Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10136 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10136 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA
sul ricorse 10895-2013 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA PARMENSE SS 021137820342,

in

persona del titolare RITA VECCHI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo
studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO
2015

BERTAGLIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

494
contro

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE PARMA SRL, in persona
del legale rappresentante Sig. PAOLO FOLLI, BENASSI

Data pubblicazione: 18/05/2015

IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO,
in persona del Commissario Giudiziale dott. ANTONIO
DI MEGLIO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
i

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO

t

NUZZO, la prima rappresentata e difesa dall’avvocato

giusta procura a margine del controricorso; la
seconda rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIO
POZZOLI unitamente all’avvocato MARIO NUZZO giusta
procura in calce al controricorso;
BALLERINI LOREDANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio
dell’avvocato MANLIO INGARRICA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BANCHINI
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 912/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata
il 22/10/2012 R.G.N. 412/2012;
i

s

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

20/02/2015

dal

Consigliere

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ELENA ALLOCCA;
udito l’Avvocato MARIO NUZZO;
udito l’Avvocato MANLIO INGARRICA;
udito l’Avvocato FRANCESCO BANCHINI;

Dott.

ANDREA MORA unitamente all’avvocato MARIO NUZZO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

<\)\Y•re- 3 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Parma la Società agricola parmense, in persona del titolare Rita Vecchi, convenne in giudizio l'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma s.r.1., la Benassi Impianti s.r.l. in e Licinio Merli e la Società agricola Speranza, chiedendo che fosse accertata l'esistenza e la vigenza di due contratti di affitto di fondi rustici, stipulati rispettivamente con Giovanni, Aldo e Licinio Merli e con la Società agricola Speranza in data 9 ottobre 2004, aventi scadenza l'uno in data 10 novembre 2024 e l'altro in data 10 novembre 2029. A sostegno della domanda espose che i beni immobili oggetto del contratto erano stati pignorati e che essa ricorrente aveva interesse all'accertamento della vigenza di tali contratti, con il conseguente diritto di continuare nella detenzione dei beni oggetto dei contratti stessi per tutta la durata stabilita. Si costituirono in giudizio l'Istituto Vendite Giudiziarie e la Benassi Impianti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda, condannando la parte attrice alle spese. 2. La pronuncia è stata appellata dalla Società agricola parmense e nel giudizio di appello è intervenuta Loredana Ballerini, nella qualità di nuova custode degli immobili. 4 liquidazione e in concordato preventivo, nonché Giovanni, Aldo La Corte d'appello di Bologna, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 22 ottobre 2012, ha respinto l'appello, condannando l'appellante alle spese. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, che la norma dell'art. 41 della legge l'art. 2923 cod. civ. e l'art. 560 cod. proc. civ. - poste dal legislatore a tutela di altri e più ampi interessi, non essendo possibile ritenere che i contratti agrari sfuggano ai vincoli previsti da tali disposizioni speciali. Per cui la portata innovativa del citato art. 41 doveva ritenersi estesa soltanto alla forma dei contratti e all'obbligo di trascrizione, ma non poteva prevalere sulla disciplina dell'espropriazione forzata. Ciò premesso, la Corte d'appello - richiamati alcuni principi della giurisprudenza di legittimità in tema di attribuzione di data certa alle scritture private - ha osservato che nella specie il timbro postale appariva sia sul fronte che sul retro del foglio in modo da non coprire la scrittura, essendo collocato «al di fuori della stessa in posizione marginale», in modo «da evitare accuratamente la sovrapposizione con qualsiasi parte dello scritto, che, singolarmente, quasi circonda il francobollo e il timbro». Detto timbro, inoltre, non recava alcun simbolo o segno grafico che potesse ricondurlo alle Poste italiane. 5 ■ 3 maggio 1982, n. 203, non può sovrapporsi a quelle - fra cui :. A/ 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso la Società agricola parmense, con atto affidato a quattro motivi. Resistono l'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma e la Benassi Impianti, con un unico controricorso supportato da Resiste altresì Loredana Ballerini con altro controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE l. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità del procedimento per omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità della costituzione in giudizio della custode Ballerini, per tardività della medesima. Rileva la ricorrente di aver avuto nozione della avvenuta costituzione della Ballerini solo durante la discussione orale all'udienza del 5 luglio 2012; tale atto doveva ritenersi tardivo e, comunque, proveniente da soggetto privo di legittimazione passiva. La custode, infatti, si era costituita con comparsa depositata solo il 26 giugno 2012, e come tardivo tale alla luce della disciplina del rito del lavoro, applicabile anche alle cause agrarie. La Corte d'appello avrebbe omesso ogni pronuncia al riguardo. 1.1. Il motivo è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata, né vi sono sul punto contestazioni, che la custode Ballerini fu nominata dal Giudice 6 memoria. dell'esecuzione in data 2 aprile 2012, per cui non poteva ovviamente costituirsi in giudizio se non dopo quella data. Tanto premesso, il motivo di ricorso lamenta la tardività di tale costituzione, ma non indica in alcun modo quale sarebbe l'effettivo interesse, processuale e sostanziale, a far giudizio non risulta aver arrecato alcun effettivo pregiudizio all'Azienda ricorrente; senza contare che, anche ammettendo l'eventuale tardività, essa andrebbe a riversare i suoi effetti preclusivi sulla parte che si costituisce (o interviene) tardivamente. La sentenza in esame, d'altronde, non sembra aver tenuto in alcuna considerazione (pregiudizievole) le argomentazioni poste dalla Ballerini, né il motivo di ricorso in esame pone in evidenza se, dove e in che modo le difese della parte intervenuta abbiano avuto una qualche influenza sulle ragioni della decisione. Si tratta, quindi, di una questione di mero rilievo processuale rispetto alla quale nessun interesse concreto è ravvisabile in capo alla parte ricorrente, il che implica l'inammissibilità del motivo. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, n. 8), 2643, n. 8), 2644 e 2923 cod. civ., dell'art. 560 cod. proc. civ. e degli artt. 41 e 58 della legge n. 203 del 1982, 7 rilevare la tardività. Ed infatti, la presenza del custode nel oltre ad insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio. con ampi richiami alla Osserva la ricorrente giurisprudenza di questa Corte - che la norma speciale di cui all'art. 41 cit. sarebbe derogatoria rispetto alle regole proc. civ.; come tale, detta norma dovrebbe prevalere rispetto a quelle generali ora richiamate. Ne consegue che, essendo stato il contratto di affitto oggetto di causa, nella specie, stipulato in data antecedente a quella di trascrizione del pignoramento immobiliare sul bene, dovrebbe applicarsi soltanto la norma dell'art. 41 cit. e non quelle contenute nel codice; diversamente, infatti, l'intero impianto della legge sui contratti agrari verrebbe privato di significato. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2704 cod. civ. e degli artt. 277, 420 e 447 bis cod. - proc. civ., oltre ad insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio. Il motivo tende a contestare la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla rilevanza dei timbri apposti sulla scrittura privata oggetto di accertamento. Si osserva che le due facciate che contengono il contratto costituiscono un corpo unico, per cui il timbro dell'ufficio postale posto sulla prima 8 generali di cui all'art. 2923 cod. civ. ed all'art. 560 cod. pagina dovrebbe essere sufficiente ad attribuire data certa al contratto nella sua interezza. 4. I due motivi, ancorché fra loro diversi, sono da trattare congiuntamente in ragione della dipendenza logica che li unisce. senso, rispetto a quella contenuta nel secondo, perché l'assunto di fondo della parte ricorrente è costruito sui seguenti due passaggi: la scrittura privata della quale si chiedeva l'accertamento avrebbe una data certa anteriore rispetto a quella del pignoramento e la sentenza avrebbe errato nel negare tale circostanza; l'art. 41 della legge n. 203 del 1982 prevarrebbe sulle norme del codice civile e del codice di procedura, stabilendo comunque l'opponibilità del contratto agrario stipulato in forma libera rispetto alle regole generali sul pignoramento immobiliare. 4.1. Osserva questa Corte che, nonostante le apparenti diversità poste in luce nel secondo motivo, la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità. In particolare, è stato più volte ribadito che la norma di cui all'art. 41 della legge n. 203 del 1982, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in 9 La censura di cui al terzo motivo precede, in un certo forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina costituita dagli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena l'art. 41 della legge n. 203 del 1982 ed altre norme anteriori, fra cui l'art. 2923 cod. civ. e l'art. 560 cod. proc. civ., che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (sentenze 12 dicembre 1994, n. 10599, 29 ottobre 1997, n. 10651, e 3 agosto 2005, n. 16242). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare). 4.2. Tanto premesso, è evidente la correttezza della motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alla (limitata) portata innovativa dell'art. 41 cit. il quale - per usare le parole della sentenza in esame - non può «prevalere sulla disciplina dell'espropriazione forzata». 10 di nullità. Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra È altrettanto evidente, poi, che, per potersi pronunciare l'accoglimento del secondo motivo, si dovrebbe, in ordine logico, accogliere prima il terzo, perché solo ove fosse dimostrata l'anteriorità della stipulazione del contratto di affitto agrario rispetto alla data di trascrizione del del terzo e poi anche del secondo motivo. Osserva questa Corte, al contrario, che il terzo motivo è privo di fondamento, perché la Corte territoriale, con un accertamento in fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, è pervenuta alla conclusione che non poteva dirsi dimostrata la circostanza fondamentale di cui all'odierno ricorso, e cioè la suddetta ipotetica anteriorità. Le censure contenute nel terzo motivo di ricorso, infatti, si risolvono nell'evidente tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito ed una nuova valutazione delle prove. Né può tacersi che la sentenza impugnata non si è limitata a richiamare la giurisprudenza in tema di accertamento della data sulla scrittura non autenticata che formi corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, ma ha fornito una complessiva e dettagliata indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'anteriorità della data di stipulazione del contratto agrario rispetto alla data di trascrizione del pignoramento immobiliare. 11 pignoramento immobiliare si potrebbe procedere all'accoglimento Da tanto consegue che il terzo motivo di ricorso è infondato e, per le ragioni già dette in precedenza, è infondato anche il secondo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sulla prova liquida attestante la data certa del contratto di affitto. Osserva la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe in alcun modo tenuto in considerazione l'effetto di prova risultante dalla produzione dei documenti di data certa del 12 gennaio 2005 e 16 novembre 2004, come tale comunque anteriori rispetto al pignoramento del 7 agosto 2008, che ugualmente dimostrerebbero l'esistenza dei contratti di affitto di durata ventennale. La ricorrente precisa di aver posto in luce l'importanza di tale documento sia in primo che in secondo grado, e che la Corte d'appello non ha attribuito alcun rilievo a siffatta considerazione. 5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Si osserva in proposito che il ricorso è guanto mai generico su questo punto, limitandosi semplicemente ad affermare di avere «espressamente eccepito» la valenza del richiamato documento al fine di dimostrare la data certa del contratto agrario asseritamente antecedente 12 rispetto al nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia pignoramento immobiliare; non è dato sapere, al di là della produzione di tale documento, in quali termini sia stata effettivamente posta la questione al giudice di merito. Ma, anche volendo trascurare tale ragione di inammissibilità, resta il fatto decisivo che la Corte d'appello ritenuto non dimostrato l'assunto dell'odierna ricorrente. Si tratta di una serie di elementi rispetto ai quali la presunta mancata valutazione dell'ulteriore documento di cui al motivo in esame non ridonda in un'omessa pronuncia, poiché il giudice di merito non è tenuto, per pacifica giurisprudenza, a dare conto di aver espressamente valutato prove esistenti; per tutti I documenti o le cui non è configurabile alcun vizio di omessa pronuncia per il fatto di non aver fornito una risposta diretta in ordine al valore da attribuire ad un documento esistente in atti. 6. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Si deve a questo punto aggiungere che le parti controricorrenti, pur non avendo proposto formalmente ricorso incidentale, tornano a proporre nel controricorso - per il caso in cui la Corte avesse cassato la sentenza d'appello - una serie di questioni che riguardano il merito. Tali argomentazioni, che sono in effetti altrettanti motivi di ricorso incidentale condizionato, non devono comunque essere esaminate, stante l'avvenuto rigetto del ricorso principale. 13 si è pronunciata sul complesso delle ragioni per le quali ha Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato. A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal disciplinare i compensi professionali. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, coma quater, 1 - del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge. PER QUESTI MOTIVI La Corte decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 6.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 febbraio 2015. decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a

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