Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10139 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 16/04/2021), n.10139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20248/2016 proposto da:

Z.E., rappresentato e difeso dall’avv. ATTILIO FALISELLI;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. PARIDE BERSELLI;

– controricorrrente –

avverso la sentenza n. 97/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata, il 01/02/2016;

udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Nel 2000 Me.Fr. conveniva in giudizio Z.E. e W. per ottenerne la condanna al pagamento di due somme di denaro a titolo di ingiustificato arricchimento: il figlio M.A. aveva conferito ad Z.E. una procura speciale a vendere sulla base di un’altra procura a lui conferita dalla madre; Z.E. aveva versato all’attrice Lire 20 milioni quale prezzo della vendita, avvenuta nel gennaio 1999, al proprio figlio Z.W. di un immobile di proprietà dell’attrice, cifra inferiore al valore dell’immobile (pari a Lire 43 milioni). Si costituivano Z.E. e W. facendo valere domande riconvenzionali e chiamando in causa M.A. dal quale domandavano di essere garantiti. Si costituiva M.A., facendo valere una domanda riconvenzionale nei confronti di Z.E., chiedendone la condanna a pagare 49 milioni di Lire quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile svolti su suo incarico. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 28 dicembre 2010, rigettava le domande dell’attrice nei confronti dei convenuti Z.E. e W., accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali da questi ultimi proposte nei confronti dell’attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale di M.A., condannando Z.E. a pagare Euro 15.000.

2. Z.E. impugnava la sentenza. La Corte d’appello di Brescia – con sentenza 1 febbraio 2016, n. 97 – ha rigettato l’impugnazione.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Z.E.. Resiste con controricorso M.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in sette motivi.

1. Il primo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della norma di diritto stabilita dall’art. 100 c.p.c.”: la Corte d’appello, nel rigettare per carenza di interesse il motivo di gravame con cui il ricorrente aveva chiesto di dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal terzo M. chiamato in garanzia impropria, avrebbe violato i principi sull’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., interesse che va affermato quando “la parte deduce che non sia esaminabile una domanda di condanna formulata nei suoi confronti”.

Il motivo è inammissibile: del tutto generico (v. anche i poco comprensibili rilievi alle pp. 5 e 6 del ricorso), non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata e non tiene conto del motivo di gravame fatto valere (motivo che il ricorrente, in violazione dell’obbligo di specificità, non trascrive). A fronte di un motivo d’appello che censurava la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (v. p. 4 del provvedimento impugnato), non essendo l’eccezione di novità della domanda riconvenzionale, nella parte in cui faceva riferimento a lavori svolti in altri appartamenti siti in (OMISSIS), stata presa in considerazione dal Tribunale, la Corte d’appello ha rilevato che la domanda riconvenzionale è stata esaminata solo in relazione ai lavori svolti nell’immobile di (OMISSIS) per cui è causa, così che – ha correttamente concluso la Corte – non vi era interesse alcuno di Z. a dolersi della mancata pronuncia sulla eccezione.

2. Il secondo motivo contesta “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della norma di diritto stabilita dall’art. 36 c.p.c.” per “avere deciso una domanda di condanna proposta da un terzo chiamato in garanzia impropria, fondata su proprio titolo autonomo e distinto da quelli già appartenenti alla causa”.

Il motivo, connesso al precedente, è inammissibile. Il ricorrente non si confronta, anche in questo caso, con la motivazione della pronuncia impugnata e con il motivo di gravame da egli fatto valere. Con il primo motivo di gravame – come si è già detto non trascritto nel ricorso in violazione dell’onere di specificità del medesimo – il ricorrente aveva lamentato la proposizione di una domanda riconvenzionale che, in parte, faceva riferimento a lavori effettuati su appartamenti siti in un altro luogo, così che la domanda non rientrava nei casi di cui all’art. 36 c.p.c. (v. p. 6 del provvedimento impugnato). Alla doglianza la Corte d’appello ha risposto (v. supra sub 1) che la domanda è stata esaminata solo in relazione ai lavori svolti nell’immobile di (OMISSIS) per cui è causa, così che l’appellante ora ricorrente non aveva interesse a proporre doglianze in relazione alla proposizione della domanda medesima.

3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente collegati:

– il terzo fa valere “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per insanabile contraddizione nelle ragioni addotte per rigettare l’eccezione dell’appellante, che aveva dedotto l’esistenza di una causa impeditiva e/o estintiva del preteso credito azionato in via riconvenzionale”;

– il quarto lamenta “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per assenza di motivazione sul fatto decisivo, ovvero che i lavori di ristrutturazione oggetto della richiesta dell’appellato fossero diversi rispetto a quelli dallo stesso promessi con patto presente nel preliminare dell’1 maggio 1997”;

– il quinto contesta “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto di cui agli artt. 1362-1371 c.c., sull’interpretazione dell’impegno negoziale assunto dall’appellato di consegnare finito l’immobile/immobili” con patto presente nel preliminare dell’1 maggio 1997.

I motivi non possono essere accolti.

Il terzo è inammissibile in quanto fa valere un supposto vizio di contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, quando la contraddittorietà della motivazione è vizio che era previsto dell’art. 360, n. 5, con formulazione non applicabile ratione temporis al caso di specie; la dedotta contraddizione, poi, non sussiste (la Corte d’appello ha infatti osservato che una cosa sono i precedenti lavori svolti in relazione all’immobile oggetto del preliminare del 1997, altra cosa sono i successivi lavori oggetto di causa, sostanzialmente svolti per l’unificazione delle due porzioni immobiliari acquistate dal ricorrente), attenendo piuttosto la censura alla prova dell’effettuazione dei lavori da parte di M., prova ritenuta raggiunta dai giudici di merito e invece negata dal ricorrente. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile in quanto fa valere ai sensi del n. 3 il vizio di mancanza di motivazione, vizio che peraltro non sussiste in quanto la pronuncia impugnata non è priva di motivazione circa la diversità, appunto, dei lavori attinenti l’immobile oggetto del preliminare del 1997 e quelli invece relativi all’immobile acquistato nel 1999, lavori relativi – secondo l’accertamento in fatto posto in essere dai giudici di merito – all’unificazione della porzione immobiliare con quella precedentemente acquistata (circa i limiti del controllo sulla motivazione da parte di questa Corte, limitato al “minimo costituzionale”, v. per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).

E’ inammissibile pure il quinto motivo che ripropone la doglianza sotto il profilo del mancato rispetto da parte della Corte d’appello dei canoni di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.: secondo il ricorrente dal contratto preliminare del 1997 si ricaverebbe che l’appellato avrebbe assunto l’obbligo di consegnare al ricorrente due immobili “finiti”, quello promesso in permuta e oggetto del contratto e quello, di proprietà di Me.Fr., che sarà poi venduto nel 1999, ma tale interpretazione non viene in alcun modo argomentata, anzi si

parla di immobili al plurale quando nell’unica clausola del contratto riportata dal ricorrente (p. 12 del ricorso) si fa riferimento, al singolare, di “immobile completamente finito”.

4. Il sesto e il settimo motivo propongono un’identica doglianza: – il sesto motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto di cui agli artt. 10,14 e 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5” per avere la Corte d’appello liquidato le spese di lite a favore della parte vittoriosa nei valori massimi invece che medi, in quanto il valore della causa era di Euro 29.821,80;

– il settimo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto di cui agli artt. 10,14,91 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6, e D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5” per avere la Corte d’appello liquidato le spese lite nei valori massimi per ogni singola fase, senza motivare l’applicato aumento rispetto ai valori medi.

I motivi non possono accolti: la Corte d’appello – che poteva, ai sensi dell’art. 4 del D.M. richiamato, applicare i valori medi aumentati sino all’80 per cento – ha in realtà proprio applicato i valori medi di cui alla

tabella allegata al D.M. (per le cause il cui valore va da 26.000,01 a 52.000, valore indicato dal ricorrente, la tabella indica infatti le somme liquidate dalla Corte d’appello, ossia 1.950 Euro per la fase di studio, 1.350 Euro per la fase introduttiva e 3.305 Euro per la fase decisionale).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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