Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10136 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20979-2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 186

190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTELLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il

31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A.H. ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di Macerata, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro decreto di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal medesimo tribunale nell’ambito di procedimento penale, rigetto motivato a causa dei precedenti penali dell’interessato; che, in particolare, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile perchè proposta contro l’Agenzia delle Entrate e non contro il Ministero della Giustizia; che il ricorso è fondato su un unico motivo, con il quale si sostiene che il Tribunale ha equivocato sul contenuto dell’opposizione, che non era rivolta a censurare “da mancata liquidazione dei compensi maturati in regime di gratuito patrocinio”, ma era rivolta contro provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione: in questo caso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 2, la legittimazione passiva rispetto all’opposizione non compete al Ministero della Giustizia, ma all’Agenzia delle entrate; che la causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte; che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, del citato testo unico, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407 del 2011).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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