Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10138 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21612/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– ricorrente –

contro

GLM COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Isola del Liri

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 308/40/12, pronunciata il 16.4.2012 e

depositata il 26.6.2012

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 17.12.2019 dal

consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La GLM Costruzioni S.r.l., impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Sora, rettificava il reddito d’impresa della società per l’anno 2004 recuperando maggiori imposte IRES, IRAP, IVA, oltre a interessi e sanzioni, avendo reperito nel corso dell’ispezione eseguita documentazione extracontabile per prestazioni di lavoro dipendente ed avendo rilevato che i dati esposti nel modello Unico e negli Studi di Settore risultavano del tutto inattendibili.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso della contribuente con decisione che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, la quale, con sentenza n. 308/40/12, pronunciata il 16.4.2012 e depositata il 26.6.2012, rigettava l’appello dell’Ufficio, nella considerazione che dalle risultanze della verifica non erano emersi elementi probatori della maggiore consistenza reddituale in grado di confermare i maggiori ricavi individuati dallo studio di settore, nè tantomeno risultavano idonee a supportare la ricostruzione induttiva le percentuali di ricarico e di ripartizione tra sub appalto e lavoro diretto, ritenuta generica e priva di riscontri oggettivi.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società contribuente non ha opposto alcuna difesa.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” lamentando che la C.T.R. riducendo la fattispecie ad un accertamento basato su “studi di settore” aveva dato scarsa rilevanza alla documentazione extracontabile rinvenuta che viceversa costituiva un valido elemento indiziario idoneo a giustificare l’accertamento induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex artt. 39 e 40.

2. In via subordinata, l’Agenzia deduce “motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” ritenendo la decisione apertamente viziata sotto il profilo motivazionale.

3. Entrambi i motivi, suscettibili di trattazione congiunta per l’evidente connessione, sono fondati e meritevoli di accoglimento.

4. Ritiene questa Corte che la documentazione extracontabile, rivelatrice dell’utilizzo di lavoro “in nero” da parte della società accertata, rappresenti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dall’art. 2709 c.c. e ss., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. n. 12680/2018 e n. 27622/2018). Inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (Cass. n. 30803/2017; n. 4080/2015; n. 20902/2014). Pertanto, nella specie, l’Agenzia, con il rinvenimento di documentazione extracontabile, nella quale era riportato il totale delle retribuzioni corrisposte, nell’anno 2004, per prestazioni di lavoro dipendente (irregolare), ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società, a nulla rilevando che l’impiego di tale manodopera non abbia trovato conferma in sede penale, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte “nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova” (cfr. ex multis, Cass. n. 10758/15; Cass. n. 5720/2007).

5. Nel caso di specie la C.T.R., da un lato ha omesso di considerare gli elementi indiziari che confermavano la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate e, dall’altro, si è discostato dai principi della giurisprudenza di legittimità sopra indicati. Inoltre, circoscrivendo l’ambito delle proprie valutazioni alla mera applicazione degli studi di settore i quali pur se presi in esame dall’ufficio in sede di verifica, non esaurivano certamente l’intero thema decidendum – ha disatteso totalmente la rilevanza dei brogliacci di ricavi non riportati sulle scritture ufficiali che lasciava “presumere l’esistenza di una doppia contabilità”; elementi che l’Agenzia appellante aveva specificamente evidenziato tra i motivi di impugnazione e che, unitamente con la dedotta inattendibilità della documentazione rinvenuta, non giustificavano le conclusioni dei giudici della Commissione regionale i quali hanno ritenuto i dati raccolti dall’ufficio impositore “tutt’altro che… oggettivi, privi, peraltro, di alcun riscontro” e comunque “inidonei a supportare la ricostruzione induttiva” dell’Ufficio. Dette affermazioni, in assenza di elementi di riscontro e comunque di argomenti logici idonei a superare le acquisizioni e le deduzioni dell’ufficio, si esauriscono in mere affermazioni apodittiche inidonee a sorreggere l’impianto motivazionale che si rivela pertanto assolutamente inconsistente.

6. A tali conclusioni non può che conseguire l’accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame della causa e la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA