Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10136 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 09/05/2011), n.10136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasubio n.

4, presso lo studio dell’Avvocato DE SANCTIS MANGELLI Simonetta,

dalla quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine

del ricorso, unitamente all’Avvocato CANONICO Carmine, per procura

notarile in atti;

– ricorrente –

contro

UNIESSE MARINE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Capranica n. 78,

presso lo studio dell’Avvocato MAZZETTI Federico, dal quale è

rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Antonio Bongiorno

Gallegra, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 259/2005,

depositata in data 3 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Carlo D’Errico, per delega, e Federico Mazzetti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 29 luglio 1996, Uniesse Marine s.r.l. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Chiavari, G.M. per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di una imbarcazione per inadempimento del convenuto, il quale non aveva pagato l’ultima rata del prezzo, e per sentir condannare il G. alla restituzione dell’imbarcazione nonchè al risarcimento del danno, da porre in compensazione con quanto da essa attrice dovuto al G..

1.1. Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, la condanna dell’attrice al pagamento di alcune somme pagate in eccedenza sul prezzo.

1.2. Il Tribunale di Chiavari, con sentenza del 25 giugno 1988, ritenuta l’equivalenza del credito dell’attore per il risarcimento del danno al credito del convenuto per interessi sulla somma versata per l’acquisto, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del G., che condannava alla restituzione della barca, dichiarando compensato il credito dell’attrice per deprezzamento della barca con il debito della stessa per interessi sul prezzo da restituire al convenuto.

1.3. Questa sentenza veniva impugnata da Uniesse Marine s.r.l., la quale, premesso che nel dispositivo non era stata esplicitata la propria condanna a restituire la parte del prezzo già percepita, chiedeva alla Corte d’appello di chiarire o modificare la statuizione sul punto, lamentandosi altresì della esiguità della liquidazione del danno operata dal Tribunale.

Il G. si costituiva e chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della Uniesse Marine s.r.l., nonchè, in subordine, la compensazione dei suoi crediti per interessi, riparazioni e innovazioni con quanto da lui dovuto alla venditrice.

2. Sulla base della sentenza del Tribunale di Chiavari e della notificazione dell’atto di appello, il G. chiedeva al Presidente del Tribunale di Milano di ingiungere alla Uniesse Marine s.r.l. il pagamento della somma di L. 280.000.000, e cioè della parte di prezzo da lui già pagata. Notificato il decreto ingiuntivo, Uniesse Marine proponeva opposizione deducendo che il credito del G. era contestato e che vi era continenza fra le cause promosse dinnanzi al Tribunale di Chiavari e a quello di Milano.

2.1. L’adito Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 16 novembre 2000, escludeva l’esistenza della continenza, osservando che nella prima causa il G. non aveva proposto domanda di restituzione del prezzo versato, per cui sul punto la pronuncia del Tribunale di Chiavari era incidentale, e che la Uniesse non aveva richiesto la compensazione nel proporre appello. Il Tribunale escludeva poi che spettasse la rivalutazione monetaria, revocava il decreto opposto e condannava Uniesse al pagamento della sorte capitale e degli interessi.

2.2. Avverso questa sentenza proponeva appello Uniesse Marine s.r.l.;

nel relativo giudizio si costituiva il G..

3. Con sentenza depositata il 13 febbraio 2002, la Corte d’appello di Genova, confermata la pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa del G. e ferme le statuizioni restitutorie contenute nella sentenza di primo grado, condannava il G. al risarcimento del danno in favore di Uniesse, determinandone in diversa misura l’entità.

4. La Corte d’appello di Milano, acquisita la prova della pendenza del giudizio introdotto dinnanzi al Tribunale di Chiavari, con sentenza depositata il 3 febbraio 2005, ha infine dichiarato la propria incompetenza per litispendenza a decidere sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, del quale ha dichiarato la nullità, e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

La Corte ha rilevato che la Uniesse aveva chiesto al Tribunale di Chiavari che il risarcimento del danno ad essa spettante per l’inadempimento del G. fosse compensato con quanto dovuto al G.; ha quindi ritenuto che in tale domanda fosse implicita la richiesta di restituzione del corrispettivo e di determinazione della misura di quest’ultimo e di inclusione del medesimo nel credito del G. da compensarsi. Nè poteva essere condivisa l’affermazione del Tribunale di Milano secondo cui la pronuncia sul punto da parte del Tribunale di Chiavari aveva natura incidentale, atteso che la Corte d’appello di Genova, decidendo sul punto, ha ritenuto che il Tribunale di Chiavari avesse emesso, su istanza di tingesse, la statuizione restitutoria indicata in motivazione, che doveva integrare il dispositivo.

Da ciò, la Corte d’appello di Milano ha desunto che la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse identica ad una delle domande introdotte nel giudizio deciso dalla Corte d’appello di Genova con sentenza avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione. Ha pertanto ravvisato in ciò una situazione di litispendenza parziale e ha adottato le statuizioni prima riportate.

5. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso G. M. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito, con controricorso, Uniesse Marine s.r.l., la quale ha altresì depositato memoria, nonchè, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 39, 100, 116, 118, 132 e 346 cod. proc. civ., sostenendo non essere vero che, dinnanzi alla Corte d’appello di Genova, Uniesse aveva proposto domanda di compensazione, dal momento che nelle conclusioni della stessa formulate non vi era alcun riferimento alla detta compensazione. Peraltro, osserva il ricorrente, la compensazione è una eccezione e quindi non può contenere alcuna implicita domanda, tanto più se la domanda contenuta (nella specie, restituzione del prezzo) spetta alla controparte, che è la sola ad avere interesse a proporla.

La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, difetterebbe poi di motivazione quanto alle ragioni per cui la impugnazione proposta da Uniesse limitatamente alla quantificazione del danno dovesse sottintendere anche la domanda di compensazione non riproposta, e alle ragioni per cui possa operare la compensazione tra un credito certo, liquido ed esigibile, quale il suo, e una pretesa di danni incerta nel suo ammontare. Nè poteva ritenersi sussistente un giudicato interno sul punto, atteso che l’affermazione del Tribunale di Chiavari in ordine al credito del G. per gli interessi sulle somme corrisposte “e che Uniesse gli dovrà restituire”, avrebbe potuto al più costituire giudicato solo con riguardo all’accertamento dell’obbligo di restituzione del prezzo, e non anche alla condanna alla restituzione, che è invece la domanda proposta dinnanzi al Tribunale di Milano. La diversità di peti tuia avrebbe perciò dovute indurre la Corte d’appello ad escludere la litispendenza, erroneamente invece dichiarata.

1.2. Con il secondo motivo, il G. deduce, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 329 e 115 cod. proc. civ.. Il ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, aveva accettato la risoluzione del contratto dichiarata dal Tribunale di Chiavari e contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la dichiarata accettazione avrebbe dovuto implicare una impugnazione, essendosi invece egli limitato a richiedere che il giudice del gravame addebitasse la responsabilità della risoluzione a Uniesse.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione dell’art. 1241 cod. civ. e artt. 39, 99 e 100 cod. proc. civ..

La censura si riferisce sia alla ritenuta riproposizione, da parte di Uniesse s.r.l. della eccezione di compensazione nel giudizio di appello relativo alla sentenza del Tribunale di Chiavari, atteso che, avendo Uniesse impugnato la statuizione sui danni, era per ciò solo venuta meno la possibilità stessa di effettuare la compensazione, sia alla ritenuta proposizione di una domanda di restituzione del corrispettivo versato da esso ricorrente, che avrebbe dovuto essere implicita nella domanda (eccezione) di compensazione; affermazione, quest’ultima, del tutto sfornita di idonea motivazione.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 112, 113, 99 e 100 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo chiarito quale tipo di domanda dovrebbe essere quella che la Corte d’appello ha ritenuto implicitamente proposta nella formulazione della eccezione di compensazione.

2. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. La sentenza della Corte d’appello di Genova, la cui impugnazione con ricorso per cassazione ha indotto la Corte d’appello di Milano a dichiarare la litispendenza parziale quanto alla domanda di restituzione della parte di prezzo versata dal G. a Uniesse Marine s.r.l. – oggetto di richiesta monitoria dinnanzi al Tribunale di Milano e del successivo giudizio di opposizione, è passata in giudicato.

All’esito del giudizio di legittimità relativo alla controversia introdotta dinnanzi al Tribunale di Chiavari su iniziativa di Uniesse Marine s.r.l., deve quindi rilevarsi che si è formato un giudicato tra le parti dell’odierno giudizio di legittimità, il cui contenuto è dato dalle statuizioni della Corte d’appello di Genova, che qui, per quanto in questa sede rileva, si richiamano.

Con atto di citazione notificato il 16 agosto 1996, la Uniesse Marine s.r.l. convenne in giudizio il G. formulando e formulò le seguenti conclusioni: “…Nel merito accogliere le conclusioni dell’atto di citazione 28.7.1996 dichiarando risolto per inadempimento del convenuto il contratto di cui è causa, con condanna dello stesso alla restituzione dell’imbarcazione di cui trattasi. Porre la causa in istruttoria per accertare a mezzo di CTU il danno subito da parte attrice da porre in compensazione con quanto dovuto dal G. (…)”.

Il Tribunale di Chiavari accolse la domanda attrice, dichiarando risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto stipulato tra le parti il 10 settembre 1995, avente ad oggetto la vendita da parte dell’attrice della imbarcazione denominata “(OMISSIS)”, e condannò il convenuto a restituire all’attrice la predetta imbarcazione; dichiarò, inoltre, compensato il credito dell’attrice per il deprezzamento della imbarcazione con il proprio debito per interessi sulla parte di prezzo già percepito e da restituire al convenuto.

In motivazione, il Tribunale ebbe ad affermare che “il credito dell’attrice per il risarcimento del danno conseguente al deprezzamento della imbarcazione che sarà restituita può ritenersi equivalente al credito del convenuto per gli interessi legali sulle somme già corrisposte e che la Uniesse Marine s.r.l. gli dovrà restituire”.

La Corte d’appello di Genova, pronunciandosi sull’appello principale della Uniesse Marine s.r.l. e su quello incidentale del G., ebbe a statuire quanto segue: “dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal G., confermata la pronunzia gravata quanto alla pronunzia di risoluzione del contratto inter partes per fatto e colpa del G., ferme le statuizioni restitutorie contenute nella medesima pronunzia, condanna G.M. (a) risarcire ad Uniesse il danno conseguente al proprio inadempimento, che si liquida in L. 20.000.000 annue, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annua come sopra rivalutata dalla notifica dell’atto introduttivo (6/8/1996) alla data della presente decisione, quanto al danno emergente, e in L. 7.000.000 annue, come sopra integrate di rivalutazione ed interessi, con analoga decorrenza e per equivalente periodo di durata; conferma nel resto”.

La Corte d’appello, dopo avere ricordato che Uniesse aveva “chiesto altresì che la Corte, dato atto della mancata esplicitazione di domande restitutorie, da parte del convenuto, volesse riformare la pronunzia quanto al riconoscimento di tali pretese, così elidendo la relativa statuizione – contenuta nella sola parte motiva della decisione”, ha, in motivazione, affermato che “Quanto alla pronunzia restitutoria quanto alla porzione di corrispettivo versata dal G., che Uniesse ha contestato esser emessa dal Tribunale, sul rilievo che quegli non ne avrebbe fatto richiesta, la Corte rileva che correttamente il primo giudice ha emesso la relativa statuizione nella motivazione, che integra siccome è noto il dispositivo della decisione anche quanto ai punti non espressamente richiamati dal medesimo, avendo la stessa Uniesse sino dall’atto introduttivo formulato la domanda di risoluzione, con espressa proposizione delle richieste restitutorie relative (cfr. citazione 28/7/1996)”.

Solo il G. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza articolando quattro motivi di impugnazione, il quarto dei quali relativo al capo di decisione appena richiamato. In particolare, con il quarto motivo, il G. ha dedotto “violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. e (ha) critica(to) la dichiarazione della sentenza, pag.

15, 1^ cpv., che il primo giudice quanto alla pronuncia restitutoria della porzione di corrispettivo versata dal G. … ha emesso la relativa statuizione nella motivazione che … integra il dispositivo anche quanto ai punti non espressamente richiamati dal medesimo perchè l’aveva chiesto la Uniesse”.

Questa Corte, nella sentenza n. 20194 del 2005, ha affermato che ®il mezzo, di non chiara comprensione, non spiega l’incidenza della censura circa la denuncia di un determinato errore o vizio della sentenza, che abbia concretamente influito sull’esito del giudizio e, conseguentemente, l’interesse a dedurla, attribuendo al Tribunale il riconoscimento di un obbligo restitutoria di Uniesse non quantificato, senza riconoscere alcun diritto al G.. La Corte di appello afferma, a pagina 15, (quanto alla pronunzia restitutoria della porzione di corrispettivo versata dal G., che la società Uniesse ha contestato poter essere emessa dal Tribunale), che la domanda di risoluzione conteneva le richieste restitutorie correlative (citazione del 28 luglio 1996). Il G. non ha di che dolersi di questa affermazione”.

2.2. Parallelamente, come ricordato, il G., dopo la pronuncia del Tribunale di Chiavari, ha proposto, dinnanzi al Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo relativamente alla restituzione della parte di prezzo da lui versata a Uniesse. Il relativo giudizio di opposizione si è concluso, in primo grado, con la reiezione dell’opposizione, sul duplice rilievo che nel processo dinnanzi al Tribunale di Chiavari il G. non aveva affatto proposto domanda di restituzione della somma già versata quale corrispettivo, sicchè la pronuncia del Tribunale sul punto non poteva che essere incidentale o meramente dichiarativa, e che Uniesse Marine neanche nell’atto di appello aveva chiesto la compensazione.

L’appello proposto da Uniesse Marine s.r.l. è stato accolto dalla Corte d’appello di Milano, oggetto del presente giudizio di legittimità, che ha ritenuto sussistente la litispendenza parziale tra la domanda proposta dal G. in via monitoria e quella implicitamente presupposta dalla richiesta della Uniesse Marine di compensazione del credito per danni con quanto dovuto a titolo di restituzione del corrispettivo in favore del G.. La Corte d’appello di Milano, in particolare, ha rilevato che l’accertamento effettuato dai giudici liguri sul punto era tutt’altro che incidentale, atteso che la Corte d’appello di Genova aveva affermato che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Chiavari doveva essere integrato dalla motivazione della medesima sentenza e che quindi doveva ritenersi esteso alla statuizione restitutoria.

3. In tale contesto, il Collegio ritiene che il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova determini il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del presente ricorso, dovendosi definitivamente ritenere accertato che la medesima domanda avanzata in via monitoria dinnanzi al Tribunale di Milano era compresa nel dedotto dinnanzi al Tribunale di Chiavari. Trattasi di accertamento ormai irretrattabile, potendosi solo rilevare che tutte le questioni concernenti la formulazione della domanda restitutoria avrebbero dovuto dall’odierno ricorrente essere fatte valere nel giudizio preventivamente adito, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita; il che non è stato, atteso che non risulta dalla ricostruzione innanzi effettuata della complessa vicenda, che il G. abbia posto in discussione, dinnanzi alla Corte di Genova, la portata della sentenza del Tribunale di Chiavari, ove ritenuta estesa anche alla determinazione della obbligazione restitutoria.

4. La conclusione cui il Collegio ritiene di dover pervenire – inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse per effetto del formarsi del giudicato sulla controversia che aveva dato luogo alla statuizione di litispendenza da parte della Corte meneghina – giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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