Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10136 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2389/2014 proposto da:

G.U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato OTTORINO AGATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANA DONIZETTI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE INZERILLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1395/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1) La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto da G.D. contro la sentenza di primo grado, ha condannato G.U.M. ed R.A.M. (quest’ultima – quale erede di G.M., accettante con beneficio di inventario – intra vires hereditatis), in via fra loro solidale, a pagare all’appellante la somma di Euro, 75.644,00 a titolo di liquidazione della quota a lui spettante, ex art. 2289 c.c., a seguito della sua esclusione dalla compagine societaria di Arti Grafiche F.lli G. s.n.c. di G.U.M. & C..

Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale ha escluso che la domanda dell’attore/appellante diretta ad ottenere la liquidazione della quota in base all’effettiva situazione patrimoniale della s.n.c. alla data dello scioglimento del rapporto sociale, e non in base ai bilanci e alle scritture contabili della società, di cui aveva eccepito l’inattendibilità dopo che su quei documenti era stata disposta e depositata la ctu, integrasse, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, un’inammissibile mutatio libelli, comportante l’accoglimento della pretesa entro il limite di Euro 44.346,15 in cui era stata riconosciuta sussistente dai convenuti/appellati.

2) La sentenza, pubblicata il 27.9.013, è stata impugnata da G.U.M. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui G.D. ha resistito con controricorso.

R.A.M. non ha svolto attività difensiva.

3) Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed hanno entrambe depositato memoria.

3) Con il primo motivo il ricorrente osserva che il socio escluso, deducendo tardivamente la falsità dei dati contabili e delle risultanze del bilancio della s.n.c. alla data dell’esclusione, avrebbe inammissibilmente introdotto in giudizio un nuovo Thema decidendum, dopo il decorso dei termini di cui agli artt. 183, 184 e 189 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis). Sostiene pertanto che era precluso al giudice d’appello di disporre una nuova ctu per la rideterminazione del valore della quota.

3.2) Col secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 132 c.p.c., assume che la corte del merito non avrebbe motivato il proprio contrario convincimento.

4) Le censure, che sono fra loro connesse e possono essere congiuntamente esaminate, sono manifestamente infondate.

4.1) G.D. ha domandato la liquidazione della quota societaria a lui spettante in ragione dello scioglimento del rapporto sociale, senza quantificarne l’ammontare. L’accertamento concernente l’effettivo valore della quota, ovvero il quantum della pretesa, non poteva pertanto incidere nè sul petitum (ah origine indeterminato), nè, tantomeno, sulla causa petendi.

Va inoltre escluso che possa configurarsi vizio di omessa o insufficiente motivazione su una questione, quale quella illustrata nei motivi, che non comporta alcun accertamento in fatto, ma è di puro diritto e che dunque ben può essere decisa attraverso la mera enunciazione del principio ad essa applicabile, nella specie richiamato dalla corte del merito.

4.2) Diversa questione, che non attiene al principio dispositivo della domanda, ma a quello dispositivo della prova (e che non è stata dedotta in tali termini dal ricorrente, nè risulta aver formato oggetto di eccezione dinanzi alla corte del merito) è se la richiesta dell’attore di liquidazione della quota “in base alla situazione patrimoniale della s.n.c. al momento dello scioglimento” costituisse implicito riconoscimento della veridicità dei dati di bilancio e gli precludesse, pertanto, di contestare quei dati nel successivo corso del giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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