Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10135 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16403-2012 proposto da:

FERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale

incorporante, per fusione, della FENICE S.R.L., elett.te dom.ta in

ROMA, alla VIA CELIMONTANA, n. 38, presso lo studio dell’Avv. PAOLO

PANARITI che, unitamente all’Avv. MARIO CALGARO, la rapp. e dif. in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/29/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

Che:

la FENICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Vicenza avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Vicenza ha provveduto alla ripresa, nei propri confronti, di una maggiore I.V.A. per l’anno di imposta 2002, quale conseguenza della contestata partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti (nella specie, compravendita di alcuni terreni;

che la C.T.P. di Vicenza rigettò il ricorso con sentenza n. 98 del 26.10.2010, avverso la quale la FENICE propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 2/29/12, deposita il 18.1.2012, rigettò il gravame affermando per quanto in questa sede ancora interessa – (a) la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, versandosi in presenza di una fattispecie in astratto riconducibile ad uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (con conseguente raddoppio del termine quadriennale – per provvedere alla relativa ripresa tributaria), (b) nonchè l’irrilevanza del giudicato penale formatosi sulle condotte sottese all’avviso di accertamento e, infine, (c) la legittimità degli accertamenti condotti dall’Ufficio in relazione all’anno 2001, stante la presenza – in atti – dell’autorizzazione ai verbalizzanti, ad opera del Capo Area Controlli, ad estendere i controlli anche a tale annualità;

che avverso tale sentenza la FERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante per fusione la FENICE S.R.L., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il secondo dei quali scomposto in tre sottoscensure; è rimasta intimata l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATOConsiderato

che con il primo motivo la FERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, cioè, in relazione alla eccepita decadenza dell’Ufficio rispetto alla contestazione di illeciti tributari risalenti al 2002;

che il motivo è, sì come formulato, inammissibile, denunciandosi, con esso, un’insufficienza in diritto della motivazione (relativamente, cioè, all’eccepita decadenza di cui si è detto), laddove rappresenta principio consolidato quello in virtù del quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass., Sez. 5, 3.10.2018, n. 24035, Rv. 650798-01);

che con il secondo motivo la FERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, nonchè la motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, in relazione alla natura della condotta – asseritamente illecita – ascritta alla FENICE;

che il motivo è, sì come formulato, inammissibile.

che in tema di ricorso per cassazione è, infatti, inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti

l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (così, da ultimo, Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01);

che con il terzo motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione agli all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), l’omissione di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 427 del 1997, art. 12 e della L. n. 212 del 2002, art. 7, in relazione alla determinazione, in concreto, della sanzione inflitta ad essa contribuente, mediante l’aumento dell’imposta asseritamente evasa nell’aliquota del 50%;

che il motivo – unitariamente riconducibile al vizio di omissione di pronunzia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è, sì come formulato, inammissibile, per difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

che, infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato – come nella specie – un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo: sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, 8.6.2016, n. 11738, Rv. 640032-01). Orbene, nella specie, non v’è alcuna traccia, in ricorso, di come la censura relativa alle sanzioni sia stata originariamente articolata in prime cure, avendo la società contribuente riprodotto unicamente il motivo di gravame proposto innanzi alla C.T.R. (cfr. pp. 19-20 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, (N.D.R. testo non leggibile);

non è dato, dunque, comprendere se la doglianza relativa alla carenza di motivazione in ordine all’esercizio, in concreto, del potere discrezionale di scelta tra il minimo ed il massimo della sanzione (con conseguente individuazione, in concreto, dell’aliquota predetta del 50%), si riferisca ad un motivo di ricorso sviluppato in prime cure e riproposto in appello; nè quali siano state le ragioni sottese a tale censura. Tale modalità di redazione del ricorso preclude dunque al collegio qualsivoglia valutazione circa la novità o meno delle questioni proposte con il motivo attualmente in esame, nonchè la loro stessa decisività. Peraltro, il motivo si appalesa inammissibile anche sotto altro e concorrente profilo giacchè, nel denunziare l’error in procedendo in esame, parte ricorrente ha altresì omesso di illustrare la corretta soluzione rispetto a quella – asseritamente – erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (cfr., da ultimo Cass., Sez. U, 9.1.2020, n. 157, in motivazione);

Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese del presente grado di lite, non essendosi l’AGENZIA DELLE ENTRATE costituita e non avendo dunque svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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