Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10140 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10140 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 18452-2012 proposto da:
CASSA EDILE COSENTINA, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANDINETTI GIANCARLO giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DE FRANCESCA ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato TALLARICO FRANCESCO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/05/2014

avverso la sentenza n. 209/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 16/02/2012, depositata 1’01/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

si riporta agli scritti.
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. : “Rocco De Francesca adiva il giudice del
lavoro chiedendo la condanna della convenuta Cassa Edile Cosentina
al pagamento dell’importo di € 2.9333,69 a titolo di prestazioni
assistenziali. Il Tribunale accoglieva la domanda. La decisione era
confermata dalla Corte di appello di Catanzaro . Riteneva il giudice del
gravame, sulla base ad alcune affermazioni di questa Corte ( Cass. n.
13300 del 2005 , n. 7050 del 2011) in ordine alla funzione di garanzia
dell’ unitarietà e dell’ effettività del pagamento in favore dei lavoratori,
connesse al meccanismo dell’accantonamento, che la Cassa edile era
tenuta a provvedere al pagamento delle somme accantonate dal datore
di lavoro a prescindere dal versamento delle stesse ed evidenziava che
a fronte di tale obbligo si poneva la legittimazione della Cassa ad agire
direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere il
pagamento delle somme omesse. Indicazioni in senso contrario non
erano rinvenibili nella disciplina collettiva ed in particolare nell’art. 18
CCNL 2004 , ratione temporis applicabile alla fattispecie.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Cassa edile
sulla base di tre motivi.

Ric. 2012 n. 18452 sez. ML – ud. 25-03-2014
-2-

udito l’Avvocato Grandinetti Giancarlo difensore della ricorrente che

Con il primo ha dedotto la contraddittorietà di motivazione per avere
il giudice di appello, pur avendo accertato che il datore di lavoro non
aveva denunziato alla Cassa l’inizio della prestazione lavorativa né
aveva depositato l’elenco nominativo dei lavoratori occupati, ritenuto
l’Ente comunque tenuto a erogare la prestazione.

motivazione per avere il giudice di appello ritenuto l’obbligo
contrattuale della Cassa edile al recupero degli accantonamento nei
confronti del datore di lavoro correlato al dovere della stessa di
anticipare le somme non versate dal datore.
Con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 1269, 1270 e 1271 cod.
civ. e dell’art. 18 CCNL per le imprese edili. In particolare, richiamate
le norme civilistiche disciplinanti la delegazione di pagamento, alla
quale è riconducibile il rapporto datore di lavoro- lavoratore -Cassa
edile, ha sostenuto che in base alle stesse, la Cassa delegata poteva
opporre al lavoratore delegatario le eccezioni opponibili al delegante
datore di lavoro; tale la mancata alimentazione del rapporto di
provvista al quale il datore di lavoro era tenuto in base all’art. 18
CCNL 2004. Ha censurato la interpretazione della richiamata norma
collettiva, come non ostativa al riconoscimento della possibilità per il
lavoratore di ottenere dalla Cassa le prestazioni previste pur in assenza
di effettivo versamento da parte del datore e sostenuto che tale norma,
nel disciplinare il meccanismo dell’accantonamento, in realtà
condizionava all’effettivo versamento delle somme accantonate la
corresponsione del trattamento agli operai iscritti.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Questa Corte, in coerenza con precedenti pronunzie, ha di recente
puntualizzato che “L’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori
ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero
Ric. 2012 n. 18452 sez. ML – ud. 25-03-2014
-3-

Con il secondo ha dedotto la contraddittorietà ed insufficienza della

sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del
datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al
rapporto delegatorio. ( Cass. n. 6869 del 2012) . A tale affermazione
è pervenuta muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di
origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti

rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di
assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci
retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme
relative all’anzianità professionale, cd. Ape) che, per l’elevata mobilità
che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei
rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica
erogazione. Ha quindi osservato che “L’iter legislativo che, dapprima,
ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse
Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 86, comma 10,a sancire l’obbligatorietà della regolarità
contributiva nei confronti di detti enti. Esse, inoltre, forniscono anche
prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva,
hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad
esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure
sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del
rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di
lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura
retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un
limitato apporto anche dei lavoratori). Discende che le somme che il
datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti
destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche
natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai
lavoratori a titolo retributivo. Poiché il meccanismo normativamente
Ric. 2012 n. 18452 sez. ML – ud. 25-03-2014
-4-

unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da

previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto
dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass.
27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto
che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore
con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il

14658/2003; Cass. n. 16014/2006). In tal modo, per la stessa natura
retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa
Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con
la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il
pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben
può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle
somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la
Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a
versare.”.
Non essendosi il giudice di appello uniformato ai principi sopra
evocati, il Collegio, riunito in camera di consiglio, valuterà se il terzo
motivo di ricorso sia manifestamente fondato risultandone assorbiti il
primo ed il secondo e, conseguentemente, le eccezioni di
inammissibilità riguardo a tali motivi formulate nel controricorso”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della originaria domanda.

Ric. 2012 n. 18452 sez. ML – ud. 25-03-2014
-5-

pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n.

Considerati gli esiti del giudizio di merito, favorevoli all’originario
ricorrente, e le obiettive difficoltà ricostruttive della disciplina di
riferimento, si ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la

domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 25 marzo 2014

DEPOSITATO ittcoa
Roma,…… Il Funzionario Giudiziario

sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA