Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10139 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14904-2014 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORTE DI

CASSAZIONE, presso lo studio dell’avvocato MARIAROSARIA CICATIELLO,

che la rappresenta e difende; ammessa al gratuito patrocinio;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA DI RITO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GENNARO GENNARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4137/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da D.S.A. contro la sentenza del Tribunale di Avellino che, pronunciando nel giudizio di separazione da lei promosso nei confronti del marito F.V., aveva – per ciò che in questa sede ancora rileva – respinto la sua domanda di addebito, ponendo a carico del convenuto un assegno per il suo mantenimento e per quello della figlia G. di Euro 400 mensili.

D.S. ha impugnato la sentenza, pubblicata il 25.11.013, con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui F.V. ha resistito con controricorso.

2) La ricorrente, con il primo motivo, lamenta che il giudice del gravame abbia omesso di rilevare la tardività, e la conseguente inammissibilità, della domanda di addebito avanzata da F. nei suoi confronti (respinta nel merito dal primo giudice e non riproposta in grado d’appello).

2.1) Col secondo si duole del rigetto della sua domanda di addebito, asseritamente dovuto all’omessa od incompleta valutazione della prova testimoniale, a sua volta determinata dall’errato presupposto della proposizione in giudizio della medesima e contrapposta domanda da parte del marito.

2.3) Col terzo lamenta il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento anche per i figli S. e L., maggiorenni ma, a suo dire, e contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, non ancora autosufficienti.

3) E’ stata depositata proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. che, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è stata tempestivamente notificata alle parti, che non hanno depositato memorie.

4) Il primo motivo è inammissibile.

Il capo della sentenza del tribunale che ha respinto nel merito la domanda di addebito avanzata da F.V., non riproposta in grado d’appello, risulta infatti coperto da giudicato interno. La corte d’appello, pertanto, non ha pronunciato su tale domanda, nè, in difetto di un’eccezione di inammissibilità della stessa (che non risulta essere stata avanzata nel grado dall’odierna ricorrente) avrebbe potuto rilevarne d’ufficio la tardività. Va aggiunto che D.S., che è parte vittoriosa rispetto alla predetta domanda, difettava (e difetta) totalmente d’interesse a sollevare detta eccezione.

3.1) Anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione della prova, difforme da quella operata dal giudice del merito, mentre non specificano (secondo quanto richiesto dall’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) quali siano i fatti decisivi controversi non esaminati dalla corte d’appello che, ove considerati, avrebbero condotto all’accoglimento del gravame.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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