Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10137 del 09/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10137 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO
ORDINANZA
sul ricorso 5702-2013 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA 00833920150, già Serit Sicilia Spa,
quale Agente della Riscossione per le Province Siciliane, in persona del
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIBULLO 20, presso lo studio dell’avvocato DANIELE URBANI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO PIBLOK DI D’ANDREA PIETRO E
C. SNC, E DEI SOCI ILLIMINTATAMENTE RESPONSABILI
D’ANDREA PIETRO, D’ANDREA CARLO;
– intimati –
Data pubblicazione: 09/05/2014
avverso il decreto n. 557/2012 R.G. del TRIBUNALE di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO del 17/12/2012, depositata
1’11/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Ric. 2013 n. 05702 sez. M1 – ud. 18-02-2014
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La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 5702/13 proposto dalla Riscossione
Sicilia spa nei confronti del . Fallimento Piblok di D’Andrea Pietro & c
snc , il Consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art 380 bis
“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che la Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione
affidato a un
motivo avverso il decreto depositato l’11.1.13 del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
inammissibile
con cui veniva dichiarata
l’opposizione alla stato passivo da essa società
proposta avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo
della somma di euro 84.957,20;
che il fallimento intimato non ha resistito con controricorso .
Osserva
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta il decreto
impugnato laddove lo stesso ha dichiarato inammissibile l’opposizione
allo stato passivo per non avere essa opponente presentato osservazioni
al progetto di stato passivo predisposto dal curatore.
Il motivo appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza
di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che la mancata
presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato
passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla
proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre
cpc la relazione che segue.
opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell’art.
329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora
emesso, inoltre l’art. 95, secondo comma, legge fall., introdotto dal
d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori “possano”
esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle
l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine
predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione
delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.
(Cass 5659/12).
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo
i requisiti di cui all’art 375 cpc . •
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 28.10.13
Il Cons felatore”
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione del decreto
impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
in diversa composizione
difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per
che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art 13 comma 1
quater Dpr 115/02
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione
PQM