Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10138 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 09/05/2011), n.10138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13418/2005 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

CARLINO PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANGEMI Elio;

– ricorrente –

contro

A.V. C.F. (OMISSIS), A.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato LATINI (ST PULSONI)

SIMONA, rappresentati e difesi dall’avvocato LA ROCCA Gaetano;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 547/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato S. Maresca con delega dell’Avv. Gaetano La Rocca

difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto notificato in data 16 ottobre 19 97, A.A. promosse innanzi al Tribunale di Trapani giudizio di divisione della comunione indivisa avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), cui partecipavano, in quote di un terzo ciascuno, oltre l’attore, i suoi fratelli L. e V., convenuti.

L’immobile, consistente in un piccolo fabbricato compreso ne. più ampio complesso edilizio denominato “(OMISSIS)”, era destinato a bar, gestito dalla figlia dell’attore, la quale corrispondeva ai convenuti un canone annuo di L. 4.000.000 ciascuno.

L’attore chiese che venisse accertata la divisibilità dell’immobile, e, in caso negativo, che gli venisse attribuita l’intera proprietà, previa determinazione dei conguagli in danaro in favore dei fratelli.

I convenuti, asserendo la indivisibilità dell’immobile, ne chiesero a Loro volta l’assegnazione congiunta, stante la maggiore entità della loro quota, deducendo la irrilevanza dell’esercizio commerciale gestito dalla nipote, alla quale sarebbe già stata intimata convalida di sfratto per finita locazione.

Dalla espletata consulenza tecnica di ufficio emerse che il bene era divisibile, a prezzo, peraltro, del suo mutamento di destinazione e di una consistente perdita di valore. Il c.t.u. prospettò, pertanto, sia la ipotesi di divisione del fabbricato in due lotti, con assegnazione degli stessi a due dei comunisti e conguaglio a favore del terzo, ovvero l’assegnazione dell’unico bene ad uno solo dei comunisti e la corresponsione a ciascuno degli altri due dei conguagli in danaro.

2. – Con sentenza in data 4 marzo 2000, il Tribunale dichiarò sciolta la comunione tra A., L. e A.V. sul fabbricato di cui si tratta, e, ritenuta nella indivisibilità, ne attribuì la proprietà esclusiva all’attore, che condannò a corrispondere a titolo di conguaglio, a ciascuno dei convenuti. La somma di L. 40.000.000. Osservò il Tribunale che, a norma dell’art. 720 cod. civ., richiamato in via generale dall’art. 1116 cod. civ., in caso di non comoda divisibilità del bene e di pregiudizio alle ragioni della pubblica economia conseguente al suo frazionamento, lo stesso deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell’eccedenza, in un’unica porzione. Il fabbricato oggetto di divisione copriva una superficie utile assai limitata, pari a mq.

88,3, sicchè il suo ulteriore frazionamento in due parti distinte, di dimensioni ancora più ridotte, avrebbe finito per privare l’immobile di qualsiasi utilità. Inoltre, la sottrazione dell’immobile alla sua destinazione a bar, conseguenza pressochè necessaria della suddivisione dell’immobile, avrebbe comportato il venir meno del valore economico del bene, con pregiudizio dell’interesse, anche pubblicistico, alla salvaguardia della capacità reddituale. Tali considerazioni suggerivano l’attribuzione del bene ad una sola delle parti, e soltanto l’attore aveva richiesto per sè l’assegnazione della proprietà dell’intero immobile, a ciò spinto dall’ulteriore interesse ai garantire la continuazione dell’attività commerciale esercitata dalla figlia.

Avverso detta sentenza proposero gravame A.L. e V..

3. – Con sentenza depositata il 14 maggio 2004, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, attribuì congiuntamente agli appellanti La proprietà del fabbricato, condannandoli di pagamento in favore di A.A. della somma di Euro 10329,14 ciascuno, oltre agli interessi nella misura di legge dalla data della sentenza di primo grado.

Osservò la Corte di merito che il Tribunale aveva violato i principi stabiliti dall’art. 720 cod. civ., secondo cui, in caso di immobili non comodamente divisibili, questi debbono essere attribuiti, per intero con. addebito della eccedenza ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi no richiedono congiuntamente l’attribuzione, e che tali criteri, pur non essendo assoluti e cogenti, debbono essere preferibilmente seguiti, non potendo il giudice discostarsene se non per motivi gravi ed attinenti all’interesse comune dei condividenti.

Nella specie, gli appellanti già con comparsa di costituzione e risposta avevano chiesto l’assegnazione congiunta dell’intero immobile sul presupposto della indivisibilità del bene, e poi, in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che rei corso della istruttoria era stata accertata la divisibilità del bene in due unità indipendenti, avevano chiesto che dette unità venissero ad essi attribuite, con l’onere di soddisfare le quote spettanti all’attore, poi appellato. In definitiva, le due domande formulate dagli appellanti nei diversi momenti del primo grado del giudizio, erano, secondo la Corte territoriale, strettamente connesse ed interdipendenti, essendo volte al raggiungimento di un unico risultato pratico, quello di far conseguire comunque ai fratelli che le avevano formulate la titolarità dell’immobile, congiuntamente o in via esclusiva su ciascuna delle due parti in cui esso poteva essere diviso, con la esclusione dei terzo condividente e il soddisfacimento delle ragioni di quest’ultimo mediante un conguaglio in danaro. Era, dunque, da escludere che la proposizione dell’una domanda dovesse necessariamente portare alla rinuncia dell’altra.

In ogni caso, la domanda di assegnazione congiunta ben poteva essere introdotta per la prima volta nel giudizio di appello, attenendo alle modalità di attuazione della divisione e, quindi, risolvendosi nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione.

Nel merito, la Corte osservò che l’attribuzione dell’immobile all’attore nel primo grado del giudizio era stata ricollegata esclusivamente alla utilizzazione dello stesso per fini commerciali di gestione di un bar da parie della figlia dell’attore, estranea alla comunione, e che quindi si trattava di un motivo non rispondente al comune interesse dei condividenti. Sicchè, secondo la Corte, si doveva attribuire l’immobile, con maggiore aderenza al testo dell’art. 720 cod. civ., congiuntamente agli appellanti.

4. – Per la cassazione di tale sentenza, ricorre A.A. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso A. L. e V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso, si deduce la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 189 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito noi ritenere che le conclusioni formulate dai convenuti L. e A.V. in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado dovessero ritenersi riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni definitive e compatibili tra di loro. Al contrario, la domanda di assegnazione congiunta dell’immobile de quo, formulata nella comparsa di risposta dai convenuti L. e A.V., non sarebbe stata conciliabile con quella di assegnazione delle singole unità a ciascuno dei convenuti, proposta in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al g.i.. Dal verbale di udienza del 27 ottobre 1999, risultava che l’avvocato dei convenuti aveva contestato quanto dedotto da controparte, e cioè dall’attore, il quale aveva precisato la non comoda divisibilità del bene, chiedendo che il Tribunale glielo attribuisse: ne sarebbe conseguita la rinuncia del predetto legale alla domanda di assegnazione congiunta di un bene indivisibile, prevista dall’art. 720 cod. civ., solo per i casi di non comoda divisibilità, e la richiesta, del tutto diversa, di assegnazione delle singole unità immobiliari: donde la improponibilità in grado di appello della domanda già rinunciata.

2.1. – La censura non è meritevole di accoglimento.

2.2. – Non è, infatti, ravvisatale, nella specie, alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 cod. proc. civ., di domande o eccezioni o istanze in precedenza formulate non e, di per sè, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l’abbandono, dovendosi ciò escludere non solo quando dette conclusioni ricomprendano una generica richiesta di positiva valutazione di tutte le difese svolte, ma anche quando, pure essendo state precisate conclusioni specifiche e nonostante detta materiale omissione, la complessiva condotta della parte – la cui interpretazione è riservata al giudice del merito – evidenzi l’intento della stessa di mantenere tenne anche le domande, le eccezioni o le istanze a loro volta non specificamente riprodotte, tanto più quando queste, sotto il profilo dell’interesse della parte, risultino strettamente connesse con quelle oggetto delle conclusioni formulate (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 3593 del 2010, n. 14101 del 2008, n. 12416 del 2004, n. 12482 del 2002).

2.3. – Nella specie, la Corte di merito ha rilevato che gli appellanti, a l’atto della costituzione in giudizio, avevano chiesto l’assegnazione congiunta dell’immobile, sul presupposto della indivisibilità dello stesso, e che, in sede di precisazione delle conclusioni, avuto riguardo alle risultanze della c.t.u., che aveva prospettato la possibilità di divisione del bene in due unità indipendenti fra loro, avevano reiterato la richiesta, concludendo per l’attribuzione delle unità ad essi stessi, con obbligo di corresponsione al fratello A., terzo coerede, del conguaglio in danaro. Al riguardo, nella sentenza impugnata si da atto che gli appellanti medesimi, nell’atto di precisare le conclusioni, avevano espressamente fatto riferimento, come era desumibile dalla lettura del verbale dell’udienza istruttoria, alle conclusioni formulate nei precedenti atti difensivi, riportandosi anche ad esse, malgrado tale asserzione non fosse stata riportata nell’epigrafe della sentenza.

Ciò posto, la Corte di merito, alla luce del ricordato orientamento giurisprudenziale, si è posta il problema se la domanda di attribuzione congiunta oggetto dell’atto di costituzione, alla quale era stato operato il richiamo per relationem, fosse conciliabile con quella articolata in sede di conclusioni; ed ha ragionevolmente concluso che le due domande formulate dagli appellanti nei due diversi momenti del primo grado del giudizio fossero da ritenere strettamente connesse, in quanto esse, pur muovendo da presupposti parzialmente diversi, erano volte al conseguimento del medesimo risultato pratico, quello di far conseguire comunque ai due la titolarità dell’immobile, congiuntamente o in via esclusiva per ciascuna delle due parti in cui esso poteva essere diviso, con esclusione della proprietà in capo ad A.A., e attribuzione a quest’ultimo del conguaglio in danaro.

2.4. – Peraltro, va sottolineato che la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare alla quota di uno o più condividenti, con addebito dell’eccedenza in valore, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., sul presupposto della sua indivisibilità, attiene alle modalità di attuazione della divisione e pertanto, risolvendosi nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, è proponibile per la prima volta anche nei giudizio di appello, non costituendo essa una domanda nuova violata dall’art. 345 cod. proc. civ. (v.

Cass. sent. n. 5392 del 1999; cfr. anche Cass., sent. n. 10624 del 2010, n. 14008 del 2008).

3. – Con la seconda doglianza si denuncia la omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i motivi per i quali A.A. aveva chiesto l’attribuzione del bene, che non sarebbero stati da ravvisare nell’interesse, valorizzato come esclusivo dallo stesso giudice di secondo grado, di garantire la continuazione dell’attività commerciale della propria figlia, ma in quelli, diversi, al mantenere la destinazione dell’immobile a bar, di non recare pregiudizio alla pubblica economia, di godere di un bene sul quale aveva investito delle somme, e di gestire il bar unitamente alla figlia. Infine, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di indicare il motivo di comune interesse di A.L. e V. all’attribuzione congiunta del bene, da ravvisarsi, a suo avviso, solo in quello di apportare danno al fratello A..

4.1. – La doglianza è infondata.

4.2. – Deve osservarsi al riguardo che, in tema di divisione ereditaria, nel case in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell’art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividerne titolare della quota maggiore, ovvero a più condividenti ove questi ne abbiano chiesto congiuntamente l’attribuzione, purchè assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione ai opportunità adottata (v., sul punto, Cass., sentt. n. 1164 del 2010, n. 22857 del 2009, n. 24053 del 2008).

Nella specie, non avendo la Corte di merito ritenuto di discostarsi dai predetti criteri, non era tenuta a motivare in ordine all’interesse comune dei condividenti, da ritenere sussistente in re ipsa, per effetto della domanda.

4.3. – Nè alcun rilievo può assumere, nella vicenda, il rilevato Interesse di A.A., che era un interesse di fatto, privo di valore giuridico.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Avuto riguardo alle alterne vicende processuali, si ritiene equa la compensazione totale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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