di argomento che non è considerato nella decisione impugnata, emessa all’esito di udienza tenutasi il 28 settembre 2018, per cui la decisione, su questo punto, andava in ipotesi censurata diversamente; e il ricorrente avrebbe dovuto assolvere agli oneri imposti a chi intende sollevare in cassazione questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (Cass. n. 20694/2018).

Si deve aggiungere che la tesi secondo cui il trasferimento del notaio in altra sede interferisce con il procedimento disciplinare in corso, paralizzando l’efficacia della misura cautelare eventualmente applicata dall’organo che procede, costituisce petizione di principio.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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