Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10139 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/05/2011), n.10139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini

n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Stella Richter Paolo, dal quale

è rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Marco Dalla Fior,

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Granisci n.

36, presso lo studio dell’Avvocato Totino Carlo, dal quale è

rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Margoni Gianni, per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 252 del 2004,

depositata il 25 giugno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

uditi gli avvocati Rosanna Serafini, per delega, e Carlo Totino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 luglio 1998, C. F. ha convenuto, dinnanzi al Tribunale di Trento, B. C., chiedendone la condanna alla demolizione della parte di fabbricato che la stessa aveva illegittimamente sopraelevato, in violazione delle norme sulle distanze.

Costituitosi il contraddittorio, la B. ha eccepito la inapplicabilità delle norme sulle distanze per essere il proprio fondo separato da quello dell’attore da una strada pubblica, denominata tavolarmente come transito, di cui il Comune di Caldonazzo, unitamente all’attore e ad essa convenuta, nonchè ad altre circa cinquanta persone, era proprietario.

L’adito Tribunale, espletata l’istruttoria a mezzo testimoni e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 9 luglio 2002, ha rigettato la domanda, ritenendo provata la natura pubblica della strada in questione sulla base della documentazione acquisita (attestazione del Sindaco di Caldonazzo in data 11 novembre 1998;

delibera del Consiglio comunale del 1970) e della espletata prova per testi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il C. e, nella resistenza della B., la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 25 giugno 2004, ha rigettato il gravame.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti che una strada deve possedere per essere qualificata come pubblica o di uso pubblico, la corte d’appello ha ritenuto come particolarmente significativi, ai fini della qualificazione della strada in questione come pubblica, il fatto che la strada, denominata “Corte Celeste”, fosse posta all’interno del centro storico di (OMISSIS) e fosse tavolarmente iscritta come transito, e che apparisse in comunicazione diretta, su entrambi i fondi, con il suolo pubblico, sì da consentire l’accesso a strade comunali, come affermato dal Sindaco nella richiamata attestazione, confermata in sede di esame testimoniale dal segretario comunale di (OMISSIS). A fronte di tali elementi, la Corte d’appello ha quindi fatto applicazione della presunzione di appartenenza della strada al Comune, sancita dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, All. F (Cass. n. 12540 del 2002), non superata dalla prova contraria della esistenza di una consuetudine locale, escludente il carattere di demanialità, o di una convenzione che attribuisse la proprietà della strada ad un soggetto diverso dal Comune o ne attestasse la natura privata. In proposito, ha concluso la Corte territoriale, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, non emergeva la prova contraria, e anzi i testi richiamati nella sentenza di primo grado avevano confermato che in quella strada, anche per maggior comodità, vi passavano anche altri cittadini del Comune di Caldonazzo, senza opposizione dei consociati; inoltre, il segretario comunale aveva riferito, in base alle informazioni assunte presso gli uffici, che la strada in questione era stata asfaltata e mantenuta per fognature e allacci vari dal Comune.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il C. sulla base di un unico complesso motivo; ha resistito, con controricorso, l’intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c., comma 3, e art. 879 cod. civ., comma 2; violazione ed erronea applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 22, All. F; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi necessari e idonei a qualificare una strada come pubblica, nonchè vizio di motivazione e omessa pronuncia.

Il ricorrente rileva innanzitutto che, avendo la convenuta eccepito la inapplicabilità della normativa sulle distanze, sulla violazione della quale si basava la domanda, in considerazione della natura pubblica della strada, era onere della medesima convenuta fornire la prova di tale carattere della strada stessa, essendo in giudizio stata accertata l’inesistenza tra i fabbricati delle parti delle distanze prescritte dall’art. 907 cod. civ..

Richiamati quindi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui requisiti rilevanti ai fini della qualificazione di una strada come pubblica ai sensi dell’art. 879 cod. civ., comma 2, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello svolto alcun accertamento in ordine alle consuetudini in uso sulla strada denominata Corte Celeste, essendosi, nella sostanza, limitata a rilevare che la detta strada metteva in comunicazione con il suolo pubblico, peraltro errando, giacchè non risultava vero che la stessa mettesse in comunicazione due vie pubbliche, nel senso che costituisse l’unico passaggio consentito. Corte Celeste è infatti una semplice scorciatoia, il cui uso a persone diverse dai proprietari, peraltro solo a piedi o con veicoli a due ruote e mai con automobili, è consentito per mera tolleranza dei proprietari, sicchè doveva escludersi la configurabilità, nella specie, di un uso pubblico da parte della collettività. Rilevante sarebbe poi il dato della toponomastica, atteso che tutte le strade del Comune sono denominate via o viale, mentre la strada in questione è denominata Corte, e non è preceduta da uno dei detti sostantivi, il che denoterebbe che la stessa è stata qualificata come strada interna.

In ogni caso, osserva il ricorrente, la deroga di cui all’art. 879 cod. civ., attesa la sua natura di norma eccezionale, opererebbe solo con riferimento a strade propriamente pubbliche, e cioè che appartengano ad un ente pubblico autarchico territoriale, o che siano state poste volontariamente a disposizione della collettività per il pubblico transito. Del resto, difetta nel caso di specie ogni manifestazione di volontà in tal senso da parte del Comune.

La Corte d’appello, assume ancora il ricorrente, avrebbe errato nel fare applicazione al caso di specie della presunzione di demanialità, omettendo di considerare che la strada in questione non appartiene ad un ente pubblico e che non è integrata nella funzione viaria del Comune, nel senso che non costituisce un collegamento necessario per la viabilità pubblica, costituendo al più una scorciatoia.

Il ricorso è infondato.

La Corte d’appello, come si è rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie richiamate in sentenza, ha desunto l’esistenza di un asservimento della strada in questione, peraltro in parte di proprietà del Comune, alle esigenze di una collettività indistinta di persone. E’ ben vero che nella sentenza impugnata non viene menzionato alcun titolo in base al quale possa essersi verificato il trasferimento del bene alla proprietà pubblica ovvero alcuna convenzione tra i privati proprietari della strada stessa,; tuttavia, gli elementi riferiti inducono a ritenere che la Corte d’appello abbia valutato che l’uso pubblico della strada denominata Corte Celeste si sia protratto per un tempo idoneo a determinare la costituzione della servitù di uso pubblico per usucapione, atteso che tra le fonti del proprio convincimento, non utilmente contrastate dal ricorrente, sono menzionati sia elementi strutturali, quali la destinazione della Corte a collegamento tra due strade comunali, sia ulteriori indici risalenti nel tempo (delibera del Consiglio comunale di Caldonazzo del settembre 1970) e prima ancora l’intavolazione dell’area in questione come destinata a “transito”, avvalorati dalla deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado.

L’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello costituisce adeguato fondamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente.

Le censure che questi propone, contrariamente a quanto affermato all’inizio dello svolgimento del motivo, si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità, in violazione, tra l’altro, del principio di autosufficienza. Non risultano trascritte le risultanze istruttorie assunte nel corso del giudizio e, da quel che si desume dalle affermazioni dei testi riferite sinteticamente in ricorso, non si evidenzia una deposizione non valutata, o mal valutata dalla Corte d’appello che abbia il carattere della decisività. Inoltre, il ricorso è affidato a una parte descrittiva delle consuetudini in uso nell’ambito di Corte Celeste;

consuetudini che il ricorrente sostiene che non sarebbero state in alcun modo considerate dalla Corte d’appello. Il medesimo ricorrente, peraltro, ha omesso di riferire le fonti di prova ritualmente acquisite nel corso del giudizio dalle quali si sarebbe dovuta desumere l’esistenza delle consuetudini meramente allegate con finalità descrittiva. Nè il ricorrente si duole della mancata ammissione di mezzi di prova volti a dimostrare la sussistenza delle dette consuetudini; doglianza, questa, che sarebbe comunque inammissibile non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto della memoria istruttoria di cui è menzione nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente riferisce circostanze relative al parcheggio sull’area denominata Corte Celeste; alla esecuzione dell’asfaltatura e del collegamento all’acquedotto comunale a cura del Comune ma a spese dei proprietari degli edifici insistenti su Corte Celeste; alla predisposizione a cura dei medesimi proprietari delle attività folcloristiche che si svolgono nella Corte. Tali circostanze nella sentenza impugnata o risultano valutate in senso diverso da quello preteso dal ricorrente (asfaltatura della strada, manutenzione delle fognature e degli allacci), ovvero non vengono affatto menzionate e il ricorrente non deduce in quali atti del giudizio di primo grado e di appello le dette circostanze sarebbero state affermate e soprattutto quali siano gli elementi probatori che dovrebbero indurre a ritenere le dette circostanze provate e non oggetto di mera allegazione di parte.

Nè può sostenersi, come preteso dal ricorrente, che la disposizione di cui all’art. 879 cod. civ., comma 2, operi solo allorquando sia dimostrata la natura pubblica della strada e non anche nel caso in cui risulti esistente l’asservimento della strada stessa a pubblico transito. Nella giurisprudenza di questa Corte si è infatti chiarito che l’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’art. 879 cod. civ., comma 2, per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacchè il carattere pubblico della strada – rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata – attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all’uso concreto di esso da parte della collettività (v., da ultimo, Cass. n. 6006 del 2008, ed ivi sentenze richiamate: Cass. n. 5172 del 1997; Cass. n. 2463 del 1990;

Cass. n. 307 del 1982).

Sul punto, si deve solo aggiungere che l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello costituisce adeguato fondamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente, sicchè le censure svolte dal ricorrente in ordine alla erronea applicazione, nel caso di specie, della presunzione di demanialità, quand’anche le si volesse ritenere fondate, non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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