Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10137 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 09/05/2011), n.10137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10801/2005 proposto da:

BONI COSTR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

B.D., P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato REBOA Romolo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENCONI ALESSIO;

– ricorrente –

contro

CENTROGAS LA SPEZIA SPA;

– intimata –

sul ricorso 13146/2005 proposto da:

CENTROGAS LA SPEZIA SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione Sig. R.V. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo

studio dell’avvocato VALENZA Dino, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAPPELLI FURIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

BONI COSTR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 427/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Simone Trivelli con delega depositata in udienza

dell’Avv. Reboa Romolo difensore del ricorrente che ha chiesto di

riportarsi;

udito l’Avv. Valenza Dino difensore del resistente che ha chiesto di

riportarsi agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per: previa riunione, il

rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello

incidentale; spese compensate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con riferimento ad un contratto di appalto di opere e fornitura di materiale, oggetto di controversia quanto all’ammontare del corrispettivo non corrisposto, residuano oggi, a seguito delle decisioni di merito, relative al saldo dovuto dalla committente, solo le questioni del diritto alla rivalutazione della relativa somma e della decorrenza degli interessi legali. Infatti, il giudice di primo grado aveva condannato la committente Centrogas La Spezia s.p.a. a corrispondere in favore dell’appaltatrice Boni Costruzioni s.r.l. il saldo, pari a L. 63.945.090 oltre alla rivalutazione, dal 28 agosto 1992, pari al tasso bancario medio dei 13 per cento.

In difformità da tale decisione, la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 29 giugno 2004, ha condannato la Centrogas alla corresponsione, oltre che della predetta somma, individuata come saldo dovuto, dei soli interessi legali dal 28 agosto 1992 al saldo.

Quanto alla rivalutazione riconosciuta dal giudice di primo grado, la Corte d’appello ha osservato che il credito residuo risaliva ad epoca in cui il legislatore aveva già adeguato annualmente gli interessi legali all’andamento della inflazione. A fronte della nuova normativa, ove si sostenga di aver riportato un danno non compensato dai saggio degli interessi legali, occorre – ha rilevato la Corte di merito che il deducente fornisca una prova rigorosa al riguardo, non potendo limitarsi a dedurre aprioristicamente la qualità di imprenditore.

2. – La Boni propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria, nei confronti della mancata condanna della committente Centrogas al pagamento in suo favore della rivalutazione della somma dovuta a titolo di saldo.

Resiste con controricorso la Centrogas La spezia s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale con riferimento alla decorrenza degli interessi, legali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con l’unico motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Avrebbe errato la Corte di merito nel condannare la Centrogas La Spezia s.p.a., alla corresponsione, oltre che del saldo dovuto, dei soli interessi legali, escludendo l’applicabilità della rivalutazione monetaria, foss’anche solo quanto all’indice Istat. Così decidendo, il giudice di secondo grado avrebbe fornito una interpretazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, non conforme agli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, allorchè risulti pacifica – come nella specie l’attività di imprenditore commerciale svolta dal creditore, e costui deduca di aver subito un danno dal ritardo nell’adempimento, non sarebbe necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile alla indisponibilità del credito, potendo desumersi in tale situazione, in base all'”id quod plerumque accidit”, che, se l’adempimento fosse stato tempestivo, la somma dovuta sarebbe stata impiegala in modo da essere sottratta, in tutto o in parte, agli effetti del deprezzamento monetario. L’esistenza e l’ammontare del danno, nelle anzidetto ipotesi, potrebbero essere desunti dalla differenza tra tassi di interesse bancario ed interesse legale.

3.1. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento, anche so la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 4, nella parte in cui ha affermato che, risalendo il debito della Centrogas ad epoca in cui il legislatore aveva già provveduto all’adeguamento annuale degli interessi legali all’andamento dell’inflazione, variandone il saggio sulla base di parametri vari, la creditrice avrebbe dovuto provare in modo rigoroso di aver riportato un danno non compensato dal saggio degli interessi legali. Tale motivazione va, infatti, adeguata al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel caso di ritardate) adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore a saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che no sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass. S.U., sent. n. 9499 del 2008, e, in senso conforme, Cass. sent. n. 4402, n. 17913 e n. 20753 del 2009, n. 12609 del 2010).

Nel La specie, non essendo stata fornita dalla Boni Costruzioni s.r.l. la prova della sussistenza e dell’ammontare del pregiudizio che deduce, deve essere rigettato il ricorso dalla stessa proposto.

4. – Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso si deduce la violazione dell’art. 1282 cod. civ., sostenendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi dal 28 settembre 1992 al saldo. Fa presente la ricorrente incidentale che, trattandosi nella specie di credito nè certo, nè liquido, ne esigibile, esso non avrebbe potuto produrre interessi legali, nè, di conseguenza, alcuna rivalutazione fino al momento dell’accertamento dello stesso ad opera del Tribunale di Massa.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – Nel giudizio di merito si era formato il giudicato interno, come rilevato dalla Corte di merito, in ordine alla data cui risaliva il credito residuo, quella del 28 agosto 1992, data dalla quale decorrevano, pertanto, gli interessi a favore della società appaltante ricorrente sulle somme alla stessa dovute.

6. – Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, quello incidentale va dichiarato inammissibile. Nella reciproca soccombenza si rinvengono le ragioni della compensazione delle spese del giudizio di legittimità ora le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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