Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10136 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10136 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 4470-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, già Equitalia Basilicata Spa, in
persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANAPO 46, presso lo studio degli Avvocati FARINA MARIO,
DATTOLI LUCIA CATERINA, rappresentata e difesa dall’avvocato
MELFI RAFFAELE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO CAL IMER SRL;

– intimato avverso la sentenza n. 378/2012 del TRIBUNALE di LAGONEGRO
del 13/12/2012, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Data pubblicazione: 09/05/2014

La Corte rilevato che sul ricorso n. 4470/13 proposto da
Equitalia Sud spa nei confronti del . Fallimento Cal Imer srl , il
Consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art 380 bis cpc la

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi avverso la sentenza n. 3 78/12 del
Tribunale di Lagonegro con cui veniva dichiarata
inammissibile l’opposizione alla stato passivo da essa società
proposta avverso il rigetto della propria domanda di
ammissione al passivo del fallimento della Cal Imer srl ;
che il fallimento intimato non ha resistito con controricorso

Osserva
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta
il decreto impugnato per avere posto a fondamento della
decisione una questione rilevata d’ufficio senza avere
instaurato il contraddittorio tra le parti.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

relazione che segue.

In primo luogo, nel motivo, contenuto in cinque righe, non è
neppure indicato quale sia la questione in base alla quale il
tribunale avrebbe deciso senza instaurare il contraddittorio.
In secondo luogo, se tale questione dovesse identificarsi con la

dello stato passivo ai fini della dimostrazione della tempestività
del ricorso, tale questione, avente carattere meramente
processuale, esula dall’obbligo di instaurazione del
contraddittorio.
Con il secondo ed il terzo motivo si sostiene, sotto diverse
prospettazioni, che la prova di cui sopra era stata comunque
fornita dalla apposizione del timbro di ricezione da parte di
essa società di riscossione che, in quanto società incaricata di
pubblico servizio, faceva fede fino a querela di falso.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente sono manifestamente
infondati avendo questa Corte già affermato che in tema di
tempestività del ricorso la data di ricezione dell’atto da
impugnare non può essere ricavata dal timbro apposto sul
plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero
cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione
interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del
predetto soggetto ( Cass 25753/07)
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio
ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .

mancata prova della data di ricezione della comunicazione

PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio

Il Cons.relatore”

Considerato :
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra:

che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della
ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività
difensiva;
che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art 13 comma 1
quater Dpr 115/02
PQM

Rigetta il ricorso
Roma 18.2.14

Roma 28.10.13

Il Funzionario Giudario
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