Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10137 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10137 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 10898-2013 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SPERANZA SS 00974050346, in persona
dei soci RITA VECCHI e LICINIO MERLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo
studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO
2015

BERTAGLIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

495
contro

BALLERINI LOREDANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 10, presso lo studio

Data pubblicazione: 18/05/2015

’dell’avvocato MANLIO INGARRICA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BANCHINI
giusta procura a margine del controricorso;
BENASSI IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO
PREVENTIVO in persona del Commissario Giudiziale,
Dott. ANTONIO DI MEGLIO, ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
PARMA SRL in persona del suo rappresentante legale
Sig. PAOLO FOLLI, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato
MARIO NUZZO, che li rappresenta unitamente
all’avvocato PATRIZIO POZZOLI per la prima societa’,
e unitamente all’avvocato ANDREA MORA per la seconda;
– controricorrenti nonchè contro
INTERNATIONAL CREDITO RECOVERY (8) SRL ;
– intimata –

avverso la sentenza n.

915/2012 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 22/10/2012 R.G.N. 411/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del 20/02/2015

dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ELENA ALLOCCA;
udito l’Avvocato MARIO NUZZO;
udito l’Avvocato MANLIO INGARRICA;
udito l’Avvocato FRANCESCO BANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

o

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

!

l

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del

Tribunale di Parma l’Azienda agricola Speranza, in persona dei
soci Rita Vecchi e Licinio Merli, convenne in giudizio

,

l’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma s.r.1., la Benassi

International Credit Recovery s.r.1., la Sedici banca s.p.a. e

I

l’Eurocredit 99 s.p.a., chiedendo che fosse accertata
l’esistenza e la vigenza del contratto di affitto di fondo
rustico, stipulato con il proprietario Licinio Merli in data l °
febbraio 2004 e con scadenza in data 10 novembre 2024,
asseritamente registrato il 27 ottobre 2008.
A sostegno della domanda espose che il bene immobile
oggetto del contratto era stato pignorato il 13 luglio 2005 e
che essa ricorrente si era opposta all’ordine di liberazione
del bene stesso in vista della vendita all’asta.
Si costituirono in giudizio l’Istituto Vendite Giudiziarie,
la Benassi Impianti, l’International Credit Recovery e la
Sedici banca, chiedendo il rigetto della domanda.
t

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando la parte
attrice alle spese.
2. La pronuncia è stata appellata dall’Azienda agricola
Speranza e nel giudizio di appello è intervenuta Loredana
Ballerini, nella qualità di nuova custode dell’immobile.

Impianti s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, la

La Corte d’appello di Bologna, Sezione specializzata
agraria, con sentenza del 22 ottobre 2012, ha respinto
l’appello, condannando l’appellante alle spese.
Ha osservato la Corte territoriale che la norma dell’art.
41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non può sovrapporsi a

civ. – poste dal legislatore a tutela di altri e più ampi
interessi, non essendo possibile ritenere che i contratti
agrari sfuggano ai vincoli previsti da tali disposizioni
speciali. Per cui la portata innovativa del citato art. 41
doveva ritenersi estesa soltanto alla forma dei contratti e
all’obbligo di trascrizione, ma non poteva prevalere sulla
disciplina dell’espropriazione forzata.
Ciò premesso, la Corte d’appello – richiamati alcuni
principi della giurisprudenza di legittimità in tema di
attribuzione di data certa alle scritture private – ha
osservato che nella specie il timbro postale appariva solo sul
primo foglio della scrittura, mentre sul secondo foglio era
presente solo il timbro dell’Agenzia delle entrate di Parma,
peraltro risultato diverso, quanto alla forma, nelle due copie
allegate. Oltre a ciò, il timbro postale non copriva le parti
più importanti della scrittura, per cui la Corte è pervenuta
alla conclusione che nel caso in esame il contratto di cui si
chiedeva l’accertamento era stato predisposto ad arte, allo
scopo di creare un titolo per il protrarsi dell’occupazione del
5

quelle – fra cui l’art. 2923 cod. civ. e l’art. 560 cod. proc.

fondo. Ad ulteriore conforto di tale convinzione, il giudice
d’appello ha anche posto in luce che risultava concluso tra le
stesse parti, nella medesima data del l ° febbraio 2004, un
altro contratto avente ad oggetto il medesimo fondo, registrato
il successivo 20 febbraio, con scadenza quadriennale, e che nel

pagati in anticipo i canoni, in violazione dell’art. 2924 del
codice civile.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna
propone ricorso l’Azienda agricola Speranza, con atto affidato
a quattro motivi.
Resistono l’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma e la
Benassi Impianti, con un unico controricorso supportato da
memoria.
Resiste altresì Loredana Ballerini con altro controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che nel controricorso
viene eccepita la presunta inammissibilità del ricorso per
difetto di valida procura; ciò per il fatto che, essendo questa
sottoscritta da Rita Vecchi, la medesima non sarebbe titolare
del relativo potere, il che comporterebbe la nullità
dell’intero ricorso.
Osserva il Collegio che l’eccezione non è fondata, in
quanto, trattandosi di società semplice, la regola di cui
all’art. 2257 cod. civ. è nel senso che l’amministrazione
6

contratto del quale si chiedeva l’accertamento risultavano

spetta disgiuntamente ai soci; e poiché la sottoscrizione di
una procura alle liti non può considerarsi atto di
straordinaria amministrazione, né risulta l’espressa previsione
di un potere di conferimento esclusivo, deve ritenersi che la
socia Rita Vecchi era comunque titolare del potere si

1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità del
procedimento per omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità
della costituzione in giudizio della custode Ballerini, per
tardività della medesima.
Rileva la ricorrente di aver avuto nozione della avvenuta
costituzione della Ballerini solo durante la discussione orale
all’udienza del 5 luglio 2012; tale atto doveva ritenersi
tardivo e, comunque, proveniente da soggetto privo di
legittimazione passiva. La custode, infatti, si era costituita
con comparsa depositata il 26 giugno 2012, e come tale tardiva
alla luce della disciplina del rito del lavoro, applicabile
anche alle cause agrarie. La Corte d’appello avrebbe omesso
ogni pronuncia al riguardo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Risulta dalla sentenza impugnata, né vi sono sul punto
contestazioni, che la custode Ballerini fu nominata dal Giudice
dell’esecuzione in data 2 aprile 2012, per cui non poteva
ovviamente costituirsi in giudizio se non dopo quella data.
7

sottoscrivere il mandato al difensore nel presente giudizio.

9 -1

Tanto premesso, il motivo di ricorso lamenta la tardività di
tale costituzione, ma non indica in alcun modo quale sarebbe
l’effettivo interesse, processuale e sostanziale, a far
rilevare la tardività. Ed infatti, la presenza del custode nel
giudizio non risulta aver arrecato alcun effettivo pregiudizio

l’eventuale tardività, essa andrebbe a riversare i suoi effetti
preclusivi sulla parte che si costituisce (o interviene)
tardivamente. La sentenza in esame, d’altronde, non sembra aver
tenuto in alcuna considerazione (pregiudizievole) le
argomentazioni poste dalla Ballerini, né il motivo di ricorso
in esame pone in evidenza se, dove e in che modo le difese
della parte intervenuta abbiano avuto una qualche influenza
sulle ragioni della decisione.
Si tratta, quindi, di una questione di mero rilievo
processuale rispetto alla quale nessun interesse concreto è
ravvisabile in capo alla parte ricorrente, il che implica
l’inammissibilità del motivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1350,
n. 8), 2643, n. 8), 2644 e 2923 cod. civ., dell’art. 560 cod.
proc. civ. e degli artt. 41 e 58 della legge n. 203 del 1982,
oltre ad insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo del giudizio.
8

all’Azienda ricorrente; senza contare che, anche ammettendo

Osserva

la

con

ricorrente

ampi

richiami

alla

giurisprudenza di questa Corte – che la norma speciale di cui
all’art. 41 cit. sarebbe derogatoria rispetto alle regole
generali di cui all’art. 2923 cod. civ. ed all’art. 560 cod.
proc. civ.; come tale, detta norma dovrebbe prevalere rispetto

stato il contratto di affitto oggetto di causa, nella specie,
stipulato in data antecedente a quella di trascrizione del
pignoramento immobiliare sul bene, dovrebbe applicarsi soltanto
la norma dell’art. 41 cit. e non quelle contenute nel codice;
diversamente, infatti, l’intero impianto della legge sui
contratti agrari verrebbe privato di significato.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,
2702 e 2704 cod. civ. e degli artt. 277, 420 e
proc.

civ.,

oltre

ad

insufficiente

o

447-bis cod.

contraddittoria

motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.
La ricorrente contesta la motivazione della sentenza
impugnata in ordine alla rilevanza dei timbri apposti sulla
scrittura privata oggetto di accertamento. Si osserva che le
due facciate che contengono il contratto costituiscono un corpo
unico, per cui il timbro dell’ufficio postale posto sulla prima
pagina dovrebbe essere sufficiente ad attribuire data certa al
contratto nella sua interezza.
9

a quelle generali ora richiamate. Ne consegue che, essendo

4. I due motivi, ancorché fra loro . diversi, sono da
trattare congiuntamente in ragione della dipendenza logica che
li unisce.
La censura di cui al terzo motivo precede, in un certo
senso, rispetto a quella contenuta nel secondo, perché

seguenti due passaggi: la scrittura privata della quale si
chiedeva l’accertamento avrebbe una data certa anteriore
rispetto a quella del pignoramento e la sentenza avrebbe errato
nel negare tale circostanza; l’art. 41 della legge n. 203 del
1982 prevarrebbe sulle norme del codice civile e del codice di
procedura, stabilendo comunque l’opponibilità del contratto
agrario stipulato in forma libera rispetto alle regole generali
sul pignoramento immobiliare.
4.1. Osserva questa Corte che, nonostante le apparenti
diversità poste in luce nel secondo motivo, la giurisprudenza
nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi
consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità.
In particolare, è stato più volte ribadito che la norma di
cui all’art. 41 della legge n. 203 del 1982, relativa ai
contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a
coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e
l’efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in
forma verbale e non trascritti, modifica la precedente
disciplina costituita dagli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod.
10

l’assunto di fondo della parte ricorrente è costruito sui

civ., secondo la quale tutti i contratti di locazione
immobiliari ultranovennali – quindi anche quelli agrari
debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena
di nullità. Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra
l’art. 41 della legge n. 203 del 1982 ed altre norme anteriori,

disciplinano l’ipotesi del pignoramento del bene oggetto del
rapporto agrario; ne consegue che, in tal caso, il contratto di
affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore
procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento e,
se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall’inizio

della locazione (sentenze 12 dicembre 1994, n. 10599, 29
ottobre 1997, n. 10651, e 3 agosto 2005, n. 16242). Il che è in
piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo (
cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice
civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della
normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento
immobiliare).
4.2. Tanto premesso, è evidente la correttezza della
motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla
(limitata) portata innovativa dell’art. 41 cit. il quale – per
usare le parole della sentenza in esame – non può «prevalere
sulla disciplina dell’espropriazione forzata».
È altrettanto evidente, poi, che, per potersi pronunciare
l’accoglimento del secondo motivo, si dovrebbe, in ordine
11

fra cui l’art. 2923 cod. civ. e l’art. 560 cod. proc. civ., che

logico, accogliere prima il terzo, perché solo ove fosse
dimostrata l’anteriorità della stipulazione del contratto di
affitto agrario rispetto alla data di trascrizione del
pignoramento immobiliare si potrebbe procedere all’accoglimento
del terzo e poi anche del secondo motivo.

privo di fondamento, perché la Corte territoriale, con un
accertamento in fatto sorretto da motivazione congrua e priva
di vizi logici, è pervenuta alla conclusione che non poteva
dirsi dimostrata la circostanza fondamentale di cui all’odierno
ricorso, e cioè la suddetta ipotetica anteriorità. Le censure
contenute nel terzo motivo di ricorso, infatti, si risolvono
nell’evidente tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e
non consentito esame del merito ed una nuova valutazione delle
prove. Né può tacersi che la sentenza impugnata non si è
limitata a richiamare la giurisprudenza in tema di accertamento
della data sulla scrittura non autenticata che formi corpo
unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, ma ha
fornito una complessiva e dettagliata indicazione delle ragioni
per le quali ha ritenuto che non fosse stata dimostrata
l’anteriorità della data di stipulazione del contratto agrario
rispetto alla data di trascrizione del pignoramento
immobiliare.

12

Osserva questa Corte, al contrario, che il terzo motivo è

Da tanto consegue che il terzo motivo di ricorso è
infondato e, per le ragioni già dette in precedenza, è
infondato anche il secondo.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,

sulla prova liquida attestante la data certa del contratto di
affitto.
Osserva la ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe in
alcun modo tenuto in considerazione l’effetto di prova
risultante dalla produzione del contratto di data certa del 12
gennaio 2005, come tale comunque anteriore rispetto al
pignoramento, che ugualmente dimostrerebbe l’esistenza del
contratto di affitto di durata ventennale. La ricorrente
precisa di aver posto in luce l’importanza di tale documento
sia in primo che in secondo grado, e che la Corte d’appello non
ha attribuito alcun rilievo a siffatta considerazione.
5.1. 11 motivo, quando non inammissibile, è comunque privo
di fondamento.
t
Si osserva in proposito che il ricorso è quanto mai
generico su questo punto, limitandosi semplicemente ad
affermare di avere «espressamente eccepito» la valenza del
richiamato documento al fine di dimostrare la data certa del
contratto agrario asseritamente antecedente rispetto al
pignoramento immobiliare; non è dato sapere, al di là della
13

nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia

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