Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1014 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1014 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 22968-2011 proposto da:
LVM SRL 04398201006 (da ora anche solo LVM) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato
VAVALA’ RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PRONESTI GIANLUCA, giusta procura speciale in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
8 GALLERY IMMOBILIARE SRL con unico socio in persona dei
legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI
MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 20/01/2014

VALLINI LUCA MASSIMILIANO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1847/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Mario Ferri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2011 n. 22968 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

TORINO del 16.12.2010, depositata il 30/12/2010;

R.g.n. 22968-11 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. La L. V. M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la 8 Gallery
Immobiliare s.r.l. con unico socio avverso la sentenza del 16 febbraio 2011, con la quale la
Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza
resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Torino.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis

c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati
delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Le parti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’alt 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
§3. Il ricorso si presta ad essere trattato in camera di consiglio con il
procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza
del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., relativo all’esposizione sommaria dei fatti della
causa.
§3.1. La struttura del ricorso si articola dalla pagina due fino alla metà ed oltre della
pagina quarantadue con la riproduzione, sotto la rubrica “fatto”, fino alla pagina ventidue
del ricorso ai sensi dell’art. 414 e 447-bis c.p.c. introduttivo dell’opposizione proposta dalla
ricorrente ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall’intimata, quindi — dopo un riferimento alla
sentenza di primo grado — con la riproduzione della citazione introduttiva dell’appello dalla
pagina ventitre fino alla pagina trentacinque, ancora con la riproduzione di una memoria
della ricorrente in appello fino alla pagina quaranta, ed in fine della motivazione della
sentenza di appello.
§3.2. Ora, anche recentemente, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza,
simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. sono state ritenute
inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale <>.
In base a tale principio di diritto (le cui implicazioni sono state ulteriormente ribadite
da numerose decisioni successive, come ad esempio, da ultimo, Cass. (ord.) n. 593 del
2013), il ricorso appare inammissibile.
§.4. Peraltro, ove il profilo di inammissibilità fosse ritenuto superabile dal Collegio,
l’unico motivo del ricorso — con cui si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt.

24 e 111 Cost. e degli artt. 156, 157 e 159 c.p.c.; insufficienza della motivazione (art. 360
n. 3 e n. 5 c.p.c.” e ci si duole che la declaratoria di inammissibilità dell’appello, cui la
Corte territoriale è pervenuta per essere stato esso proposto dalla qui ricorrente con
citazione e non con ricorso e per essere avvenuto il deposito della citazione stessa
[avvenute] oltre il termine per la proposizione dell’appello – non sembrerebbe fondato, là
dove per un verso, per chiedere il superamento del consolidato orientamento della
giurisprudenza di questa Corte di cui la Corte territoriale ha fatto applicazione (per cui si
vedano da ultimo, Cass. n. 12990 del 2010 e n. 9530 del 2010, nonché, sia pure con
riguardo all’analogo problema della proposizione dell’opposizione al decreto emesso in
materia locativa, con citazione, anziché con ricorso, Cass. n. 797 del 2013) evoca il
principio del giusto processo, e, per altro verso, richiama Cass. sez. un. n. 8941 del 2011.
Con la conseguenza che il ricorso impingerebbe nella inammissibilità-infondatezza di
cui all’art. 360-bis n. 1 c.p.c. alla stregua di Cass. sez. un. n. 19051 del 2010.
In particolare, l’evocazione di Cass. sez. un. n. 8941 del 2011 non sembrerebbe
idonea a suggerire un superamento del detto orientamento, in quanto il principio da essa
sancito ha riguardato un caso del tutto particolare di mancata previsione della forma della
domanda introduttiva del giudizio e, peraltro, concernente non già un atto introduttivo di
un grado di impugnazione compiuto con rito difforme da quello in cui la causa era
incardinata.>>.
§2. Il Collegio osserva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della
relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalla memoria di parte ricorrente.
Rileva anzi che in via preliminare dev’essere un’ulteriore e prevalente causa di
inammissibilità, emergente dalla circostanza che il ricorso è stato notificato tardivamente,
in quanto la controparte aveva notificato la sentenza impugnata e l’esercizio del diritto di
impugnazione è avvenuto tardivamente, cioè oltre il termine c.d. breve da esso decorrente.
Detta circostanza era stata evidenziata dal controricorso e non era stata considerata
dalla relazione.
4
Est. Cdns.Aaffae1e Frasca

R.g.n. 22968-11 (c.c. 7.11.2013)

Essa è stata prospettata assumendosi che copia della sentenza impugnata venne
notificata alla ricorrente presso il domicilio eletto dai suoi difensori nel giudizio di appello,
che, avendo indicato come domicilio un luogo in Roma, risultavano domiciliati presso la
cancelleria della Corte territoriale ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (norma
pienamente applicabile al giudizio, giusta Cass. sez. un. n. 10143 del 2012). Nel
controricorso si è evidenziato che, in ragione di tale domiciliazione la notifica della
sentenza venne effettuata il 3 giungo 2011 presso quella cancelleria e solo ulteriormente a

mezzo posta presso il domicilio eletto in Roma, onde, assumendo valore la prima
notificazione, il ricorso, essendo stato notificato dal punto di vista della ricorrente il 23
settembre 2011, risultava tardivo, in quanto, pur al netto della sospensione dei termini nel
periodo 1° agosto-15 settembre 2011, la notifica risultava, come risulta, intempestiva,
perché avvenuta oltre i sessanta giorni.
Le allegazioni in tal senso sono state ampiamente documentate tramite le produzioni
che le evidenziano, che anzi, nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., sono state anche
riprodotte nel controricorso.
Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile per tardività.
§3. Tuttavia il Collegio, dato che il riscontro della causa di inammissibilità ex art.
366 n. 3 c.p.c., in quanto possibile senza la lettura del controricorso, è avvenuto prima
dell’esame di esso, ritiene opportuno ribadire che le osservazioni della memoria, là dove si
sostanziano nel prospettare che l’esposizione del fatto si sarebbe potuta desumere dai
motivi, sarebbero state prive di fondamento, come pure le ulteriori deduzioni che
prospettano che la giurisprudenza richiamata nella relazione si presenterebbe
eccessivamente formalistica anche in ottica di rilevanza della CEDU.
La prima prospettazione, se fosse congrua, segnerebbe la negazione stessa della
rilevanza del principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, perché si
risolverebbe semplicemente nella conclusione dell’irrilevanza della adozione da parte del
ricorrente di una tecnica di assolvimento del requisito del n. 3 mediante individuazione del
fatto tramite la riproduzione di atti del merito. Ne deriverebbe che il principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite non sarebbe mai applicabile. Né potrebbe predicarsene
un’applicazione condizionata all’esito della lettura dell’illustrazione dei motivi, perché ciò
equivarrebbe a ritenere che è la mancanza dell’esposizione del fatto in detta illustrazione
ad assumere rilievo decisivo e non l’assemblaggio o l’indiscriminata riproduzione degli atti
del giudizio di merito a costituire inosservanza dell’art. 366 n. 3 c.p.c.

5
Est. Cons.

le Frasca

R.g.n. 22968-11 (c.c. 7.11.2013)

Ne deriverebbe che la figura di inosservanza individuata dalla giurisprudenza di cui
Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 costituisce l’approdo finirebbe per essere del tutto virtuale.
Si deve, poi, osservare che, di fronte ad un ricorso nel quale il litigante in cassazione,
che deve avere un’assistenza tecnica particolarmente qualificata, affidi ad una parte
specifica del ricorso, secondo lo schema auspicato dall’art. 366 c.p.c., l’individuazione del
requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., la Corte di cassazione non sembra legittimata a
ricercare, contro la scelta formale fatta dal medesimo, quel requisito aliunde e, dunque, nei

motivi. E’ sufficiente osservare che tanto significherebbe non tenere conto dell’atteggiarsi
del potere di introdurre la domanda di impugnazione quanto al requisito dell’esposizione
del fatto, che si è espresso nel ricorso per cassazione in un certo modo, cioè con
l’indiscriminata riproduzione, e che implica che una ricerca di detta esposizione nei motivi
non risulterebbe giustificata secondo l’intenzione del ricorrente.
Ben diverso è il caso in cui manchi invece una parte del ricorso destinata
all’esposizione del fatto: in tal caso, essendosi la domanda di impugnazione articolata
formalmente con i motivi, è consentito ricercare se lo scopo cui avrebbe dovuto assolvere
una parte apposita del ricorso dedicata all’esposizione risulti raggiunto per il modo in cui
sono esposti i motivi e cioè o perché esso offre una informazione completa sul fatto
sostanziale e processuale.
Non altrettanto dicasi se nel ricorso il ricorrente ha inteso destinare una parte
apposita di esso all’esposizione e lo ha fatto con le indicate tecniche.
Quanto sostenuto è pienamente conforme a ciò che, con riguardo al problema, hanno
ritenuto le stesse Sezioni Unite, là dove, dopo avere individuato il principio di diritto per
cui non si può assolvere all’onere di cui al n. 3 dell’art. 366 tramite la riproduzione degli
atti del giudizio di merito e dopo avere osservato espressamente che «La riproduzione
totale o parziale della sentenza impugnata può dunque ritenersi idonea ad integrare il
requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione
dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass., n. 5836/2011).», hanno
affermato che «Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti
una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei
motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili
della vicenda sottostante al ricorso stesso»: è palese che il riferimento alla mancanza di
una parte dedicata formalmente all’esposizione sommaria del fatto, sottende che le Sezioni
Unite hanno inteso limitare la possibilità di ricercare l’esposizione del fatto nei motivi al

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Est. Cons. R ffaele Frasca

R.g.n. 22968-11 (c.c. 7.11.2013)

solo caso in cui tale parte formale non vi sia e non estenderla al caso di esposizione
presente con la tecnica dell’assemblaggio o della riproduzione degli atti.
Prima di esaminare i motivi la Corte di cassazione dev’essere, invece, messa in
grado, attraverso una riassuntiva esposizione di percepire sia l’origine sostanziale della
vicenda di cui è processo, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito, in
modo da poter poi procedere allo scrutinio dei motivi con i dati indispensabili per valutare
se, in relazione all’atteggiarsi della detta vicenda ed allo svolgimento processuale i motivi

sono deducibili e pertinenti, valutazione che è possibile solo se chi li esamina è stato messo
al corrente della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e non, come
invece, opina parte ricorrente, nei limiti di quanto, secondo la prospettazione del motivo,
fonda il motivo. Infatti, la sola percezione di quella parte dello svolgimento processuale
funzionale alla prospettazione del motivo potrebbe, se non esaminata al lume di una previa
percezione del fatto sostanziale e processuale nella sua interezza, risultare inidonea a
consentire alla Corte di apprezzare se, in relazione a detto fatto, il motivo ha possibilità di
essere dedotto in Cassazione.
D’altro canto, allorquando il ricorrente in cassazione rediga il ricorso in modi simili a
quello che presenta il ricorso in esame, cioè ritenendo di assolvere al requisito di cui
all’art. 366 n. 3 c.p.c. tramite la riproduzione di una congerie di atti, poiché è egli stesso
che ha indicato alla Corte la modalità di assolvimento dell’onere di enunciare detto
requisito, resta preclusa la possibilità di procedere alla lettura dei motivi per valutare se da
essi, in ipotesi emerga l’esposizione del fatto per quanto necessario al loro esame.
Non è senza rilievo, d’altronde, che un criterio come quello predicato dalla
ricorrente, cioè che di fronte ad un’esposizione assemblata o riproduttiva comunque si
debba procedere alla lettura dei motivi per vedere se in essi si coglie l’esposizione del
fatto, comporterebbe un dispendio di energie e di tempo da parte della Corte di cassazione
e ciò per un atteggiamento del ricorrente di mancato rispetto del modello legale del ricorso
che non è frutto di particolare rigore formalistico o di prescrizione legislativa
eccessivamente rigorosa, sì da poter incidere, anche nell’ottica della CEDU, sull’effettività
del rimedio del ricorso per cassazione, una volta ammesso dall’ordinamento, ma
semplicemente di una scelta che in modo palese contraddice una prescrizione legislativa
semplice e facilmente osservabile, qual è quella di riassumere il fatto sostanziale e
processuale e, quindi, collocare il giudizio di cassazione nella cornice della sua percezione.
Di fronte ad un ricorso che per l’adozione della nota tecnica non ha messo in grado la
Corte di percepire il fatto sostanziale e processuale, e, quindi non solo in una situazione di
7
Est. Cons. 1ffaé1e Frasca

R.g.n. 22968-11 (c.c. 7.11.2013)

conclamata mancanza formale di un idoneo requisito del n. 3 dell’art. 366 c.p.c., del resto
non impositivo di particolari difficoltà di adempimenti, bensì anche di fronte alla
percezione di un atteggiamento del ricorrente che ha ritenuto di adempiervi in modo
erroneo, cioè con tutti o una serie di atti integrali del giudizio invece che con una modesta
attività riassuntiva, si dovrebbe, del resto, procedere alla lettura dei motivi “alla cieca” e
contro la stessa volontà così manifestata dal ricorrente.
Va, d’altronde rilevato che, essendo il modello legale del contenuto del ricorso per

cassazione previsto con l’onere di redigere in una sua parte l’esposizione sommaria, una
volta che il ricorrente ha inteso assolvere a tale requisito con una simile parte, ma con una
modalità erronea, la stessa ricerca in altra parte del ricorso, come quella destinata secondo
lo schema legale all’enunciazione dei motivi, rappresenterebbe una manifesta
contraddizione della volontà del ricorrente, che, adempiendo in quel modo, ha inteso
assolvere con esso al requisito. E’ vero che la volontà riguardo all’atto processuale non ha
rilievo, ma ai fini della individnazione della sua efficacia e non già della stessa scelta della
forma da parte di chi lo compie.
Le svolte considerazioni sono sufficienti ad evidenziare l’infondatezza della
argomentazione della memoria, non senza che debba pure rilevarsi che nella specie, ove
fosse stato possibile desumere dal motivo l’esposizione, si sarebbe dovuto considerare che
i ricorrenti nella memoria non hanno dimostrato come e perché espressioni
dell’illustrazione del motivo dovrebbero assumere il carattere di quella esposizione, ma lo
hanno assunto del tutto apoditticamente facendo riferimento a parti dell’illustrazione del
motivo a carattere argomentativo o riproduttive della sentenza impugnata e non descrittive
del fatto.
Il principio di diritto che giustifica la conferma del rilievo di inammissibilità del
ricorso per inosservanza dell’art. 366 n. 3 c.p.c. è il seguente: <>.
§4. Il Collegio, per completezza, rileva che anche le argomentazioni svolte dalla
memoria riguardo alla valutazione della relazione in punto di persistente validità della
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Est. Cons. Raffae1e Frasca

R.g.n. 22968-11 (c.c. 7.11.2013)
giurisprudenza sul merito della questione che pone il ricorso, là dove evocano il principio
del giusto processo sarebbero state del tutto inidonee a superare il vaglio di cui all’art. 360-

bis n. 1 c.p.c. e ciò per la semplice ragione che non è dato comprendere come la
prescrizione di un onere di rispettare una certa forma per l’esercizio dell’impugnazione,
che è quella propria del rito con cui la causa è stata trattata possa, in quanto la sua
inosservanza determini l’inammissibilità dell’impugnazione, possa rappresentare un onere

§5. Il ricorso è dichiarato conclusivamente inammissibile.
§6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n.
140 del 2012.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimiladuecento, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 7
novembre 2013.

eccessivamente gravoso per il litigante.

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