Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1014 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 1014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27337-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA, 50,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGNAZIO DANZUSO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1616/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.A. dell’avviso di accertamento con il quale, sulla base di applicazione dello studio di settore, era stato rettificato, ai fini IRPEF ed IRAP, il reddito dichiarato nell’anno 2007, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello del contribuente, riformava la decisione di primo grado ed annullava l’accertamento impugnato, per la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra il verbale di chiusura delle operazioni e la notifica dell’avviso di accertamento previsto dalla L. n. 212 del 2002, art. 12, comma 7, esteso anche ai casi, come quello oggetto della presente controversia, di istruttoria condotta nella sede dell’Ufficio Tributario.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo – con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 è manifestamente fondato.

2. Sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass. SS. UU. n. 24823/15 cit.).

3. Nel caso in esame, essendo pacifico che la verifica venne svolta “a tavolino”, la sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia perchè, adeguandosi ai superiori principi, proceda all’esame anche delle questioni ritenute assorbite e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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