Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10139 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10139 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13840-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO,
PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BARONE ANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 106/2012 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 25.1.2012, depositata il 13/03/2012;

Data pubblicazione: 09/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli
scritti.

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. : “La Corte di appello di Salerno, in riforma
della decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al pagamento in
favore di Anna Barone dei benefici previdenziali ex art. 13 L. n. 257
del 1992 e succ. mod., oltre accessori.
La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha ritenuto inapplicabile
la decadenza di cui all’art. 47 d.l. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del
2003 e succ. integr , in base al disposto delll’art. 3 comma 132 della L.
n. 350 del 2003 che fa salve le disposizioni precedenti per i lavoratori
che al 2.10.2003 abbiano maturato o avrebbero maturato per effetto
del beneficio della rivalutazione dei periodi contributivi il diritto a
pernsione affermato la proponibilità del ricorso giudiziale della
lavoratrice, pur in assenza di precedente domanda amministrativa
all’INPS, osservando che siffatta istanza non era necessaria in quanto,
alla luce della formulazione dell’art. 13, comma VIII, della L. n.257 del
1992 , il diritto alla rivalutazione contributiva sorgeva ex lege in
correlazione con il relativo presupposto quindi senza necessità di
presentazione di istanza amministrativa per quei lavoratori che,come
l’odierna intimata, erano già titolari di pensione alla data di entrata in
vigore del. D. lgs n.269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003 il cui art.
47, comma 5°, aveva reso obbligatoria ai fini del riconoscimento del
beneficio la presentazione di domanda all’INAIL; punvtualizzava che,
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Fatto e diritto

in ogni caso, la domanda amministrativa doveva in concreto ritenersi
presentata avuto riguardo alla istanza inoltrata all’INAIL,
specificamente intesa al riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai
fini dei benefici previdenziali .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base

8 della L. n. 533 del 1973 e dell’art. 443 cod. proc. civ. , per avere la
Corte territoriale ritenuto proponibile il ricorso giudiziale pur avendo
accertato l’assenza di preventiva domanda amministrativa all’INPS.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
È condivisibile la tesi dell’INPS relativa all’autonomia del beneficio
della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema
assicurativo-previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua
indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di
una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche
successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto
di autonomo accertamento.
Come affermato da questa Corte “La rideterminazione della pensione
a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento – anche
se con effetti retroattivi – della posizione contributiva è un fatto
consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come
correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o
erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della
distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della
decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento
della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto presentata
da soggetto già pensionato. Peraltro l’art. 47 contiene la previsione
generica di “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, nel
cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla
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di un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 7 e

posizione contributiva. Nello stesso senso, peraltro, si è già
pronunciata questa Corte in fattispecie identiche (Cass. n. 12685/2008;
conf. Cass. n. 7138/2011 e 8926/2011;cfr. anche Cass. n. 15521/2008
riguardo al diritto al riscatto degli anni di laurea, a nulla rilevando ai fini
in esame il rilievo della possibilità di riproporre la domanda di riscatto

frattempo)” ( Cass. ord. n.1629 /2012) . In questa prospettiva è stato
altresì precisato che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di
proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda
di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto,
nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n.
15008/2005). per cui è da escludere che possa farsi a tale fine utile
riferimento alla domanda amministrativa presentata all’INAIL.
Essendosi la Corte territoriale discostata dai suddetti principi il
Collegio, riunito in camera di consiglio, valuterà se il ricorso non sia
manifestamente fondato.”
L’ INPS ha depositato memoria.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia e con il principio generale, secondo il quale
la domanda giudiziale deve essere preceduta, a pena di improponibilità,
da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la
prestazione ed è necessaria in ogni caso in cui occorra fare conoscere
all’ente i presupposti del diritto alla prestazione . E’ stato , infatti,
chiarito che “La domanda amministrativa di prestazione previdenziale
all’ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di
ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso
introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443
cod. proc. civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi
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con riferimento alla posizione contributiva e all’età maturatesi nel

un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia
prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione
progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita
dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere
assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se

Ricorre, pertanto,con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375,
comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale.
Conseguentemente il ricorso va accolto e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della
originaria domanda, in ragione della improponibilità della stessa.
Le obiettive difficoltà ricostruttive della disciplina di riferimento, anche
in ragione dei ripetuti interventi legislativi, giustifica la compensazione
delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo,
nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero
giudizio.

Roma, 25 marzo 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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sopravvenuta nel corso del giudizio.” ( Cass. n. 732 del 2007) .

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