Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10138 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8934-2014 proposto da:

C.A., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO PERGAMI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona

del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

107, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PUCILLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALFREDO ARIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2012 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il

20/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l’appello proposto dai coniugi F.F. ed C.A. contro la sentenza del Tribunale di Lecco del 20.7.2012 che, accogliendo la domanda ex art. 2901 c.c. proposta nei loro confronti da Italfondiario s.p.a., ha dichiarato inefficace nei confronti della banca l’atto con il quale essi hanno costituito i loro beni in fondo patrimoniale.

2) A seguito della dichiarazione di inammissibilità del gravame, i coniugi F. hanno impugnato la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui Italfondiario ha resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale ex art. 380 bis c.p.c.

4) Italfondiario ha depositato memoria.

5) Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., non essendovi prova del pregiudizio alle ragioni dei creditori discendente dalla costituzione del fondo oggetto di revocatoria.

6) Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando il giudice d’appello dichiara inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348- bis, il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre “dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità”.

Nella specie l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata agli istanti in data 11.10.2013; ne consegue la tardività del ricorso, proposto con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica soltanto il 28.3.2014 e dunque ben oltre la scadenza del termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.100, di cui 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ìl versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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